Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23120 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. II, 22/10/2020, (ud. 11/09/2020, dep. 22/10/2020), n.23120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22115/2019 proposto da:

M.G.N., rappresentato e difeso dall’avvocato ATTILIO

CONVERSO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE BARI, PROCURA

GENERALE REPUBBLICA;

– intimati –

avverso il decreto di rigetto n. 2955/2019 del TRIBUNALE di BARI,

depositata il 31/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/09/2020 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO.

La Corte:

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con decreto del 31/5/2019, il Tribunale di Bari ha respinto il ricorso proposto da M.G.N., cittadino del (OMISSIS), avverso la decisione della locale Commissione territoriale, di reiezione delle domande di protezione internazionale ed umanitaria, ritenendo le dichiarazioni della parte (il ricorrente aveva riferito di avere lasciato il Senegal il (OMISSIS), stante il tentativo di appropriarsi dei terreni di famiglia nel villaggio di (OMISSIS) da parte dei ribelli, i quali, dopo la morte del padre, avevano attaccato l’abitazione di famiglia, cagionando la morte del fratello del ricorrente) affette da gravi imprecisioni e frammentarietà, contraddittorietà nel riferire che la coltivazione dei terreni costituisce l’unico strumento per vivere, mentre lo stesso ha riferito di avere svolto l’attività di muratore, saldatore, e che in ogni caso non era comprensibile il perchè della presentazione della domanda a dieci anni dalla presenza in Italia.

Il primo Giudice ha motivato sulla irrilevanza dell’audizione del ricorrente, escludendo trattarsi di obbligo procedurale sulla base delle pronunce della Corte giust. e della Corte EDU, da vagliarsi invero ai fini della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti ed interessi del ricorrente, evidenziando altresì come il ricorrente non avesse fatto valere, nella richiesta di audizione personale, alcun elemento nuovo, nè apportato alcun documento.

Il tribunale ha ritenuto che, in ogni caso, la vicenda del ricorrente non giustificava la concessione del rifugio nè della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a), b); ha escluso, sulla base delle fonti internazionali riportate, la sussistenza in Senegal di una condizione di instabilità politica e sociale e di elevata conflittualità tale da minacciare l’incolumità della popolazione; ha ritenuto non provata la particolare situazione di vulnerabilità e non provata l’attività di bracciante agricolo.

Avverso detta pronuncia ricorre M.G.N., sulla base di otto motivi.

Il ricorso è stato notificato alla Commissione territoriale presso l’Avvocatura distrettuale, che non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa pronuncia sulla richiesta di rimessione sul ruolo del 21/5/2019 al fine dell’integrazione istruttoria; col secondo, si duole della violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 10, per la mancata audizione, nel caso di richiesta non manifestamente infondata; col terzo, denuncia il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, sostiene che dall’omissione di fatti decisivi è derivata una motivazione contraddittoria, che l’audizione avrebbe fatto emergere i dettagli del percorso lavorativo in Italia e le ragioni della mancata contrattualizzazione, così come la doc. a supporto dell’istanza di rimessione in istruttoria; col quarto, si duole della violazione del dovere di cooperazione istruttoria; col quinto, della violazione e/o falsa applicazione di legge e contraddittorietà: il Tribunale non ha disposto l’audizione, ed ha respinto per gravi imprecisioni e frammentarietà della narrazione; col sesto, della violazione, falsa applicazione e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che con l’audizione il ricorrente avrebbe fornito i chiarimenti necessari sulla vicenda e sulla situazione lavorativa in Italia; col settimo, della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3: denuncia l’interpretazione offerta dal Tribunale in relazione alla protezione umanitaria, che richiede la presenza di “seri motivi” di carattere umanitario, e sostiene che il Tribunale non ha adempiuto al dovere di cooperazione istruttoria ricorrendo a fonti aggiornate e oggettive; con l’ottavo motivo, il ricorrente si duole della revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Tanto premesso, rilevata in via pregiudiziale la nullità della notifica del ricorso all’Avvocatura distrettuale anzichè all’Avvocatura generale dello Stato, ne va disposta la rinnovazione, come ritenuto dalla pronuncia Sez. U. 608/2015, ed allo scopo il ricorso va rinviato a nuovo ruolo, disponendosi la notifica all’Avvocatura generale nel termine di gg. 30 dalla comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

La Corte dispone la rinnovazione della notificazione all’Avvocatura generale dello Stato nel termine di gg. 30 dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

 

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