Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23395 del 26/10/2020

Cassazione civile sez. III, 26/10/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 26/10/2020), n.23395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32196/2019 proposto da:

A.A., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato Assunta Fico;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 843/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 17/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2020 dal Consigliere ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. – Con ricorso affidato a cinque motivi, A.A., cittadino pakistano, ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, resa pubblica in data 17 aprile 2019, che ne rigettava l’appello proposto avverso la decisione del Tribunale di Catanzaro, che, a sua volta, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, rigettava la richiesta di protezione internazionale volta ad ottenere, in via gradata, il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

1.1. – A sostegno dell’istanza il richiedente aveva dedotto di essere stato costretto a lasciare il suo Paese per il timore di essere perseguitato a causa della sua omosessualità, in quanto, essendo stato scoperto durante la consumazione di un rapporto sessuale con il proprio compagno, veniva emesso un decreto di condanna a morte nei loro confronti.

2. – La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: a) l’audizione del richiedente asilo non era necessaria essendo stato posto nelle condizioni di riferire, innanzi alla Commissione territoriale competente, ogni circostanza utile e di esporre con chiarezza le ragioni del suo espatrio; b) il racconto del richiedente asilo non era attendibile (anzitutto per aver “narrato di essere fuggito dopo essere stato scoperto e sostanzialmente condannato a morte, senza alcuna difficoltà e senza riferire le modalità con le quali ha eluso una ragionevole sorveglianza”), non potendosi, quindi, ravvisare, in caso di rimpatrio, la sussistenza di alcun motivo di persecuzione o di un danno grave idoneo a giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. a) e b); c) in esito alla ricostruzione della condizione socio-politica del Pakistan, sulla base di fonti informative accreditate ed aggiornate, doveva escludersi la sussistenza di una violenza indiscriminata regione del Punjab ai sensi dell’art. 14, lett. c) del predetto decreto; d) non ricorrevano neanche i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in quanto, ferma l’inattendibilità del narrato, non era stata allegata alcuna condizione di particolare vulnerabilità idonea a giustificare la tutela invocata, data anche la presenza in Pakistan di presidi ospedalieri in grado di fornire cure adeguate.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonchè l’omessa audizione del ricorrente, laddove la Corte d’appello, pur avendo dei dubbi circa la credibilità delle dichiarazioni rese innanzi alla Commissione territoriale competente, ha negato di procedere ad una nuova audizione del richiedente asilo.

1.1.- Il motivo è inammissibile.

In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012), non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà ed insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità della motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza per “mancanza della motivazione”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa o incomprensibile”, al di fuori delle quali, il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia. (Cass. n. 23940/2017 e Cass., S.U., n. 8053/2014).

Nè, d’altronde, nel caso di specie, è configurabile una delle predette ipotesi in quanto la motivazione della sentenza impugnata è sorretta da un contenuto non inferiore al “minimo costituzionale”, avendo la Corte territoriale, nella sua facoltà, evidenziato il perchè della mancata ammissione dell’audizione del richiedente, essendo stato posto quest’ultimo nelle condizioni di riferire ogni circostanza utile, e illustrato con chiarezza le ragioni per le quali si è visto costretto a fuggire dal proprio Paese d’origine, reputandole non credibili.

Del resto, sono principi ormai consolidati quelli per cui, per un verso, non sussiste in capo al giudice di merito alcun obbligo di audizione della persona che richiede la protezione internazionale (cfr. Cass. n. 17717/2018; Cass. n. 3003/2018) e, per altro verso, la valutazione della credibilità del narrato del richiedente è apprezzamento di fatto e, come tale, insindacabile in tale sede al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione applicabile ratione temporis (Cass. n. 3340 del 2019). Ciò, peraltro, non senza doversi evidenziare che lo stesso ricorrente omette di indicare circostanze o fatti che avrebbero potuto contribuire ad una valutazione positiva della credibilità del racconto e per le quali dunque si sarebbe determinata come decisiva l’audizione.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, laddove la Corte territoriale ha omesso la valutazione dei documenti prodotti in giudizio, concernenti le condizioni di salute del ricorrente asilo, affetto da una grave malattia epatica.

2.1. – Il motivo è infondato.

Un provvedimento giurisdizionale può dirsi nullo per mancanza di motivazione, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, solo in quattro casi: quando vi sia “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”; quando la “motivazione sia apparente”; quando vi sia un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”; od infine quando la “motivazione sia perplessa ed obiettivamente incomprensibile”. Resta, invece, insindacabile in sede di legittimità il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (così Cass., S.U., n. 8053/2014, cit.).

Nel caso di specie, tuttavia, non ricorre nessuna delle suddette ipotesi di nullità. Infatti, la motivazione nel provvedimento impugnato non manca, nè è incomprensibile o contraddittoria; nè costituisce un vizio censurabile in sede di legittimità l’omesso esame, da parte del giudice di merito, di una o più argomentazioni difensive o, di per sè, di un documento. Il giudice di merito, infatti, non ha l’obbligo di prendere in esame e confutare tutte le argomentazioni difensive svolte dalle parti, ma è sufficiente che esprima “in forma sobria e sintetica i risultati del suo apprezzamento sul complesso degli elementi di prova acquisiti al processo” (tra le molte, Cass. n. 12123/2013) e, nella specie, tanto risulta nella espressa considerazione – a fronte delle condizioni di salute che il ricorrente assume aver documentato dell’esistenza, in Pakistan, di “presidi ospedalieri in gradi di fornire cure adeguate”.

3. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6,7,8, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27 per aver erroneamente la Corte territoriale negato il riconoscimento dello status di rifugiato, mal esercitando il proprio dovere-potere di cooperazione istruttoria, poichè a fronte delle dichiarazioni circostanziate rese dinanzi alla Commissioni territoriale competente circa il pericolo di essere arrestato e/o essere condannato alla pena capitale a causa della sua omosessualità, ha ritenuto non sussistere i presupposti per il riconoscimento dell’invocata protezione, senza neanche statuire alcunchè in merito alla condizione degli omossessuale e dei cittadini pakistani LGBT.

4. – Con il quarto mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 per aver la Corte territoriale, in relazione al rigetto della domanda di protezione sussidiaria, errato nell’esercizio del proprio dovere-potere di cooperazione in quanto, se correttamente esercitato, avrebbe non solo riscontrato la precaria situazione di sicurezza del Paese di provenienza del richiedente, ma anche l’impossibilità del richiedente di beneficiare della tutela delle autorità statali senza il rischio di subire un danno grave, data la configurabilità dell’omosessualità quale reato e lo stato “pietoso” in cui versano le forze dell’ordine del Pakistan.

5. – Il terzo e il quarto motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili.

5.1. – Le censure non colgono, anzitutto, la ragione principale posta dalla Corte a fondamento della decisione di rigetto delle protezioni invocate, ossia la non attendibilità del narrato del richiedente asilo.

In tema di valutazione della credibilità soggettiva del richiedente e di esercizio, da parte del giudice, dei propri poteri istruttori officiosi rispetto al contesto sociale, politico e ordinamentale del Paese di provenienza del primo, la valutazione del giudice deve prendere le mosse da una versione precisa e credibile, benchè sfornita di prova (perchè non reperibile o non richiedibile), della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine (Cass. n. 5224/2013, Cass. n. 21668/2015, Cass. n. 16295/2018, Cass. n. 31481/2018). Infatti, le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non richiedono un approfondimento istruttorio officioso, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. n. 7333/2015, Cass. n. 16295/2018, cit.).

Nella specie, la Corte d’appello ha espresso un giudizio negativo sulla credibilità del richiedente, evidenziando la ragione di tale convincimento. Si tratta, dunque, di apprezzamento in fatto che non può essere sindacato in questa sede, se non – come detto – in base al vizio di omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella specie neppure prospettato.

Ciò ridonda, quindi, sull’inammissibilità della censura relativa all’asserita mancata valutazione del generale contesto politico e ordinamentale del Paese di provenienza, poichè la riferibilità soggettiva ed individuale del rischio di subire persecuzioni o danni gravi rappresenta un elemento costitutivo del rifugio politico e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. a) e b) escluso il quale dal punto di vista dell’attendibilità soggettiva, non può riconoscersi la relativa protezione.

6.2.- Quanto poi alla doglianza di violazione del citato art. 14, lett. c) il provvedimento impugnato ha esaminato la situazione fattuale della realtà socio-politica del Paese di provenienza del ricorrente, escludendone la sussistenza di una violenza indiscriminata, sulla base di fonti accreditate e specificatamente individuate nella sentenza (tra le quali, ad es., Amnesty International cfr. pp. 7/13).

Pertanto, la censura, per un verso, è volta sostanzialmente a sollecitare un nuovo giudizio di fatto, non consentito in questa sede di legittimità e, per altro verso, estranea al perimetro della fattispecie di protezione di cui all’anzidetta lett. c).

7. – Con il quinto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 per aver la Corte d’appello negato la protezione umanitaria per mancanza di una condizione di particolare vulnerabilità del richiedente asilo idonea a giustificarla, senza dar conto del percorso d’integrazione sociale-lavorativo dallo stesso intrapreso, oltre a non aver considerato il pericolo che correrebbe esso richiedente in caso di rimpatrio per la propria omosessualità e per l’impossibilità di ricevere alcuna forma di protezione statale.

7.1. – Il motivo è fondato.

In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass., S.U., n. 29459/2019, Cass. n. 8819/2020).

La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione di tale principio, avendo mancato di effettuare la necessaria valutazione comparativa siccome comprendente la situazione di integrazione del richiedente e quella oggettiva nel Paese di origine, tale da doversi escludere, in loco, un vulnus al nucleo essenziale dei diritti fondamentali della persona, oltre ad aver fornito una motivazione apparente in punto di vulnerabilità del richiedente medesimo.

6. – Va, dunque, accolto il quinto motivo di ricorso; ricorso che deve, invece, essere rigettato nel resto.

La sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, che, nel delibare, la domanda di protezione umanitaria, dovrà attenersi al principio innanzi enunciato.

Il giudice di rinvio dovrà provvedere, altresì, alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il quinto motivo e rigetta nel resto il ricorso;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2020

 

 

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