Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13597 del 04/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 04/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 04/06/2010), n.13597
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
INTERPORT di Nicola Di Sarno & C. S.a.s., in persona del
legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via
Virgilio 38, presso l’avv. Lucrezia Ranieri, rappresentata e difesa
dall’avv. Radice Antonio, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Comune di Formia, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in Roma, via Angelico 97, (studio avv. Gennaro Leone),
presso l’avv. Salvatore Diana, che lo rappresenta e difende, giusta
delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
(Roma – Sez. staccata di Latina), Sez. 40, n. 496/40/03, del 10
ottobre 2003, depositata il 25 novembre 2003, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
22 aprile 2010 dal Relatore Cons. Dr. Raffaele Botta;
Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto dichiararsi
l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere per
rinunzia a seguito di intervenuto accordo fra le parti;
Letto il ricorso e il controricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Preso atto che tra le parti è intervenuto un accordo per la definizione della controversia, in conseguenza del quale l’una rinuncia al ricorso con l’accettazione dell’altra;
Considerato che risulta depositata in giudizio esclusivamente l’accettazione della rinunzia al ricorso e che l’inerzia della parte ricorrente, alla quale sono state notificate le conclusioni del P.G. per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere a seguito di rinunzia al ricorso, debba essere interpretata come consenso a tale dichiarazione;
Ritenuto che debba, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che trattandosi di definizione della controversia sull’accordo delle parti sia giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010