Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24037 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. II, 30/10/2020, (ud. 11/10/2019, dep. 30/10/2020), n.24037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14087/2017 proposto da:

G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO BARRELLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROSELLA OPPO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ARBOREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AULO

PLAUZIO, 5, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CUTRONA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNA MARIA URRU;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 265/2017 del TRIBUNALE di ORISTANO, depositata

il 27/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/10/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHESI.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

1. Con ricorso del 15 ottobre 2008 G.P. proponeva opposizione avverso due verbali di contestazione del 19 giugno 2008, elevati nei suoi confronti dalla Polizia municipale di Arborea e notificatigli il 16 agosto 2008 l’uno e il 26 settembre 2008 l’altro. Esponeva che i due verbali, recanti identico numero ((OMISSIS)), medesima contestazione (la violazione dell’art. 142 C.d.s., comma 8), stesso orario e velocità, si differenziavano unicamente per l’indicazione del luogo della violazione (rispettivamente il km 7+900 della strada provinciale e il km. 9+200 della medesima strada provinciale); deduceva quindi l’impossibilità di aver commesso le infrazioni, non potendo avere percorso “nello stesso momento la distanza intercorrente tra i due apparati autovelox”.

Costituitasi in giudizio, l’amministrazione evidenziava che, a causa di un errore nel trasferimento dei dati, nel verbale di contestazione (il primo) era stata indicata la progressiva chilometrica di un altro sistema di rilevazione; dichiarava di avere allora provveduto in autotutela a notificare un secondo verbale (entro i termini di cui all’art. 201 C.d.S.), con l’indicazione corretta e con l’espressa menzione che “il presente verbale di accertamento alle violazioni del C.d.S., sostituisce a tutti gli effetti di legge quello precedentemente notificato in pari data e numero, il quale è da intendersi ritirato”.

Il Giudice di pace di Terralba, con sentenza n. 54/2013, accoglieva il ricorso e revocava i verbali opposti, ritenendo che l’amministrazione, essendosi limitata a correggere il primo verbale con l’inserimento, nel secondo verbale, di una dicitura priva di alcun riferimento all’esistenza di un regolare e motivato provvedimento di annullamento, aveva causato una situazione di incertezza circa il luogo della violazione, così pregiudicando il diritto di difesa del trasgressore.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello il Comune di Arborea.

Il Tribunale di Oristano, preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c., con sentenza 27 marzo 2017, n. 265 accoglieva il gravame e, conseguentemente, rigettava l’opposizione di G..

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione G.P..

Resiste con controricorso il Comune di Arborea, che ha depositato memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c., in cui eccepisce come il ricorrente, al momento dell’iscrizione della causa a ruolo del ricorso, abbia depositato copia cartacea della sentenza impugnata e della relata della sua notificazione, senza dichiararne la conformità rispetto ai documenti informatici inviati per posta elettronica certificata.

G. ha depositato memoria, cui ha allegato la dichiarazione di conformità delle copie analogiche a quelle informatiche inviate con posta elettronica.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è articolato in tre motivi.

a) Il primo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, per la violazione degli artt. 112 e 320 c.p.c. e della L. n. 681 del 1981, art. 22, nonchè ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per difetto di motivazione in ordine alla corretta applicazione degli artt. 203 e 204 C.d.S. e degli artt. 383, 384 e 385 del regolamento applicativo”: il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il Giudice di pace avesse pronunciato ultrapetita, in quanto i motivi di illegittimità dei verbali erano stati subito contestati dal ricorrente e meglio specificati nelle note conclusionali, in cui si era appunto sostenuto che il verbale non poteva essere semplicemente corretto, ma doveva essere annullato.

Il motivo è infondato. Secondo il Tribunale il giudice di primo grado aveva arbitrariamente ampliato il thema decidendum: nel ricorso l’opponente si era limitato ad eccepire la contestuale spedizione di due verbali aventi medesima numerazione alfanumerica e fondati sulla stessa violazione, ma differenti in relazione alla progressiva chilometrica indicata, mentre il giudice di prime cure aveva censurato la scelta dell’amministrazione di agire in via di autotutela mediante la sostituzione del primo verbale anzichè mediante il suo annullamento. Così affermando il giudice d’appello ha seguito l’orientamento di questa Corte secondo cui nel giudizio di opposizione all’ordinanza ingiunzione o al verbale di contestazione “il giudice non può rilevare d’ufficio vizi dell’atto amministrativo impugnato, diversi da quelli fatti valere con l’atto introduttivo, ostandovi il principio di cui all’art. 112 c.p.c., che vieta al giudice di porre a fondamento della decisione fatti estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda” (così Cass. 13751/2006, richiamata dal Tribunale in motivazione; nè assume rilievo la giurisprudenza richiamata dal ricorrente in relazione all’art. 320 c.p.c., relativa all’ordinario giudizio di cognizione innanzi al giudice di pace).

In ogni caso, il Tribunale non si è fermato al rilievo della violazione dell’art. 112 c.p.c., ma ha rimarcato come l’amministrazione procedente avesse esercitato il suo potere di autotutela decisoria, notificando nei termini di cui all’art. 201 C.d.S., un nuovo verbale con la corretta indicazione del luogo della violazione, senza alcun vulnus al diritto di difesa del ricorrente, considerato il chiaro tenore della dicitura in esso inserita (“il presente verbale di accertamento alle violazioni del C.d.S., sostituisce a tutti gli effetti di legge quello precedentemente notificato in pari data e numero, il quale è da intendersi ritirato”). Conclusione con la quale il Collegio concorda, alla luce del principio per cui i vizi formali del verbale di contestazione “rilevano solo in quanto siano ostativi all’espletamento della tutela difensiva e cioè impediscano illegittimamente al cittadino di opporre alla pubblica amministrazione procedente le ragioni giustificative del comportamento contestatogli, la propria estraneità al fatto o l’insussistenza dello stesso” (così Cass. 532/2010).

b) Il secondo e il terzo motivo sono tra loro strettamente connessi:

– il secondo denuncia “violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, per la violazione degli artt. 11 e 12 C.d.S. e art. 345 reg. esec. C.d.S. in relazione alla L. n. 168 del 2002, nonchè difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio”; il Tribunale ha omesso di considerare l’eccezione di nullità relativa al contratto di appalto per il noleggio degli autovelox intercorso tra il Comune di Arborea e la ditta privata Project Automation, appaltatrice del servizio e gestore dello stesso;

– il terzo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, per la violazione dell’art. 97 Cost., in relazione all’art. 45 C.d.S., comma 6 e art. 142 C.d.S., nonchè per il difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine all’omesso esame di un documento decisivo per il giudizio”; il giudice d’appello ha omesso di considerare che la nullità del contratto di noleggio (di cui al precedente motivo) ha inficiato anche la validità e la legittimità dei certificati di collaudo e taratura degli autovelox rilasciati dalla Project Automation s.p.a., fortemente co-interessata al conseguimento dei proventi derivanti dalle sanzioni poichè per ognuna di esse le spettava una percentuale del 29,10% a titolo di corrispettivo.

I due motivi non possono essere accolti. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di una eccezione, senza specificare quando tale eccezione avrebbe proposto, limitandosi a dedurre che il giudice d’appello ha omesso “di prendere in considerazione tutti gli elementi e tutte le circostanze dedotte dal ricorrente sia nel giudizio di primo grado che nel giudizio di secondo grado”. In particolare, il ricorrente non si confronta, nello svolgimento dei due motivi, con la ratio decidendi del Tribunale (v. p. 7 della sentenza impugnata): il Tribunale ha precisato che gli ulteriori motivi di opposizione introdotti nel corso del giudizio, segnatamente nelle note conclusionali, sono stati espressamente dichiarati tardivi dal Giudice di pace e che non vi è stata impugnazione incidentale sul punto con formazione di giudicato interno; pertanto, ha concluso il Tribunale, le uniche censure da ritenersi assorbite e quindi non precluse erano l’eccezione relativa alla insussistenza del fatto addebitato (eccezione non riproposta) e la questione della non regolare taratura dell’apparecchio di rilevazione della velocità, questione proposta però unicamente sotto il profilo della necessità di adeguate verifiche (v. pp. 7-8 della sentenza impugnata) e senza sollevare la questione del conflitto di interessi di cui al terzo motivo, questione che il ricorrente d’altro canto non specifica quando avrebbe proposto.

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 1.400, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 11 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

 

 

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