Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23542 del 27/10/2020
Cassazione civile sez. trib., 27/10/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 27/10/2020), n.23542
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24648-2012 proposto da:
C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI
PRATI DEGLI STROZZI 22, presso lo studio dell’avvocato GAETANO
VENETO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO BELSITO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BAT in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 16/2012 della COMM.TRIB.REG. di BARI,
depositata il 21/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/06/2020 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO.
Fatto
RILEVATO
che:
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Puglia, riformava la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da C.P. contro l’avviso di accertamento di maggiori ricavi ai fini della imposta sui redditi e dell’iva per l’anno 2004.
Avverso la suddetta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Con apposita istanza il contribuente ha chiesto dapprima la sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, e poi la declaratoria di cessazione della materia del contendere rappresentando di aver aderito alla c.d. “rottamazione dei ruoli” ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, con versamento della somma di Euro 33.196,26, e quindi di aver presentato domanda di definizione della lite pendente in cassazione ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Preliminarmente va rilevato che “In tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11 conv., con modif., dalla L. n. 96 del 2017, poichè la sospensione del giudizio opera su istanza di parte al solo fine di riscontrare l’effettiva definizione della lite, il pagamento del dovuto da parte del contribuente equivale all’integrazione di tale condizione e consente al giudice, pertanto, di dichiarare d’ufficio la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo.” (Cass. n. 31021/2018).
Il contribuente, nella specie, ha chiesto che il processo rimanesse sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017, e con successiva memoria, contenente la prova del versamento dell’importo (scomputabile) di Euro 33.196,26 per pregressa adesione alla c.d. “rottamazione dei ruoli”, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per effetto della mancata presentazione dell’istanza di trattazione della parte interessata entro il suddetto termine (citato D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, quarta parte), e della mancata notifica del diniego di definizione (citato D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, prima parte).
Atteso che il sopra indicato adempimento non risulta effettuato, il processo va dichiarato estinto; le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, ultimo periodo.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020