Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13744 del 08/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/06/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 08/06/2010), n.13744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23475/2006 proposto da:

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE

MEDAGLIE D’ORO 169, presso lo studio dell’avvocato MANNIAS ITALA,

rappresentato e difeso dall’avvocato BUTTA’ Antonino, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA, in persona del Sindaco pro

tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato DAMIGELLA Pietro, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 167/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 11/04/2006 R.G.N. 56/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

04/03/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CEREO;

udito l’Avvocato BUTTA’ ANTONINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Catania in riforma della sentenza di prime cure, rigettava la domanda proposta da G.S. nei confronti del Comune di San Gregorio di Catania del quale era dipendente, domanda basata sul presupposto del riconoscimento del suo diritto al trattamento economico e giuridico corrispondente alle mansioni superiori proprie della qualifica dirigenziale ((OMISSIS) livello) che assumeva di aver svolto, ed avente ad oggetto la condanna del Comune convenuto al pagamento delle differenze retributive.

La Corte territoriale riteneva che non fosse applicabile al caso di specie la normativa di cui alla L. n. 165 del 2001, art. 52 (D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, come sostituito dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25 e successivamente modificato dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15) secondo cui nel caso di adibizione del dipendente pubblico a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, questi ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Ed infatti l’attribuzione al G. (qualifica funzionale (OMISSIS)) di funzioni dirigenziali era avvenuta ai sensi della L. n. 142 del 1990, art. 51, comma 3 bis, e successive modificazioni nell’ambito dell’istituto delle “posizioni organizzative”, in virtù del quale è possibile attribuire anche a dipendenti non dirigenti, seppur titolari di responsabilità di uffici o servizi, mansioni riconducibili alla qualifica superiore indipendentemente dalla loro qualifica funzionale. Sottolineava che in relazione allo svolgimento delle superiori mansioni il G. aveva pacificamente percepito un’indennità di funzione.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso G. S., affidato a due motivi; il Comune di San Gregorio di Catania resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 127 del 1997, art. 6, della L.R. Sicilia n. 23 del 1998, art. 2, del D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15. Premesso che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ritenuto l’applicabilità anche al pubblico impiego dei principi di cui all’art. 36 Cost., deduce che viola il suddetto principio la ritenuta inapplicabilità alla fattispecie in esame della disposizione di cui al D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15.

Col secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Premesso che è pacifico fra le parti lo svolgimento di mansioni superiori, deduce l’erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto sufficiente la corresponsione della sola indennità di funzione e non dovuto il completo adeguamento retributivo in relazione alla qualifica corrispondente alle mansioni svolte. La Corte era inoltre incorsa in una contraddizione in quanto, in un primo tempo, aveva rigettato l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, favorevole al lavoratore, e, successivamente, aveva disatteso la pretesa dello stesso.

Entrambi i motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati alla luce del principio di diritto enunciato da questa Corte di legittimità (cfr. Cass. 18 dicembre 2008 n. 29671) che ha escluso la ipotizzabilità di una violazione della garanzia dell’art. 36 Cost., con riferimento alla disciplina del trattamento economico degli impiegati degli enti locali, dettata dalla L. n. 142 del 1990, art. 51, comma 3 bis (introdotto dalla L. n. 127 del 1997, art. 6 ed integrato dalla L. n. 191 del 1998, art. 2) nella parte in cui ha previsto, in favore dei dipendenti ai quali, nei Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, venga attribuita (come nel caso in esame) la responsabilità di uffici e servizi, l’assegnazione di un’indennità di funzione localmente determinata, nell’ambito delle complessive disponibilità di bilancio dei Comuni medesimi, in attesa di apposita definizione contrattuale, poi intervenuta con i contratti collettivi del Comparto Regioni ed autonomie locali del 31 marzo e del 1 aprile 1999, La S.C. ha chiarito che la suddetta indennità di funzione è preordinata, diversamente dal trattamento base, allo svolgimento di una funzione di differenziazione e di incentivazione, necessariamente temporanea e revocabile perchè strettamente connessa allo specifico incarico conferito. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del suddetto principio che deve essere, ad avviso del Collegio, pienamente riconfermato non avendo parte ricorrente offerto elementi di valutazione idonei a giustificare una revisione di esso.

Nè, infine, sussiste la contraddizione invocata dal ricorrente nel secondo motivo di ricorso. Basterà ricordare in proposito il costante insegnamento di questa Corte di legittimità (cfr., ad esempio, Cass. 1 marzo 2005 n. 4299) secondo la quale l’ordinanza emessa sull’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado ha carattere provvisorio e cautelare; essa, pertanto, non pregiudica in nessun caso la decisione definitiva sull’appello, fondata sulla piena cognizione di tutte le acquisizioni processuali.

Il ricorso deve essere in definitiva rigettato.

In applicazione del criterio della soccombenza il ricorrente deve essere condannato alle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 13,00, oltre Euro 2500,00 per onorari e oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010

 

 

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