Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13942 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. III, 09/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20614-2009 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

BANCA D’ITALIA – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NAPOLI BANCA

D’ITALIA – TESORERIA CENTRALE DELLO STATO, I.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6997/2008 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 16/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, contro A.I., la Banca d’Italia-Tesoreria Provinciale di Napoli e la Banca d’Italia-Tesosreria Decentrale dello Stato avverso la sentenza del 16 giugno 2008, con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato la sua opposizione avvero un pignoramento di crediti eseguiti in suo danno dallo I..

Al ricorso non v’è stata resistenza di alcuno degli intimati.

p.3. Il ricorso è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e, prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata alla difesa della parte ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile, perchè proposto oltre l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Avendo la controversia ad oggetto un’opposizione all’esecuzione, infatti, la sospensione dei termini per il periodo feriale non trovava applicazione, secondo consolidata giurisprudenza della Corte (ex multis, Cass. n. 12250 del 2007), siccome, del resto, ha anche eccepito il resistente.

Ne consegue che il ricorso, in quanto notificato il 16 settembre del 2009 (data di consegna dello stesso all’ufficiale giudiziario) è tardivo”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali la memoria del ricorrente replica sostenendo che nell’art. 92 dell’Ordinamento Giudiziario il riferimento ai procedimenti di opposizione all’esecuzione andrebbe inteso come relativo allo svolgimento processuale fino alla sentenza di primo grado, mentre non troverebbe applicazione allo svolgimento del giudizio di impugnazione.

Su tale base sollecita una rimeditazione del consolidato orientamento di questo Corte richiamato nella relazione.

Peraltro, la memoria non fornisce alcuna spiegazione del perchè il riferimento al “procedimento” nella detta norma dovrebbe potersi intendere come relativo al giudizio di opposizione fino al momento in cui sia deciso con sentenza e non anche all’eventuale sviluppo successivo nella fase di impugnazione. La memoria sostiene che il termine de quo implicherebbe un riferimento ad una sequenza di atti che si chiudono con un atto finale e tale atto sarebbe appunto la sentenza. Senonchè la sentenza impugnabile non “chiude” il procedimento, proprio perchè esso può continuare con una fase ulteriore e, dunque, l’argomentazione appare priva di fondamento logico. Sotto il profilo dell’esegesi teleologica si rileva, poi, che risulterebbe assolutamente incomprensibile che il giudizio di opposizione in materia esecutiva non debba soggiacere solo fino alla sentenza di primo grado alla sospensione e debba soggiacervi dopo: la ratio della accelerazione di svolgimento fino ad un certo punto e non oltre si paleserebbe del tutto incomprensibile. L’uso del termine “procedimento”, poi, a proposito dei giudizi di opposizione in materia esecutiva si caratterizza giustificato, nella pur notoriamente poco perfetta tecnica di redazione della L. n. 742 del 1969, come motivato dalla caratterizzazione dei detti procedimenti attraverso una fase sommaria ed una a cognizione piena.

p.3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA