Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13230 del 31/05/2010

Cassazione civile sez. II, 31/05/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 31/05/2010), n.13230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.F. (OMISSIS), C.G.

(OMISSIS), C.M. (OMISSIS), C.

A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,

CORSO VITTORIO EMANUELE 287, presso lo studio dell’avvocato

CAMPOLUNGHI MARIA, rappresentati e difesi dall’avvocato GAETANI

ROBERTO;

– ricorrenti –

e contro

B.L.;

– intimato –

e contro

S.R. (OMISSIS), L.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR,

presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentanti e difesi, con procura

notarile rep. 23431 del 22 giugno 2009, dall’avvocato BOARI MARCO;

– resistenti con procura –

e sul ricorso n. 4980/2007 proposto da:

S.R. (OMISSIS), L.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR,

presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentanti e difesi, con procura

notarile rep. 23431 del 22 giugno 2009, dall’avvocato BOARI MARCO;

– controricorrenti ricorrenti incidentali –

e contro

B. 0 B.L., C.A.M., C.

M., C.G., C.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 380/2006 della CORTE D’APPELLO di AJMCONA,

depositata il 24/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2010 dal Consigliere Dott. MALZONE Ennio;

udito l’Avvocate GAETANI Roberto, difensore dei ricorrenti che si

riporta agli atti;

udito l’Avvocato BAORI Marco, difensore dei resistenti che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 18.10.91 C.F., G., M. e C.M., comproprietari di un’abitazione in (OMISSIS), convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Macerata, i coniugi S.R. e L. M. e deducendo che gli stessi, nell’edificare a confine con la loro proprieta’, avevano violato la distanza minima di ml. 10 tra le pareti finestrate e gli edifici antistanti stabilita dal D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 (norma che doveva prevalere sulla disciplina dettata dal regolamento edilizio 18 maggio 1978), nonche’ le norme dello strumento urbanistico e le prescrizioni della concessione in materia di altezza e volumetria dell’edificio, chiedevano che, accertate con c.t.u. le denunciate violazioni e disapplicati gli atti amministrativi illegittimi, i convenuti fossero condannati al ripristino della distanza di 10 metri dal loro fabbricato e al risarcimento dei danni indicato in L. 150 milioni.

I convenuti, costituitisi, resistevano alla domanda e, previa autorizzazione del giudice, chiamavano in causa il geom. B. L., loro tecnico di fiducia, per essere dallo stesso eventualmente manlevati dalla eventuale condanna al risarcimento dei danni.

Nella contumacia del terzo chiamato in causa il Tribunale con sentenza 15.9.2005 accoglieva la domanda e condannava i convenuti ad arretrare il loro fabbricato sino alla distanza minima di metri 10 da quello degli attori, alla riduzione in pristino del terrapieno, realizzato abusivamente in corso di causa, a confine con l’edificio degli attori, ad eliminare gli aumenti di altezze e volumetria non consentiti, nonche’ al risarcimento dei danni da liquidare in Euro 30.000,00, oltre rivalutazione ed interessi dalla sentenza al saldo e spese di lite. Condannava poi il terzo chiamato in causa a rifondere ai convenuti le spese necessarie per eliminare gli inconvenienti denunciati, la somma liquidata a titolo di danni e le spese giudiziarie, nonche’ a rifondere quelle sostenute dagli stessi.

La Corte di Appello di Ancona con sentenza n. 380/06, depositata il 24.6.06, in parziale accoglimento dell’appello principale proposto dai coniugi S. – L.; annullava la condanna alla eliminazione degli aumenti di altezze e volume contestati, e confermava l’arretramento della fabbrica dei convenuti sino a rispettare l’intercapedine di mt. 10 rispetto alla fabbrica degli attori, lasci ando’ integra la parte indebitamente.

Rigettava l’appello incidentale dei resistenti – originari attori.

Tendente ad una piu’ favorevole determinazione del danno risarcibile, confermando, invece, la quantificazione equitativa del pregiudizio effettuata dal Tribunale;in considerazione della parziale soccombenza reciproca delle parti in causa compensava le spese del doppio grado di giudizio. Per la cassazione della decisione ricorrono gli originari attori, esponendo quattro motivi, cui resistono i convenuti con controricorso, proponendo ricorso incidentale supportato da due motivi nei confronti dei ricorrenti principali e del geom.

B.L., non costituitosi, nonostante la rinotificazione del ricorso disposta con ordinanza del 7 ottobre 2009.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsici principale e l’incidentale, vanno riuniti perche’ riguardano la stessa sentenza. Con il primo e secondo motivo del ricorso principale si censura la sentenza impugnata, per omessa pronuncia sul quinto motivo di appello, che impugnava la sentenza e l’ordinanza del primo giudice nella parte in cui negava il supplemento di c.t.u. diretto alla quantificazione del danno e alla rilevazione dell’effettiva altezza della parete est del fabbricato edificato dai coniugi S. – L. in relazione all’obbligo posto dall’art. 872 c.c. di risarcire il danno conseguente alla violazione della normativa su volumi ed altezze, nonche’ per difetto di motivazione nella parte in cui aveva recepito come liquidazione definitiva del danno quella che, invece, risultava la quantificazione temporanea liquidato fino al momento della rimessione in pristino di volumi ed altezze), senza che la condanna al risarcimento temporaneo risultasse impugnata dai predetti coniugi.

Si sostiene in proposito che sia in sede di prima istanza del giudizio civile sia in sede penale e’ stato accertato che la parte convenuta non aveva rispettato i limiti di altezza e di cubatura previsti nel progetto originario, realizzando un fabbricato che nel lato est risultava di quattro piani in sostituzione dei tre realizzabili e con un aumento di cubatura di mc. 499,55, sicche’ la concessione in sanatoria non eliminava il danno subito dai ricorrenti e i pregiudizi subiti dal fabbricato degli attori, quali la ridotta insolazione la perdita di amenita’ e la diminuzione di paronamicita’, erano destinati a permanere fino alla concreta eliminazione delle predette violazioni. Con il terzo e quarto motivo del ricorso principale si censura la sentenza impugnata in ordine alla disposta compensazione delle spese di lite, attesa l’opinabilita’ della questione di diritto principale. Si sostiene che tale decisione e’ in antitesi al rigetto dell’appello incidentale e non trova giustificazione nell’esito dell’appello principale. Con il primo motivo del ricorso incidentale si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 873 c.c., in relazione all’art. 872 c.c., comma 2, per avere ritenuto la disposizione del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 norma integratrice del codice civile al pari del regolamento edilizio, unico atto la cui violazione importa l’obbligo del risarcimento del danno e della riduzione in pristino.

Si sostiene che la Corte di merito, erroneamente interpretando il D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 ha ritenuto tale disposizione immediatamente precettiva anche nei confronti dei privati, laddove la medesima non e’ immediatamente operante fra gli stessi mirando solo a dettare limiti ai Comuni nella formazione o revisione degli strumenti urbanistici.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1173 e 2043 c.c. e degli artt. 8722 e 873 c.c., nella parte in cui ha ritenuto che l’obbligazione di riduzione in pristino e di risarcimento danni insorga anche nell’ipotesi in cui l’attivita’ del committente sia il frutto di ignoranza incolpevole determinata dalla mancata assunzione di tale normativa nel regolamento edilizio e anche nell’ipotesi in cui abbia affidato la progettazione e realizzazione dell’opera a professionista abilitato. Si sostiene che, integrando la violazione dell’art. 873 c.c. un’ipotesi di illecito contrattuale ex art. 2043 c.c., la responsabilita’ non potrebbe essere imputata al soggetto incolpevole, sia per avere affidato i lavori a professionista esperto nel ramo sia per la sussistenza di numerosi elementi che depongono per la sua inapplicabilita’.

Acquisterebbe priorita’ rispetto ai temi in discussione la trattazione della questione attinente all’operativita’ della disposizione del D.M. n. 1404 del 1968, art. 9 riproposta con il primo motivo del ricorso incidentale, ma ne impedisce la trattazione l’insussistenza di un idoneo quesito di diritto.

Ed infatti, il controricorso dei resistenti si presenta con il richiamo a due principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione, ma non soddisfa la condizione di ammissibilita’ del ricorso incidentale introdotta con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

Ben vero, in sede di legittimita’ e’ stato gia’ chiarito, con ripetute pronunce, che la funzione propria del quesito di diritto, da formularsi a pena di inammissibilita’ del motivo proposto, e’ di far comprendere alla Corte di legittimita’, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico – giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente la regola da applicare.

Orbene, tale requisito di ammissibilita’ non si riscontra in ragione del primo motivo del ricorso incidentale ne’ in ragione del secondo motivo dello stesso ricorso.

Fondato e’, invece, il primo motivo di ricorso principale attinente all’omessa pronuncia sulla richiesta di c.t.u. diretta ad accertare l’effettiva entita’ del danno sofferto per la mancata osservanza da parte di convenuti dei limiti di altezza e di volume stabiliti nel progetto originario e, quindi, la definitiva entita’ del danno sofferto.

Ben vero, la Corte di merito, pur evidenziando la non rilevante entita’ dell’inosservanza dei limiti di altezza e di volume stabiliti nel progetto originale, ha provveduto alla liquidazione equitativa del danno sulla base dell’errata previsione della definitiva eliminazione degli inconvenienti con la riduzione in pristino delle misure di altezza e cubatura accordati in base allo stesso progetto approvatola cosi’ non e’, perche’ gli attori non hanno chiesto il risarcimento in forma specifica mediante l’abbattimento del piano edificato in piu’, bensi’ quello generico del danno subito per la diminuita amenita’ del loro fabbricato in ragione del pregiudizio di area, di luce e visualita’ del loro fabbricato, determinato dalla maggiorazione in altezza e volumetria del fabbricato realizzato dai convenuti… Conseguentemente deve darsi risposta positiva al proposto quesito di diritto, secondo cui “il danno definitivo da violazione della normativa edilizia su volumi ed altezze ex art. 872 c.c. comprende il deprezzamento commerciale del fabbricato concretamente danneggiato per diminuzione di visuale, esposizione, sole e amenita’ in genere, Vero e’ che alla liquidazione del danno, il giudice puo’ procedere anche in via equitativa in forza del potere conferitogli dagli artt. 1226 e 2056 c.c., ma la cosiddetta equita’ giudiziale correttiva ed integrativa e’ subordinata alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare e, a un tempo, non comprende anche l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo gia’ assolto l’onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l’entita’ materiale del danno subito.

Orbene, se la prova del danno puo’ ritenersi assorbita nelle ipotesi di danno “in re ipsa”, l’entita’ del danno abbisogna sempre di un riscontro obbiettivo che puo’ essere raggiunto anche attraverso l’ausilio dell’indagine tecnica, del deprezzamento del fabbricato per diminuzione di visuale, di esposizione di sole, di luce e di amenita’ in genere. Per le considerazioni che precedono, accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale la sentenza impugnata va cassata per quanto espresso in motivazione con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione.

P.Q.M.

riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri; dichiara inammissibile il ricorso incidentale;cassa la sentenza impugnata per quanto espresso in motivazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Ancona, in altra composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 7 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

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