Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23077 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/10/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 22/10/2020), n.23077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11142/2016 proposto da:

S.G.L., M.M., M.G.,

N.T., MA.PA., con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dagli Avvocati PANTANALI SARAH, BERTI GIANFRANCO, CORSO

ERCOLE I D’ESTE 6 – FERRARA (ex art. 135), giusta procura a margine;

– ricorrenti –

contro

B.P., con domicilio eletto in ROMA VIALE G. MAZZINI 11,

rappresentata e difesa dall’Avvocato ESCALAR GABRIELE giusta delega

a margine;

– ricorso successivo –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con

domicilio eletto in ROMA VIA dei portoghesi 12, rappresentata e

difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente con atto di costituzione –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FERRARA;

– intimata –

sul ricorso 23756-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MA.PA.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2257/2015 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 28/10/2015;

avverso la sentenza n. 1341/2016 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 09/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/10/2019 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO LUCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per la causa r.g. 11142/16

l’accoglimento del ricorso e per la causa r.g. 23756/16 il rigetto

del ricorso; udito per il resistente nella causa r.g. 11142/16

l’Avvocato ESCALAR che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e nella

causa r.g. 23756/16 l’Avvocato TIDORE che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso;

udito per il resistente e ricorrente incidentale nella causa r.g.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 2257/3/2015, depositata il 28 ottobre 2015, non notificata, la Commissione tributaria regionale (CTR) dell’Emilia Romagna rigettò tanto l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dei signori N.T., M.G., M.M., S.G.L., ciascuno quale socio della cessata Immobiliare Spes s.s. ed in proprio, Ma.Pa. in proprio, B.P. quale erede del già socio B.I.R., deceduto, quanto quello incidentale proposto dai suddetti nei confronti dell’Ufficio, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Ferrara n. 108/2011, che aveva solo parzialmente accolto il ricorso dei contribuenti, riconoscendo l’esistenza di una plusvalenza tassabile, ma rideterminandone il quantum, sul presupposto che l’oggetto della cessione, che aveva dato luogo alla notifica degli avvisi di accertamento da parte dell’Ufficio ed impugnati dai contribuenti, idonea a generare plusvalenza ai sensi del (TUIR), D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. b), dovesse intendersi limitato alla superficie pari al 49,78% dell’area complessivamente trasferita, potendo solo in detta minor parte intendersi come area effettivamente edificabile in quanto interessata allo sviluppo edificatorio.

La controversia era originata dalla riqualificazione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, come cessione di area edificabile, di atto pubblico di permuta del 30 giugno 2006, con il quale l’Immobiliare Spes s.s.- divenutane a suo tempo, con l’allora denominazione di Immobiliare Spes S.r.l., proprietaria, a seguito di fusione per incorporazione in essa della società Sammartin Frutta S.r.l., già proprietaria dell’area – aveva permutato in favore di Edilbasso S.p.A., che si riservava di nominare il terzo contraente ex art. 1401 c.c., poi individuato nella Spes s.r.l. (società altra rispetto ad Immobiliare Spes s.s.), che aveva corrisposto contestualmente un corrispettivo di Euro 2.360.000,00, il complesso immobiliare costituito da tre unità immobiliari con annessa area pertinenziale, sito nel Comune di (OMISSIS), con porzione immobiliare di futura costruzione secondo piano particolareggiato d’iniziativa privata presentato dall’allora Sammartin Frutta, e quindi approvato dal Comune di Ferrara, insistendo l’area in sottozona (OMISSIS) (“ambiti costituiti da ex aree produttive prevalentemente dismesse, da assoggettare a ristrutturazione urbanistica, soggetta a programmi integrati d’intervento”) del piano regolatore generale approvato nel 1995 con delibera della Giunta regionale dell’Emilia – Romagna.

Avverso la stessa sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione, riuniti ex art. 335 c.p.c., il primo, cumulativamente, i signori N.T., M.M. e M.G., S.G.L. e Ma.Pa. contro l’Agenzia delle Entrate e nei confronti di B.P., affidato ad un solo motivo, il secondo quest’ultima contro l’Agenzia delle Entrate e nei confronti degli altri menzionati contribuenti, affidato ad otto motivi.

L’Agenzia delle Entrate, con riferimento a ciascun ricorso, ha dichiarato di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione.

Analoga pronuncia a quella n. 2257/3/2015 della CTR dell’Emilia Romagna ha reso la CTR della Lombardia con sentenza n. 1341/38/2016, depositata il 9 marzo 2016, non notificata, in altro giudizio svoltosi esclusivamente nel contraddittorio tra l’ente impositore e la Ma. quale socia per il 20% della Immobiliare Spes s.s., in relazione alla medesima vicenda relativa alla contestata plusvalenza, ai fini della rideterminazione dell’IRPEF dovuta dalla contribuente per l’anno 2006, in relazione alla riqualificazione operata dall’Ufficio nei sensi sopra indicati del summenzionato atto di permuta.

Avverso la succitata pronuncia della CTR della Lombardia l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. In detto giudizio la Ma. è rimasta intimata.

I ricorrenti e la sig.ra B.P., separatamente, hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare deve disporsi la riunione del giudizio n. RG. 23756/2016 a quello recante il n. RG 11142/2016, ricorrendo litisconsorzio necessario sostanziale, avendo avuto causa l’accertamento notificato nei confronti di ciascun socio ai fini IRPEF per l’anno 2006 in ragione della plusvalenza non dichiarata in relazione all’atto di cessione sopra indicato da parte della società semplice da loro partecipata, sul presupposto, assunto dall’Amministrazione finanziaria, che esso avesse ad oggetto la cessione di area edificabile.

1.1. Il fatto che la riunione non sia stata disposta nei gradi di merito non impedisce, secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla quale va assicurata ulteriore continuità, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo, che, una volta assicurata la riunione stessa in sede di legittimità, lo svolgimento unitario del processo possa ritenersi ugualmente assicurato (cfr. Cass. sez. 5, 13 dicembre 2017, n. 29843; Cass. sez. 5, 18 febbraio 2010, n. 3830), attesa l’identità sostanziale delle decisioni impugnate ed essendo stata comunque la Ma. già parte dell’altro giudizio deciso con la sentenza della CTR dell’Emilia – Romagna.

2. I contribuenti N.T., M.G., M.M., S.G.L., ciascuno quale socio della cessata Immobiliare Spes s.s. ed in proprio e Ma.Pa. in proprio, hanno censurato la succitata sentenza della CTR dell’Emilia – Romagna, affidando il proprio ricorso ad un unico motivo, con il quale denunciano violazione e falsa applicazione del (TUIR), D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. b), seconda parte, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove la sentenza impugnata, rimandando sostanzialmente per relationem alla motivazione resa dal giudice di primo grado, ha ritenuto che fosse corretta la qualificazione – seppur rapportata alla minore area considerata effettivamente edificabile in quanto interessata allo sviluppo edificatorio – dell’atto del 2006 sopra indicato, che realizzava invece il trasferimento di complesso immobiliare costituito da tre unità già edificate con relativa area cortiliva pertinenziale, in relazione al cui possesso ultraquinquennale doveva escludersi in ogni caso qualsivoglia ipotesi di plusvalenza soggetta a tassazione quale reddito diverso.

3. A sua volta l’altra contribuente B.P., quale erede di B.I.R., deceduto, già socio dell’Immobiliare Spes s.s., ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR dell’Emilia – Romagna n. 2257/3/2015, affidato ad otto motivi.

3.1. Con il primo motivo la ricorrente, che assume la veste di ricorrente incidentale, essendo stato il ricorso avverso la stessa sentenza impugnata notificato successivamente a quello degli altri contribuenti, denuncia nullità della pronuncia della CTR dell’Emilia Romagna per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, per essere la motivazione resa dalla CTR meramente apparente, non essendo idoneo ad esplicitare, sì da assoggettarla al relativo controllo, la ratio decidendi il mero rinvio alla pronuncia di primo grado, in assenza di una disamina critica dei motivi addotti a sostegno degli appelli rispettivamente proposti dalle parti, specificamente in relazione all’appello incidentale proposto da essa contribuente avverso la sentenza di primo grado.

3.2. Con il secondo motivo la sig.ra B.P. svolge analoga censura in relazione alle norme di legge invocate nel motivo precedente, lamentando il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata, avendo la CTR dell’Emilia – Romagna completamente omesso di indicare gli elementi probatori dalla stessa utilizzati per pervenire alla decisione impugnata.

3.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 67 TUIR, comma 1, lett. b) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, nella parte in cui la sentenza impugnata ha, ritenendo l’atto in esame suscettibile di determinare plusvalenza imponibile, erroneamente supposto che per l’individuazione del bene oggetto di tale permuta occorresse avere riguardo alla volontà soggettiva delle parti, laddove la succitata norma del TUIR attribuisce rilevanza esclusiva allo stato oggettivo degli immobili alla data della cessione

3.4. In via ancora subordinata, con il quarto motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 67 TUIR, comma 1, lett. b), nonchè degli artt. 1346 e 1362 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, osservando che – quand’anche per l’individuazione della natura del bene oggetto di permuta occorresse aver riguardo alla volontà soggettiva delle parti – ugualmente la pronuncia impugnata si sarebbe posta in contrasto con le richiamate disposizioni codicistiche, avendo preteso di desumere la suddetta volontà dal comportamento delle parti precedente e successivo al contratto, il cui tenore letterale, avente rilievo esaustivo, consentiva d’individuare l’oggetto della permuta nel trasferimento di un complesso immobiliare costituito da unità immobiliari già edificate, con annessa area cortiliva pertinenziale.

3.5. Con il quinto motivo la ricorrente B.P. denuncia ulteriormente violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 67 TUIR, comma 1, lett. b) e dell’art. 68 TUIR, commi 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, rilevando che, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei motivi precedenti, la CTR avrebbe dovuto considerare l’area suscettibile di utilizzazione edificatoria nei limiti della superficie di mq 3690, corrispondenti al 15,192% del complesso immobiliare, dovendo dalla superficie complessiva pari a mq 24.289 essere detratta quella di mq 13.075 relativa ai terreni ceduti gratuitamente al Comune e l’area occupata dai fabbricati già edificati di mq 7.524, da ciò derivando la sensibile riduzione della plusvalenza in relazione alla quota proporzionale del 20% dalla B. posseduta nella Immobiliare Spes s.s..

3.6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, avendo la CTR omesso l’esame del fatto, incontestato, quale risultante dalla relazione tecnica a firma del geom. Minghini, depositata nel giudizio di merito dalla contribuente, riguardante la certificazione resa dal Comune di Ferrara circa la comprensione delle aree oggetto di permuta nel piano regolatore generale tra le aree edificate.

3.7. Con il settimo motivo, ancora, in subordine, la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, ‘art. 62, per essere la motivazione resa dalla CTR meramente apparente, nella parte in cui la decisione impugnata ha implicitamente rigettato il secondo motivo di appello incidentale della contribuente avverso la sentenza di primo grado, con il quale aveva contestato che la permuta in oggetto potesse generare plusvalenza imponibile in forza del combinato disposto dell’art. 67 TUIR, comma 1, lett. a) e art. 68 TUIR, comma 1.

3.8. Infine, con l’ottavo motivo, che costituisce ulteriore sviluppo di quello precedente, per l’ipotesi di ritenuta infondatezza dello stesso, la contribuente lamenta violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 67 TUIR, comma 1, lett. a) e art. 68 TUIR, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62.

Assume, infatti, la ricorrente, che – qualora dovesse ritenersi condivisibile la tesi esposta dalla sentenza impugnata secondo cui la permuta in esame avesse come oggetto un’area suscettibile di edificazione edificatoria e non già fabbricati già realizzati, con annessa area pertinenziale, oggetto di demolizione e ricostruzione secondo il piano d’intervento approvato – la sentenza impugnata sarebbe ugualmente erronea in diritto, dovendo le plusvalenze realizzate ritenersi imponibili ai sensi delle disposizioni di legge richiamate in rubrica e non già in base all’art. 67 TUIR, comma 1, lett. b), come contestato dall’Amministrazione con l’avviso di accertamento impugnato e condiviso, sia pure non con riferimento alla totalità dell’area, dalla sentenza impugnata.

4. Infine nel giudizio RG 23756/2016 l’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della CTR della Lombardia n. 1341/38/2016, depositata il 9 marzo 2016, che respingendo tanto l’appello principale dell’Agenzia delle entrate quanto quello incidentale della signora Ma.Pa., confermò la sentenza resa tra le parti dalla CTP di Milano, che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento per IRPEF e relative addizionali con riferimento all’anno 2006, con il quale le si imputava nei limiti della quota detenuta del 20% il maggior reddito derivante dalla contestata plusvalenza non dichiarata dalla società in relazione all’atto di permuta succitato.

Detta sentenza, preso atto dell’impossibilità di disporre la riunione con il giudizio riguardante l’accertamento riguardante la società, ha recepito l’esito della pronuncia succitata resa dalla CTR dell’Emilia Romagna, ritenendo che le plusvalenze realizzate dovessero essere determinate in rapporto alla percentuale, stimata nel 49,178%, dell’area che poteva essere realmente edificata, non computando quella già edificata, ancorchè essendone previsto l’abbattimento e la successiva ricostruzione.

4.1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione del (TUIR) D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. b) seconda parte, e dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata non si è avveduta, come avrebbe dovuto se non fosse stato violato il canone di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 c.c., che, in relazione alle potenzialità edificatorie assicurate dagli strumenti urbanistici in vigore, l’oggetto della cessione doveva essere individuato come il terreno da riedificare, a seguito della sicura demolizione dei fabbricati esistenti, e non già questi ultimi.

4.2. Con il secondo motivo la ricorrente Amministrazione finanziaria, in subordine, per il caso di ritenuto accertamento in fatto riguardo all’oggetto della cessione con riferimento ai fabbricati da demolire, lamenta omesso esame di fatti di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, tali essendo: a) l’essere gli immobili compravenduti ricompresi in piano di recupero, oggetto di convenzione urbanistica; b) la possibilità di ulteriore sviluppo delle cubature esistenti; c) l’elevata entità del corrispettivo di vendita, pari ad Euro 4.964.564,00, assolutamente sproporzionato se rapportato al valore dei fabbricati compravenduti e da demolire.

5. Ritiene la Corte che, in virtù del principio della ragione più liquida (cfr., tra le altre, Cass. SU 8 maggio 2014, n. 9936) possano essere esaminati congiuntamente, in quanto concernenti la medesima questione, il primo motivo di ricorso principale delle parti private avverso la sentenza della CTR dell’Emilia – Romagna, il terzo e quarto motivo del ricorso, da qualificarsi come incidentale, avverso la stessa sentenza, proposto dalla sig.ra B.P., ed il primo motivo del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTR della Lombardia n. 1341/2016.

6. I motivi di ricorso proposti dai contribuenti sono fondati, mentre è infondato quello addotto dall’Agenzia delle Entrate per censurare la succitata sentenza resa dalla CTR della Lombardia nel giudizio riguardante la sola Ma.Pa..

6.1. La sentenza della CTR dell’Emilia – Romagna, cui si è adeguata quella resa dalla CTR della Lombardia, non risulta aver fatto corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte con diverse pronunce (Cass. sez. 5, 9 luglio 2014, n. 15629, e Cass. sez. 5, 21 febbraio 2014, n. 4150, cui ha fatto seguito ulteriore copiosa giurisprudenza conforme: tra le molte, oltre a Cass. n. 15630 e 15631 del 2014, depositate coevamente alla n. 15629/14, si vedano anche Cass. sez. 5, 20 aprile 2016, n. 7853; Cass. sez. 6-5, ord. 20 febbraio 2017, n. 4361; Cass. sez. 6-5, ord. 23 gennaio 2018, n. 1674; Cass. sez. 6-5, ord. 6 marzo 2018, n. 5327; Cass. sez. 6-5, ord. 14 marzo 2018, n. 12897; Cass. sez. 5, 30 maggio 2018, n. 13628; Cass. sez. 6-5, ord. 27 settembre 2018, n. 23409; Cass. sez. 5, 21 febbraio 2019, n. 5088; Cass. sez. 5, 5 aprile 2019, nn. 9606 e n. 9607; Cass. sez. 6-5, ord. 22 luglio 2019, n. 19642), essendosi affermato che in materia di imposta sui redditi, come risulta dal tenore del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, comma 1, lett. b) e art. 17, comma 1, lett. g-bis, sono soggette a tassazione separata, quali “redditi diversi”, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, e non quelle di terreni già edificati.

6.1.1. Segnatamente si è ritenuto (cfr. la già citata Cass. n. 15629/14) che la ratio dell’art. 67 TUIR è volta ad “assoggettare ad imposizione la plusvalenza che (…) scaturisce non in virtù di un’attività produttiva del proprietario o possessore, ma per l’avvenuta destinazione urbanistica dei terreni”, di modo che non possa essere mutato l’oggetto dell’atto di trasferimento.

6.2. La ricorrente B.P., in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ha trascritto il contenuto dell’atto di permuta per notar Ma. del (OMISSIS) intervenuto tra N.T., nella qualità di socio amministratore della immobiliare Spes s.s., B.I.R., dante causa di B.P., M.M., Ma.Pa., S.G.L., tutti per esprimere il proprio consenso quali soci della immobiliare Spes s.s., e la Edilbasso S.p.A.

L’atto di cessione a titolo di permuta riguarda il complesso immobiliare costituito da quattro unità immobiliari ivi compiutamente descritte, rispettivamente censite in categoria A/3, A/10, A/10 e D/1, con annessa area scoperta, il tutto, come da elaborato tecnico allegato in uno a certificato di destinazione urbanistica, per la complessiva superficie di Ha 2.49.89 ceduto ad Edilbasso S.p.A., che a sua volta, cede a titolo di permuta alla Immobiliare Spes s.s., distinte porzioni che avrebbero fatto parte dei fabbricati da costruire sull’area come innanzi descritta, essendosi convenuto tra le parti il valore del complesso immobiliare ceduto in Euro 4.964.564,00 e agli immobili da costruire da parte dell’acquirente il valore di Euro 2.604.564,00, con conseguente diritto a conguaglio in favore della venditrice di Euro 2.360.000,00.

6.3. Dovendo identificarsi, pertanto, nella fattispecie in esame, l’oggetto del contratto di permuta, dal lato della parte venditrice, nel complesso immobiliare costituito da quattro fabbricati con annessa area scoperta, il fatto che essa sia suscettibile di ulteriore potenzialità edificatoria (cfr. Cass. n. 4150/14, cit.), non consente una diversa qualificazione dell’oggetto del contratto di permuta, essendo la realizzazione delle nuove unità immobiliari, da compiersi per mezzo della demolizione di quelle preesistenti, futura rispetto all’atto oggetto di tassazione e rimessa alla potestà di soggetto diverso (l’acquirente) rispetto a quello interessato all’imposizione fiscale (in tal senso anche la citata Cass. n. 13628/18).

6.4. Va pertanto assicurata ulteriore continuità all’orientamento espresso dalle pronunce innanzi richiamate, secondo cui (ex multis la citata Cass. n. 7853/16) “Ciò che rileva ai fini della norma in esame”, cioè dell’art. 67 TUIR, comma 1, lett. b), “è la destinazione edificatoria originariamente conferita ad area non edificata, in sede di pianificazione urbanistica e non quella ripristinata, conseguentemente ad intervento – su area già edificata – operata dal cedente e dal cessionario”.

7. Ne consegue che i ricorsi dei contribuenti devono essere accolti, mentre quello dell’Amministrazione finanziaria deve essere rigettato, restando assorbiti gli ulteriori motivi dei ricorsi della B. e dell’Agenzia delle Entrate.

8. La sentenza della CTR dell’Emilia – Romagna va pertanto cassata e, stante l’unitarietà del giudizio per effetto del realizzato litisconsorzio sostanziale anche con l’accertamento conseguente notificato alla Ma. quale socia titolare del 20%, va altresì cassata la speculare sentenza resa dalla CTR della Lombardia, in difetto del presupposto della sussistenza di plusvalenza imponibile alla società e, dunque, ai soci, con riferimento all’atto di permuta oggetto di esame nella presente controversia.

9. Non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere, le cause riunite possono essere decise nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., con accoglimento degli originari ricorsi dei contribuenti avverso gli avvisi di accertamento rispettivamente impugnati.

10. Il consolidarsi dell’orientamento sopra espresso in pendenza dei giudizi di legittimità giustifica la compensazione delle spese degli interi giudizi riuniti.

11. Rilevato, con riferimento al giudizio RG 23756/2016, che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

Riunito al presente giudizio quello recante il n. RG 23756/2016, accoglie i ricorsi dei contribuenti N.T., M.G., M.M., S.G.L., Ma.Pa. e B.P.. Rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate.

Cassa la sentenza impugnata dai contribuenti e, per l’effetto della trattazione unitaria in sede di giudizio di legittimità, la sentenza separatamente resa dalla CTR della Lombardia e, decidendo le cause riunite nel merito, accoglie gli originari ricorsi dei contribuenti. Dichiara compensate tra le parti le spese degli interi giudizi riuniti. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA