Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13443 del 03/06/2010
Cassazione civile sez. lav., 03/06/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 03/06/2010), n.13443
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 22716-2006 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, viale
Mazzini n. 134 presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Q.F., già elettivamente domiciliato in ROMA, via di
Porta Pinciana, n. 6 presso lo studio dell’avvocato MATERA CORRADO,
rappresentato e difeso dagli avvocati MARZIALE LUCIO e BONGARZONE
ANTONIO ROSARIO per procura a margine del controricorso ed ora
domiciliato d’ufficio presso la Corte Suprema di Cassazione;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1860/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 20/07/2005, RG. 6692/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/04/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;
udito l’Avvocato FIORILLO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro di Cassino, Q.F. chiedeva che fosse dichiarata la nullità del termine apposto ad una serie di contratti di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a..
Accolta la domanda con riferimento al terzo contratto, avente corso dal 11.11.98, proponeva appello Poste Italiane.
La Corte d’appello di Roma con sentenza depositata il 21.11.05 rigettava l’impugnazione.
Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione, cui rispondeva Q. con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Agli atti è depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale del 23.2.09, dal quale risulta che Q.F. ha raggiunto con la controparte un accordo transattivo concernente la controversia de qua e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudicali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u. 29.11.06 n. 25278).
In ragione del contenuto transattivo dell’accordo è conforme a giustizia procedere alla compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti interessate.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010