Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13921 del 09/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 09/06/2010, (ud. 30/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13921
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliate in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
S.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via Ludovisi n. 35,
presso lo studio dell’avv. Ariella Cozzi, rappresentata e difesa
dall’avv. BALDASSINI Rocco;
– controricorrente –
per la revocazione della ordinanza Corte di Cassazione, sez. trib., 3
luglio 2008 n. 18326.
Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.
Aurelio Cappabianca;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis
c.p.c., comma 3.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso:
che L’Agenzia delle Entrate insta per la revocazione della decisione di questa Corte indicata in epigrafe, che ne aveva dichiarato inammissibile, per difetto del quesito di diritto, il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. 40, n. 454 depositata il 27 dicembre 2006.
Rilevato:
– che la domanda di revocazione è corredata del seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se l’ordinanza con cui la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per mancata formulazione di quesiti sia suscettibile di revocazione per errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4, richiamato dall’art. 391 bis c.p.c., comma 1, in presenza di un ricorso che così si concludeva: Si chiede, pertanto, che la Suprema Corte pronunci il seguente principio di diritto: Ai Corte pronunci il seguente principio di diritto: Ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, il messo comunale è legittimato a notificare sia in primo grado che nel giudizio di appello gli atti dell’amministrazione finanziaria”;
– che il contribuente resiste con controricorso;
osservato:
che errore revocatorio, anche in relazione a decisioni di questa Corte, ricorre solo in presenza di errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti, e può incidere sul contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice, solo se emerga con certezza la sua non riconducibilità ad errore di valutazione o interpretazione, e, quindi, ad errore di giudizio (cfr.
Cass. 5075/08, 14608/07, 2478/06);
considerato:
che – anche in considerazione del tenore del ricorso per cassazione su cui è intervenuta la sentenza revocanda (che si conclude con l’affermazione di “un principio di diritto” e non con la formulazione di un quesito, secondo i parametri enunciata dalla giurisprudenza delle SS.UU. di questa Corte: v. Cass. S.U. 3519/08) – non appare incontrovertibile che la censurata affermazione della sentenza impugnata sìa espressione di (asseritamente) errata percezione di atto di parte (ricorso per cassazione) piuttosto che di (asseritamente) errata relativa valutazione od interpretazione;
– che, pertanto, non ricorrono i presupposti del vizio revocatorio.
ritenuto:
che il ricorso della società contribuente si rivela pertanto, inammissibile e che, in quanto tale, può essere disatteso nelle forme di cui all’art. 375 c.p.c.;
che, per la natura della controversia e tutte le specificità della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte: dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010