Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13839 del 09/06/2010
Cassazione civile sez. III, 09/06/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13839
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 11279-2006 proposto da:
REGIONE VENETO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici
dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge.
– ricorrente –
contro
IMCO SRL;
– intimato –
sul ricorso 14434-2006 proposto da:
IMCO SRL, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.
GONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato COGLITORE EMANUELE,
che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati, ROVERSI
DONATELLA giusta delega in calce al controricorso e ricorso
incidentale, l’avvocato BELLONI PERESSUTTI GIAN PAOLO con procura
speciale del dott. Notaio FRANCESCO CRIVELLARI in Padova, del
09/04/2010, rep. 259046;
– ricorrente –
contro
REGIONE VENETO, in persona del Presidente pro tempore elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Ufficio
dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per legge.
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1767/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
Sezione 1^ Civile, emessa il 12/05/2005, depositata il 02/11/2005;
R.G.N. 70/2001.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/04/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
uditi gli Avvocati Emanuele COGLITORE e Giampaolo BELLONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino che ha concluso per l’accoglimento p.q.r. del
ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Venezia ha respinto l’impugnazione proposta dalla Regione Veneto, contro la IM.CO. s.r.l., avverso il lodo arbitrale del 20 marzo 2000, nonchè l’impugnazione incidentale del lodo stesso proposta dalla società nei confronti della Regione; lodo pronunciato a definizione di una controversia insorta tra le parti relativamente ad un contratto preliminare di locazione immobiliare.
Il ricorso per cassazione della Regione è svolto in sei motivi.
Risponde con controricorso la IM.CO. s.r.l., la quale propone anche ricorso incidentale attraverso due motivi. La società ha depositato memoria per l’udienza.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.
IL RICORSO PRINCIPALE. Il primo motivo – che censura la sentenza per essersi adeguata alla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, in tema di legittimazione della passiva della Regione, senza motivare in ordine alle ragioni per le quali ha inteso aderire a tale orientamento – è infondato, posto che la sentenza ha reso sul punto una enunciazione in diritto che, uniformandosi alla giurisprudenza di legittimità, contiene in sè stessa la spiegazione dell’interpretazione normativa adottata.
Il secondo motivo è altrettanto infondato in quanto non contiene ragioni valide per contrastare il menzionato orientamento, risolvendosi, piuttosto, nella mera trascrizione di precetti normativi.
I motivi dal terzo al sesto, pur formalmente denunciando il vizio della motivazione, si sostanziano in generiche affermazioni riguardanti il merito della controversia e, in quanto tali, risultano inammissibili.
IL RICORSO INCIDENTALE. Entrambi i motivi del ricorso incidentale sono inammissibili. Il primo censura la sentenza per l’erronea interpretazione di una clausola contrattuale (la n. 16) senza neppure enunciare i canoni ermeneutici legali che sarebbero stati violati. Il secondo si risolve nella mera contrapposizione dell’interpretazione della propria domanda rispetto a quella che è stata resa dal giudice.
Entrambi i ricorsi devono essere, dunque, respinti, con conseguente, intera compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010