Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13301 del 31/05/2010
Cassazione civile sez. III, 31/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 31/05/2010), n.13301
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 19087/2009 proposto da:
D.P.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARCO
PAPIO 15, presso lo studio dell’avvocato GARGIULO ANTONIO,
rappresentato e difeso dagli avvocati DI PRISCO Nicola, FIORDORO
ANTONIO, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
D.F.P.E. nella sua qualità di erede di S.
M., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11,
presso lo studio dell’avvocato PELLEGRINO Gianluigi, che lo
rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
FIM SPA – Finanziaria Italiana Mutui, CAIROLI FINANCE SRL (e, per
essa, PIRELLI RE CREDIT SERVICING SPA), D.F.P., D.F.
F., D.F.S.;
– intimati –
avverso l’ordinanza R.G. 105/08 del TRIBUNALE di SALA CONSILINA,
depositata il 06/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. – D.P.B. ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c. e art. 111 Cost., avverso l’ordinanza del tribunale di Sala Consilina emessa e depositata in data 6.5.2009, in sede di reclamo ex art. 624 c.p.c., comma 2 e art. 669 terdecies c.p.c., in relazione agli artt. 615 e 617 c.p.c., che ha rigettato il reclamo, confermando il provvedimento di rigetto della istanza di sospensione adottato dal Giudice dell’esecuzione con ordinanza del 16.1.2009.
Il ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., è inammissibile.
Tale ricorso è, infatti, proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale: donde l’inammissibilità dell’impugnazione, con tale mezzo, dell’ordinanza adottata dal tribunale in sede di reclamo avverso provvedimento di natura cautelare o possessoria, giacchè trattasi di decisione a carattere strumentale ed interinale operante per il limitato tempo del giudizio di merito e sino all’adozione delle determinazioni definitive all’esito di esso (S.U. ord. 23.1.2004 n. 1245; nello stesso senso S.U. 28.12.2007 n. 27187).
Nella specie, avverso il provvedimento di rigetto della istanza di sospensione della esecuzione – il quale ha funzione cautelare – è stato correttamente proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., ma avverso tale provvedimento, per la sua natura cautelare e conseguentemente non definitiva, nè decisoria, non è ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. (v. anche Cass. ord. 22.10.2009 n. 22488; Cass. ord. 23.7.2009 n. 17266; Cass. 7.6.2007 n. 13360; Cass.10.11.2006 n. 24104)”.
La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore del resistente, vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida, in favore del resistente, in complessivi Euro 1.400,00, di cui Euro 1.200,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010