Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13818 del 09/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 09/06/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 09/06/2010), n.13818
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 2584/2009 proposto da:
ENTE NAZIONALE ASSISTENZA MAGISTRALE in persona del proprio legale
rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ALESSANDRIA
17, presso lo studio dell’avvocato CASIMIRO Antonio, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUPIS STEFANO, giusta
mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
DUOMO GPA SRL in persona del legale rappresentante ed amministratore
unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo
studio dell’avvocato DI BENEDETTO Pietro, che la rappresenta e
difende, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 65/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di ANCONA del 22/04/08, depositata il 27/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;
udito l’Avvocato Di Benedetto Pietro, difensore della
controricorrente che si riporta agli scritti;
è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO
IANNELLI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Nella causa indicata in premessa, in cui la parte intimata ha resistito con controricorso, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:
“La sentenza impugnata ha confermato quella di primo grado, motivando puntualmente su tutte le censure formulate in appello dall’ente contribuente.
Il motivo del ricorso per cassazione da quest’ultimo proposto – come il relativo quesito – risulta, invece, dichiaratamente rivolto avverso l’atto impositivo ed i suoi contenuti.
Merita, quindi, di essere confermato il consolidato principio secondo cui col ricorso in cassazione si impugna solo la sentenza di appello, la quale costituisce l’unico oggetto del giudizio di legittimità (Cass. n. 9963/03; n. 8265/02; n. 8852/01; n. 3986/1999; n. 5083/1998) e non anche, direttamente, come nella specie, l’avviso di accertamento.
Si propone la trattazione in Camera di consiglio”.
La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.
La parte ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, senza contare che sono evidenti anche altri profili d’inammissibilità dell’impugnazione: la mancanza dell’esposizione dei fatti di causa e la genericità dei quesiti. Pertanto, riaffermate le argomentazioni sopra richiamate, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1.400,00, di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010