Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23951 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. II, 29/10/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 29/10/2020), n.23951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9944/2016 R.G. proposto da:

STUDIO RADIOLOGICO FEDERICO S.R.L., in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Daniela

Mazzucca e dall’avv. Guido Cammarella, con domicilio eletto in Roma,

alla Via Monteverde n. 14;

– ricorrente –

contro

L.M.C., rappresentata e difesa dall’avv. Romano

Vaccarella, con domicilio eletto in Roma, Corso Vittorio Emanuele

II, n. 269;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, Sez. distaccata

di Taranto, n. 491/2015, depositata in data 12.11.2015;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

14.7.2020 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato;

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. Mistri Corrado, che ha chiesto

di dichiarare inammissibile il primo ed il quarto motivo e di

respingere il secondo ed il terzo motivo di ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’avv. L.M.C. ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 392/2007 nei confronti dello Studio radiologico Federico s.r.l., per l’importo di Euro 6.096,04, oltre accessori e spese, quale residuo compenso per il patrocinio svolto nei giudizi dinanzi al Tar Calabria e al Consiglio di Stato, riguardante l’impugnativa dei provvedimenti con cui la Regione Calabria e l’Asl Cosenza (OMISSIS) avevano fissato i tetti di spesa sanitaria per l’anno 2004.

La società ingiunta ha proposto opposizione, deducendo che la ricorrente era stata incaricata dall’Associazione delle strutture specialistiche accreditate (da ora ASA) con sede in Cosenza e da diciotto laboratori, di proporre impugnazione dei decreti regionali; che il compenso doveva essere liquidato in base alla convenzione del 27.7.2004 con cui l’Asa aveva conferito al medesimo difensore l’incarico di consulenza giudiziale e stragiudiziale “per problematiche di diritto sanitario con specifico riferimento ai rapporti con gli enti pubblici”, prevedendo l’attribuzione degli onorari minimi per le attività giudiziali in caso di esito sfavorevole della lite, e l’applicazione degli onorari medi in caso di vittoria della causa; che, al momento del rilascio della procura, ciascun laboratorio aveva corrisposto in acconto l’importo di Euro 512,00.

Ha inoltre dedotto che il Tar Calabria aveva respinto l’istanza di sospensiva e che, avverso tale provvedimento, era stato proposto appello, con versamento di ulteriori Euro 256,00 da parte di ciascun ricorrente; che, respinto anche l’appello da parte del Consiglio di Stato, il difensore aveva inoltrato preavvisi di parcella per un importo complessivo di Euro 70.000,00, corredate dal parere di congruità del Consiglio dell’ordine per il versamento del residuo debito, ottenendo separate ingiunzioni di pagamento per importi calcolati a tariffa piena a carico di ciascun assistito, benchè, avendo redatto un unico ricorso per più parti, avesse titolo ad un unico compenso, con le maggiorazioni di cui al D.M. n. 127 del 2004, art. 5, comma 4 non potendo comunque pretendere da ciascun ricorrente anche i diritti di procuratore dovuti una sola volta.

Ha chiesto di riunire i diversi giudizi di opposizione e di respingere la domanda di pagamento, tenendo conto delle somme versate, pari a complessivi Euro 35.722,98, e dell’esito sfavorevole del giudizio amministrativo.

Il tribunale ha accolto integralmente l’opposizione ed ha revocato l’ingiunzione di pagamento, condannando l’avv. L. al pagamento delle spese processuali.

La sentenza è stata integralmente riformata in appello.

Secondo il giudice distrettuale, il compenso era stato correttamente richiesto in base al disposto dell’art. 5, comma 4 della tariffa civile di cui al D.M. n. 127 del 2004 e non del comma 5 medesimo art., come invece sostenuto dal tribunale, che aveva – perciò respinto la domanda in mancanza di prova che H difensore avesse esaminato differenti situazioni in fatto e in diritto, afferenti alla posizione di ciascun assistito.

Quanto alla stessa applicabilità del comma 4 della norma e alla spettanza di un unico compenso maggiorato in base al numero di parti, la sentenza ha ritenuto la questione ormai preclusa, dato che la società ricorrente non aveva proposto appello incidentale.

Ha respinto il motivo di impugnazione riguardante a necessità di computare l’aumento del compenso in base a numero delle parti (13) che avevano revocato il mandato anzichè in base al numero complessivo degli assistiti (19), ritenendo di dover considerare unitariamente l’attività svolta, mentre ha accolto parzialmente il quarto motivo di appello, riguardante il rimborso delle spese imponibili, rilevando che per l’indennità di trasferta non erano state indicate le spese di viaggio e di soggiorno – rendendo impossibile la quantificazione dell’indennità; che, contrariamente a quanto dedotto, il tribunale non aveva negato il compenso per la corrispondenza informativa e che erano dovute le spese di notifica dell’appello e quelle di contributo unificato.

Dopo aver affermato che il difensore poteva agire separatamente nei confronti di ciascun assistito per il pagamento della quota di debito di rispettiva spettanza, la pronuncia ha ritenuto incontestate le voci di parcella dedotte in giudizio, affermando che l’opponente aveva espressamente riconosciuto lo svolgimento dell’attività professionale, e ha giudicato corretta l’applicazione dei massimi tariffari in base alla complessità delle questioni dibattute, sostenendo infine che la convenzione conclusa tra l’avv. L. e l’Asa non era vincolante. Ha – quindi – liquidato in favore del difensore l’importo di Euro 6052,31, oltre accessori, regolando le spese processuali.

La cassazione della sentenza è chiesta dallo Studio Radiologico Ferediro s.r.l. con ricorso in quattro motivi, illustrati con memoria. L’avv. L.M.C. ha depositato controricorso e memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Deve respingersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto privo di firma digitale dei difensori e notificato a mezzo pec in formato p.d.f..

Il ricorso reca – in calce – la firma autografa dei difensori mentre la procura risulta sottoscritta dall’amministratore della società ricorrente con firma autenticata dai difensori. Tali elementi, unitamente all’estensione del formato digitale (pdf) del ricorso notificato a mezzo pec, escludono che l’atto sia stato originariamente creato in formato digitale.

Trattasi invece di impugnazione originariamente in formato analogico, successivamente riprodotta in formato digitale ai fini della notifica telematica ex lege n. 53 del 1994, munita di attestazione di conformità al documento originale, che non richiedeva, quindi, la firma digitale dei difensori (firma che è presente, invece, in calce alla notifica a mezzo pec), essendo sufficiente attestazione di conformità all’originale della copia telematica notificata, secondo le disposizioni vigenti “ratione temporis” (Cass. 26102/2016; Cass. 7904/2018; Cass. 27999/2019), mentre non ha alcun rilievo che il file digitale sia stato formato in formato “pdf” anzichè “p7m” (Cass. s.u. 10266/2018).

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la Corte di merito accolto la domanda di pagamento, benchè il difensore si fosse limitato a depositare le parcelle asseverate dal parere di congruità senza dar prova delle attività svolte, oggetto, peraltro, di specifica contestazione in giudizio, senza indicare le voci e i criteri impiegati, ottenendo un compenso calcolato illegittimamente in base ai valori massimi della tariffa.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la Corte ritenuto incontestato lo svolgimento delle attività difensive da parte della resistente, trascurando non solo che la nuova formulazione dell’art. 115 c.p.c. non era applicabile ratione temporis al giudizio, ma inoltre che, per configurare un onere di contestazione specifica, era necessario che il difensore indicasse le singole attività svolte, mentre – nello specifico – questi si era limitato a suddividere in percentuale l’importo globale del compenso dovuto da tutti gli assistiti.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 100 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che, poichè la ricorrente era risultata integralmente vittoriosa in appello, non era tenuta a proporre appello incidentale per devolvere al giudice di secondo grado la questione di inapplicabilità dell’art. 5, comma 4 della tariffa.

Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 1292 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che, avendo il difensore predisposto un unico ricorso per una pftvalità di parti, gli assistiti erano obbligati solidalmente al pagamento del dovuto, e la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare d’ufficio l’estinzione del debito per effetto dell’integrale pagamento di Euro 35722,98, risultante dalla documentazione prodotta in giudizio.

3. I primi due motivi, che vanno esaminati congiuntamente, per la loro stretta connessione, sono inammissibili.

Riguardo al mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del difensore circa le attività per le quali era stata svolto il patrocinio e in merito alla valenza probatoria della parcella assistita dal parere di congruità del Consiglio dell’ordine, la censura non è pertinente, poichè la sentenza ha – in realtà – ritenuto incontestate le attività oggetto delle note, senza attribuire alla parcella alcuna efficacia probatoria vincolante.

Riguardo all’errata applicazione del principio di non contestazione, la censura è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, dovendo ribadirsi che l’art. 115 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009 ha recepito un principio già enucleato dal in via interpretativa dal disposto degli artt. 167 e 414 c.p.c., nonchè dall’art. 183 c.p.c., comma 3 (oggi quarto) (ove faceva carico al giudice di indicare alle parti “le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritenesse opportuna la trattazione”; cfr. Cass. 30716/2018; Cass. 25054/2013; Cass. s.u. 20935/2009; Cass. s.u. 761/2002).

Il principio era – quindi – pienamente operante anche per la presente controversia, avendo, inoltre la sentenza impugnata dato atto che il difensore aveva richiamato in domanda il contenuto della nota specifica deposita in giudizio, contenente una minuziosa elencazione delle attività svolte, delle voci di tariffa e delle spese sostenute, senza che la ricorrente abbia opposto, sul punto, alcuna specifica deduzione contraria.

Era quindi onere dell’opponente prendere posizione sui fatti allegati e contestarne la fondatezza, sicchè, in mancanza, del tutto legittimamente la pronuncia ha ritenuto non bisognevoli di prova le singole prestazioni effettuate dal difensore.

4. Anche il terzo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., n. 1, avendo la pronuncia definito le questioni in diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, senza che il ricorso offra spunti per mutare orientamento.

Già il tribunale aveva ritenuto che il compenso dovesse essere quantificato in applicazione del D.M. n. 127 del 2004, art. 5, comma 4, e che, quindi, spettasse un unico importo con le maggiorazioni previste dalla tariffa, graduate in rapporto al numero degli assistiti, ritenendo che non vi fosse prova delle particolari condizioni derogatorie previste dal comma 5 medesima previsione.

La questione era inoltre stata oggetto di uno specifico motivo di opposizione (cfr., sentenza, pag. pag. 4), per cui l’ingiunta, benchè integralmente vittoriosa, era comunque tenuta a proporre appello incidentale.

Come recentemente chiarito dalle sezioni unite di questa Corte, in tema di impugnazioni, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, ad opera della parte rimasta vittoriosa all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345 c.p.c., comma 2, (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell’art. 329 c.p.c., comma 2), nè sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure (Cass. s.u. 11799/2017; Cass. 7700/2016).

5. Il quarto motivo è inammissibile poichè presuppone la soluzione di una questione in fatto (riguardante il pagamento integrale del debito comune a tutti gli assistiti). contrastante con quanto insindacabilmente accertato dal giudice di merito, che, nel riconoscere la sussistenza di un credito residuo in, favore del difensore, ha implicitamente escluso che il debito fosse stato integralmente estinto per effetto del versamento degli acconti.

Il ricorso è quindi inammissibile, con aggravio di spese secondo soccombenza.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 3200,00 per compenso ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

 

 

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