Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23409 del 26/10/2020

Cassazione civile sez. III, 26/10/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 26/10/2020), n.23409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30388/2019 proposto da:

A.C.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

MANZONI, 81, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA CONSOLO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 2737/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 01/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/06/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICETI.

udito l’Avvocato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, A.C.O., cittadino della (OMISSIS), della regione dell'(OMISSIS).

Riferisce di essere fuggito dal suo paese, in quanto, alla morte del padre, i membri della setta cui quest’ultimo apparteneva, avrebbero voluto cooptarlo, contro la sua volontà, e avendo noto il suo rifiuto, hanno cercato di ucciderlo. Egli sarebbe fuggito per mano di persone che non sapeva essere trafficanti di uomini, e che lo hanno portato in Libia, dove poi è rimasto circa 16 mesi, in condizioni disumane di detenzione, e da dove è riuscito a fuggire verso l’Italia.

Ha chiesto dunque sia la tutela garantita dallo status di rifugiato, che la protezione sussidiaria, che infine il permesso per motivi umanitari.

La Commissione Territoriale non ha creduto al suo racconto, ed ha respinto le richieste del ricorrente, che ha conseguentemente adito il Tribunale di Venezia, il quale pure ha ritenuto non credibile la sua versione dei fatti, confermando la decisione della Commissione.

A.C. ha proposto appello, incorrendo in un ulteriore rigetto della sua domanda.

Ricorre ora per Cassazione con due motivi.

Non costituzione con controricorso del Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione impugnata.

La corte di appello ritiene poco credibile la versione fatta dal ricorrente, aderendo all’accertamento svolto dal Tribunale, che aveva sottolineato la genericità del racconto su punti essenziali, come il nome, la natura della setta, e gli stessi fatti che componevano la vicenda.

Sulla base di tale inverosimiglianza la corte di secondo grado conclude per l’assenza di motivi (pericoli per la vita o i diritti fondamentali del ricorrente) Osserva inoltre la corte come la situazione in Nigeria non sia di quelle tali da far pensare ad una oppressione che giustifica la tutela richiesta, in particolare se si prende in considerazione la regione dell’Edo State, da cui proviene il ricorrente.

2.- A.C. ricorre con due motivi. Il primo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3.

Secondo il ricorrente la corte avrebbe dovuto accertare se lui ha subito violazioni dei diritti umani in Libia, ossia nel paese di transito in cui è rimasto più di un anno, essendosi invece la corte limitata ad una indagine sul paese di origine.

Il motivo è infondato, per una serie di ragioni.

Intanto, non coglie la ratio (o meglio non ne tiene appositamente conto) della decisione impugnata, la quale non ritiene credibile il racconto del ricorrente, conseguentemente neanche la circostanza che costui abbia soggiornato in Libia per un periodo cosi lungo (p. 4-5).

Cosi che la inverosimiglianza del racconto ha portato la corte a non indagare su aspetti ritenuti inverosimili, come, per l’appunto, il transito in Libia.

Ciò detto, l’esame della situazione nel paese di transito non è sistematicamente dovuta.

Nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il paese di transito potrà tuttavia rilevare (dir. UE n. 115 del 2008, art. 3) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese (Cass. 31676/2018).

E’ vero che, ai fini della protezione umanitaria, per valutare le condizioni di vulnerabilità si può e si deve considerare anche il vissuto del richiedente nel paese di transito, le violenze o le vessazioni subite in quella fase (Cass. 13092/2019), e tuttavia il ricorrente deve avere allegato il tipo di vessazione subita, deve indicare in che modo il periodo trascorso nel paese di transito ha inciso sulla sua situazione personale rendendolo vulnerabile meritevole di protezione (Cass. 2355/ 2020), circostanza del tutto omesse nel caso presente.

2.1.- Con il secondo motivo denuncia violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2.

La corte di appello ha revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo la domanda proposta infondatamente, con colpa grave.

Ritiene il ricorrente che la mera infondatezza della domanda non può comportare la revoca del beneficio, che invece discende solo da condotte processuali caratterizzate da dolo o colpa grave.

Il motivo è inammissibile.

Infatti la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 della stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 del D.P.R. citato (Cass. 29228/2017; Cass. 3028/2018; Cass. 10487/2020).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2020

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