Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13898 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. I, 09/06/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 09/06/2010), n.13898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16892/2005 proposto da:

P.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA PO 102 (SC. SX – P. 4^, INT. 9), presso l’avvocato MAZZA

LEONARDO, rappresentato e difeso dall’avvocato GABRIELI TOMMASI

PANTALEO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO CENTRALE OLERTICOLA SALENTINA S.C.A.R.L.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 229/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 19/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/05/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo,

assorbito il secondo e rigetto del primo motivo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 19.4.2005, ha dichiarato la nullità (perchè emessa dal Tribunale in composizione monocratica anzichè collegiale) della sentenza con la quale il Tribunale di Lecce aveva accolto la dichiarazione tardiva di credito (così qualificata la domanda di restituzione L. Fall., ex art. 103) proposta da P.G. nei confronti del fallimento della soc. coop. a r.l. Centrale Oleorticola Salentina ed ha rigettato la domanda ritenendo non provata la circostanza che per le olive conferite dall’attore la cooperativa avesse percepito il corrispondente contributo comunitario.

Contro la sentenza di appello P.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La curatela fallimentare intimata non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.1.- Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la nullità della sentenza e del procedimento perchè il curatore appellante non ha depositato l’autorizzazione del giudice delegato e la procura conferita al difensore sarebbe nulla perchè proveniente da soggetto privo della necessaria autorizzazione.

2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 92 c.p.c., perchè la Corte di appello ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali del primo grado nonostante il curatore fosse rimasto contumace dinanzi al Tribunale.

2.3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., e vizio di motivazione perchè non gravava sul ricorrente l’onere di provare l’avvenuta corresponsione del contributo comunitario, essendo sufficiente la prova dell’avvenuto conferimento delle olive.

3.- Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato perchè risulta dalla stessa sentenza impugnata che il curatore del fallimento ha proposto appello “autorizzato dal G.D. con provvedimento del 2 febbraio 2004” e il ricorrente non indica neppure in quale atto del giudizio di appello ha espressamente contestato l’esistenza e validità dell’autorizzazione menzionata dall’appellante.

3.2.- E’ fondato, per contro, il terzo motivo di ricorso, il cui accoglimento determina l’assorbimento della seconda censura.

Infatti, il diritto insinuato tardivamente dal ricorrente è costituito da un credito nascente dal conferimento di prodotti agricoli.

Il Tribunale – con la sentenza dichiarata nulla – ha accertato che, attraverso la documentazione prodotta (bollette di carico e tabulati prodotti), l’istante ha fornito la prova di avere conferito alla Cooperativa – nell’annata 1980/1981 – q.li 510,82 di olive, con una resa di q.li 66,30 di olio. La sentenza di primo grado, poi, da atto che nella predetta annata agraria il prezzo di integrazione era di L. 64.616 al quintale e che, pertanto, il credito del ricorrente ammontava a L. 4.266.954 pari a Euro 2.203,51. Peraltro, le informazioni richieste all’APROL, all’AIMA, all’EIMA e all’Ispettorato Provinciale per l’Alimentazione in ordine all’eventuale accredito di somme in favore del ricorrente avevano avuto “esito infruttuoso”.

Il ricorrente, pertanto, ha fornito la prova dell’adempimento della prestazione di conferimento dei prodotti agricoli mentre gravava sulla curatela fallimentare la prova che la cooperativa avesse adempiuto le obbligazioni su di essa gravanti, tanto più che in sede di gravame – sebbene in via subordinata – la curatela medesima aveva dedotto che dal credito (comunque contestato) del P. doveva essere “defalcata una percentuale corrispondente al compenso dovuto alla Cooperativa per l’attività di consulenza e di assistenza svolta in favore dei conferenti”.

Proprio tale domanda della curatela fallimentare di un compenso per l’attività di consulenza e di assistenza svolta in favore dei conferenti costituisce ulteriore conferma che la prova dell’adempimento di tali attività gravava sulla curatela posto che il ricorrente aveva già fornito la prova dell’adempimento della propria prestazione di conferimento.

E’ mancata, nella sentenza impugnata, la corretta ricostruzione dei rapporti obbligatori intercorsi tra le parti, anche alla luce del Regolamento CEE n. 1035 del 1972 (come interpretato da Sez. 1^, n. 4564/1999), il cui art. 15 dispone che le organizzazioni dei produttori concedono ai produttori associati una indennità per i prodotti rimasti invenduti e, in correlazione con la previsione di ritiro della merce, l’art. 18 stabilisce che gli Stati membri accordino alle organizzazioni dei produttori una “compensazione finanziaria”, parzialmente finanziata dalla Comunità, subordinata alla prova dell’avvenuta corresponsione ai propri aderenti delle previste indennità. Talchè è fondato il vizio di motivazione denunciato e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per nuovo esame alla luce dei principi innanzi esposti e anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il terzo motivo, e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

 

 

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