Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22910 del 21/10/2020
Cassazione civile sez. trib., 21/10/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 21/10/2020), n.22910
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14963/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– ricorrente, intimato in via incidentale –
contro
Panificio B. di B.G. & C. s.n.c., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.
Sorgente Elena e Contaldi Gianluca, con domicilio eletto presso lo
studio di quest’ultimo, sito in Roma, via Pierluigi da Palestrina,
63;
– controricorrente, ricorrente in via incidentale –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Piemonte, n. 99/22/11, depositata il 16 dicembre 2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio
2020 dal Consigliere Catallozzi Paolo.
Fatto
RILEVATO
Che:
– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 16 dicembre 2011, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della Panificio B. s.n.c. di B.G. & C. per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione relativa all’anno 2006, recuperato l’1.v.a. e l’1.r.a.p. non versate e irrogato le relative sanzioni;
– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con tale atto impositivo era stata contestata l’indebita deduzione del costo relativo ad un’operazione passiva e detrazione della relativa i.v.a.;
– il giudice di appello, dopo aver dato atto che la Commissione provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ha respinto il gravame erariale ritenendo effettiva l’operazione e il relativo costo in contestazione;
– il ricorso è affidato a due motivi;
– resiste con controricorso la Panificio B. di B.G. & C. s.n.c., la quale propone ricorso incidentale;
– avverso tale ricorso incidentale l’Agenzia delle Entrate non spiega alcuna difesa;
– con nota in data 29 ottobre 2019, la ricorrente chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ragione del fatto che la contribuente “ha presentato domanda di definizione della controversia e provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione”.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
– sulla base del contenuto dell’istanza della ricorrente, il giudizio deve essere dichiarato estinto, ai sensi D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 1, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere sul rapporto tributario controverso (così, Cass. 9 settembre 2016, n. 17817; vedi, altresì, Cass., ord., 3 ottobre 2018, n. 24083);
– quanto al regime delle spese, le stesse rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi del comma 3 della richiamata disposizione.
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio estinto per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; pone le spese del giudizio di legittimità a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020