Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13286 del 31/05/2010
Cassazione civile sez. lav., 31/05/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 31/05/2010), n.13286
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 28145/2006 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo
studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende,
giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
F.T.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 724/2005 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,
depositata il 21/10/2005 R.G.N. 762/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/05/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;
udito l’Avvocato MARIO MICELI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilità e in
subordine il rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 195/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza rigettava la domanda proposta da F.T. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, con la quale la ricorrente, premesso di aver lavorato “in virtù di contratto a termine dal 16-3- 1998 al 7-12-1998”, aveva chiesto che fosse “dichiarata la nullità delle clausole di apposizione del termine”, con conseguente qualificazione a tempo indeterminato del rapporto, e che la società fosse condannata alla sua reintegra ed al pagamento delle competenze retributive maturate nel frattempo in suo favore, oltre accessori.
La F. proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda introduttiva.
La s.p.a. Poste Italiane si costituiva resistendo al gravame.
La Corte d’Appello di Potenza, con sentenza pubblicata il 21-10-2005, in parziale accoglimento dell’appello, dichiarava la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti con decorrenza dal 16-3-1998 e ordinava alla società appellata la conseguente riammissione in servizio dell’appellante, compensando le spese del doppio grado tra le parti.
Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso con due motivi, illustrati con memoria.
La F. è rimasta intimata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il Collegio che la società, nel ricorso, si limita a premettere del tutto genericamente che la stipula tra le parti era avvenuta “ai sensi dell’art. 8 ccnl 26 novembre 1994 così come integrato dall’accordo 25-9-1997”, senza specificare in alcun modo nè le date del o dei contratti nè la o le causali addotte.
Così stando le cose, abbracciando l’ampio periodo indicato nella sentenza impugnata (16-3-1998/7-12-1998) una diversa tipologia di contratti a termine rispetto ai quali, in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, la data di stipula e la causale del singolo contratto assumono carattere decisivo, in mancanza di qualsiasi altra utile specificazione al riguardo, il ricorso, non può che essere dichiarato inammissibile per palese violazione del principio di autosufficienza, non essendo possibile, se non attraverso un (inammissibile) esame diretto degli atti processuali di merito, verificare la conferenza e la decisività delle censure avanzate del tutto genericamente.
Come questa Corte ha più volte affermato, infatti, “ai fini della sussistenza del requisito della “esposizione sommaria dei fatti di causa”, prescritto, a pena di inammissibilità, per il ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, è necessario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate” (v. fra le altre Cass. 12-6-2008 n. 15808, 9-3-2010 n. 5660).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Infine non deve provvedersi sulle spese non avendo la intimata svolto alcuna attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010