Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14182 del 12/06/2010
Cassazione civile sez. II, 12/06/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 12/06/2010), n.14182
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 10186-2006 proposto da:
S.M., B.L., elettivamente domiciliati in
ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato TAMBURONI GIULIO, giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrenti –
contro
COMUNE DI (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 373/2005 del GIUDICE DI PACE di MONTECCHIO
EMILIA, depositata il 3 0/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/02/2 010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.
Fatto
PREMESSO
che sig. S.M. propose ricorso avverso verbale di contestazione della violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8 (eccesso di velocità) accertata in territorio del Comune di (OMISSIS) dalla Polizia Municipale mediante dispositivo “Telelaser”;
che l’adito Giudice di pace di Montecchio Emilia, nel contraddittorio con il predetto Comune e con l’intervento in causa del sig. B. L., conducente dell’autocarro con cui era stato commesso l’illecito, ha respinto il ricorso;
che i sigg. S. e B. hanno quindi proposto ricorso per cassazione per cinque motivi, illustrati anche da memoria, cui non ha resistito l’amministrazione comunale intimata;
che, avviata la procedura camerale di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza e del procedimento per essersi il Comune di (OMISSIS) costituito davanti al Giudice di pace a mezzo di funzionario privo di delega, con conseguente inutilizzabilità di tutte le difese svolte e delle prove prodotte;
che il motivo è inammissibile: per un verso, infatti, esso si basa su un presupposto errato, non essendosi l’amministrazione comunale costituita in giudizio, ma essendosi invece limitata a trasmettere al giudice – come le è consentito ed è, anzi, suo onere ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 2 – gli atti relativi all’accertamento, con la conseguenza che, pur dovendosi escludere l’ammissibilità di eventuali deduzioni difensive contenute nella nota di trasmissione, era invece certamente ammissibile l’utilizzo dei documenti con la medesima trasmessi; per altro verso, i ricorrenti non specificano quali sarebbero le difese asseritamente svolte e da ritenere inammissibili, con la conseguenza che questa Corte non è posta in condizione di verificare l’ammissibilità e decisività della censura;
che con il secondo motivo, denunciando violazione di norme di diritto, si contesta la legittimità -confermata dal Giudice di pace facendo riferimento al disposto dell’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. e), – della giustificazione dell’impossibilità della contestazione immediata dell’illecito indicata nel verbale: l’essere, cioè, il secondo agente (quello non direttamente addetto all’uso del telelaser) impegnato nella contestazione di analoga infrazione ad altro trasgressore;
che anche tale motivo è manifestamente infondato, pur dovendo rettificarsi la motivazione in diritto della sentenza impugnata;
che, infatti, se l’ipotesi in questione è certamente fuori dell’ambito di applicazione della lett. e) della richiamata norma del C.d.S., non è tuttavia fuori della più generale previsione della prima parte del primo comma del medesimo articolo, che fa riferimento a qualsiasi caso – anche non rientrante nella elencazione esemplificativa di cui al comma 1 bis – di impossibilità della contestazione immediata, tra i quali rientra, per costante giurisprudenza di questa Corte, anche quello, appunto, in cui l’agente o gli agenti incaricati di intimare l’arresto del veicolo e di procedere alla contestazione immediata siano impegnati in altra contestazione, ben potendo, alla stregua della normativa vigente, l’apparecchiatura continuare nel rilievo delle infrazioni anche nel corso della contestazione (Cass. 24066/2004, 944/2005, 3198/2008);
che le ulteriori considerazioni svolte, sul punto, nel motivo in esame, con le quali si sostiene la pretestuosità della predetta giustificazione della omessa contestazione immediata indicata a verbale dagli agenti accertatori, sono inammissibili perchè configurano pure e semplici censure di merito e tentano di coinvolgere questa Corte in un riesame degli atti che le è precluso;
che con il terzo motivo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, si argomenta con riguardo al disco cronotachigrafo prodotto in giudizio dal conducente dell’autocarro sig. B., lamentando: a) che sia stata illegittimamente ritenuta tardiva la sua produzione; b) che sia stata data ingiustificatamente prevalenza alle risultanze del telelaser su quelle del cronotachigrafo, da cui si ricavava una minore velocità dell’automezzo; c) che l’omissione, nel verbale, del numero di matricola del telelaser utilizzato per l’accertamento integrava violazione del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4, comma 3, (conv., con modif., in L. 1 agosto 2002, n. 168);
che dette censure sono inammissibili, in quanto: quella sub a) non corrisponde alla ratio, sul punto, della sentenza impugnata, la quale espressamente prescinde dalla intempestività della produzione del documento e delle relative deduzioni; quella sub b) è una censura di merito della valutazione di attendibilità delle une o delle altre risultanze, motivata dal giudice con l’ufficialità dell’accertamento della Polizia Municipale a fronte della incertezza dell’altro documento; quella sub c) è nuova, non risultando, nè dalla sentenza, nè dallo stesso ricorso (che invece avrebbe dovuto darne atto, per il principio di sutosufficienza del ricorso per cassazione), che sia stata formulata nel giudizio di merito;
che con il quarto motivo, denunciando violazione di norme di diritto, si ripropone la tesi – poi sviluppata nella memoria anche sotto il profilo della violazione dei principi costituzionali – della necessità di sottoporre i dispositivi automatici di accertamento della velocità, come il telelaser, a taratura periodica, sotto pena di nullità dell’accertamento;
che il motivo è manifestamente infondato, avendo questa Corte già avuto occasione di escludere la sussistenza dell’obbligo di taratura delle apparecchiature utilizzate per l’accertamento dell’eccesso di velocità di cui all’art. 142 C.d.S. (cfr., per tutte, Cass. 23978/2007 e 29333/2008), nonchè di affermare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost., in considerazione della disomogeneità, per la diversità delle rispettive funzioni, tra la disciplina delle misurazioni e quella dell’accertamento degli illeciti stradali di cui si discute, nonchè della previsione, legislativa e regolamentare, di un complesso e completo sistema di controlli – preventivi, in corso d’utilizzazione e successivi – sulle apparecchiature di cui trattasi, tale da garantire il cittadino assoggettato all’accertamento da quelle disfunzioni delle apparecchiature stesse che, ove insuscettibili di verifica, potrebbero determinare le paventate lesioni al diritto di difesa e alla legittimità e buon andamento dell’azione amministrativa (cfr., anche per ampi approfondimenti, Cass. 29333/2008, cit.);
che con il quinto motivo, denunciando violazione di norme di diritto, si ripropone la questione della mancata indicazione, nel verbale di accertamento, del giudice di pace competente per l’impugnazione;
che il motivo è manifestamente infondato, avendo questa Corte da tempo chiarito che tale omissione non comporta nullità del verbale, ma, semmai, impedisce la decadenza dall’impugnazione ove sia stata causa di errore scusabile dell’impugnante (cfr., ex multis, Cass. 12895/2006, 12836/2006, 11405/2006); ciò che, però, nel caso di specie non è avvenuto, essendo stato il verbale tempestivamente impugnato davanti al giudice competente;
che il ricorso va pertanto respinto; che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, in mancanza di attività difensiva dell’amministrazione intimata.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2010