Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13463 del 03/06/2010

Cassazione civile sez. I, 03/06/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 03/06/2010), n.13463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31621-2005 proposto da:

C.M. (c.f. (OMISSIS)), T.G.,

C.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L.

SETTEMBRINI 30, presso l’avvocato DEL BUFALO PAOLO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CASSINELLI EMILIO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COOPERATIVA EDILIZIA DIANA S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

sul ricorso 2805-2006 proposto da:

COOPERATIVA EDILIZIA DIANA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F.

(OMISSIS)), in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA B. TORTOLINI 34, presso l’avvocato PAOLETTI

NICOLO’, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SASSI

GIAN FRANCO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.M., T.G., C.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1247/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 16/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2010 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato C.

LUCISANO, per delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

incidentale, rigetto del ricorso principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,

rigetto del ricorso incidentale per quanto di ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Su ricorso dei sigg. C.M., C.C. e T. G., vedova C., il presidente del Tribunale di Alessandria, con decreto provvisoriamente esecutivo emesso il 14 novembre 1992, ingiungeva alla cooperativa edilizia DIANA a resp. lim. il pagamento della somma di L. 60.499.575, oltre interessi e spese di giudizio, a titolo di rimborso delle somme versate sia dal loro dante causa ereditario, sig. C.V., sia da essi stessi, in pagamento della quota sociale e di rate di mutuo fondiario, in previsione dell’assegnazione di un appartamento, fino al momento della loro esclusione dalla società.

Avverso il provvedimento proponeva opposizione la cooperativa Diana, eccependo che il credito restitutorio doveva essere limitato ai conferimenti versati – e non pure alle rate di mutuo corrisposte direttamente alla Banca Nazionale del Lavoro-sezione autonoma di credito fondiario in forza di accollo del defunto socio – e che non era stata dimostrata l’entità degli ulteriori pagamenti. In particolare, disconosceva la quietanza di L. 19.190.604 in calce ad un prospetto riassuntivo di somme dovute dal C., cui era stata posta abusivamente la dicitura “pagato” e deduceva in via riconvenzionale, il proprio credito risarcitorio per danni causati dal defunto socio C.V. per morosità e occupazione dell’alloggio, protrattasi per più anni.

Nel corso dell’istruttoria era esperita consulenza tecnica contabile, integrata con successivo supplemento.

Con sentenza 23 maggio 2000 il Tribunale di Alessandria, in accoglimento parziale dell’opposizione, condannava la cooperativa Diana ai pagamento della minor somma di Euro 8.615,61, oltre agli interessi legali, e gli opposti alla restituzione della maggior somma percepita in forza del decreto ingiuntivo revocato.

Rigettava la domanda riconvenzionale e compensava integralmente le spese di giudizio.

Sui gravami hinc et inde proposti, la Corte d’appello di Torino, con sentenza 16 agosto 2005, in parziale riforma della decisione impugnata, condannava la cooperativa Diana in liquidazione al pagamento della minor somma di Euro 5.129,26 in favore dei sigg.

C. e T., quali creditori in solido, oltre gli interessi legali e la rifusione di due terzi delle spese del procedimento monitorio; condannava inoltre i sigg. C. e T. a restituire la differenza percepita in più sulla base del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e dichiarava integralmente compensate le spese dei due gradi di giudizio.

Motivava.

che era inammissibile, per mancanza di oggetto, il motivo d’appello incidentale della cooperativa riproducente l’eccezione di inammissibilità, o di nullità, del decreto ingiuntivo, in effetti già revocato dal Tribunale di Alessandria e sostituito con una condanna al pagamento di una somma minore;

– che, anche se i primo giudice non aveva distinto chiaramente il rapporto associativo – il cui scioglimento dava diritto alla liquidazione della quota, secondo il suo valore attuale risultante dal bilancio di esercizio di competenza, dell’anno 1991, dedotto un contributo di L. 2 milioni per spese generali, ex art. 10 dello statuto sociale – dal connesso rapporto sinallagmatico, relativo all’assegnazione di un alloggio della cooperativa a finanziamento erariale – la cui risoluzione dava invece diritto al rimborso di tutte le somme versate a tale titolo – pure, l’imprecisione non dava adito, in concreto, ad ingiustizia della decisione, perchè la cooperativa era stata condannata a restituire solo le somme pagate in forza del rapporto di scambio relativo all’alloggio prenotato;

– che era infondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della cooperativa in ordine alle ultime rate di mutuo per L. 14.600.930, versate dagli eredi C. direttamente alla banca mutuante, in considerazione del fatto che questi ultimi non avevano titolo per chiederne la restituzione, se non nei confronti della società beneficiaria del mutuo fondiario, dopo la risoluzione del rapporto sinallagmatico;

– che, sebbene il tribunale fosse incorso in errore riconoscendo il credito restitutorio in ordine alla sola sorte – capitale del mutuo – e non pure agli interessi passivi corrisposti alla banca da parte del defunto C.V., sul presupposto che questi non potesse riversare sulla cooperativa oneri accessori di un mutuo di cui egli aveva ritenuto, con scelta discrezionale, di avvalersi, pure, tale statuizione, non più riformabile perchè non oggetto di impugnazione, non si estendeva alle somme pagate a partire dal 1984, al medesimo titolo, dagli eredi C.: che quindi avevano diritto al rimborso anche dei relativi interessi passivi, in considerazione del fatto che era stata la cooperativa a beneficiare del mutuo fondiario, poi accollato pro quota dal socio;

– che era pur infondata l’eccezione di carenza di prova della riferibilità oggettiva di ulteriori versamenti per L. 7.248.651 al rapporto sinallagmatico in esame, come pure di mancata identificazione degli autori dei pagamenti, dal momento che i tre eredi, agendo concordemente con il ministero di un unico difensore, si erano posti come parte complessa, titolare di un credito solidale;

– che era infine infondato l’appello incidentale della cooperativa Diana in ordine al pagamento dell’indennità per il godimento dell’immobile, limitato a mesi sei, anzichè esteso all’intera durata della detenzione, per mesi sedici, dopo la risoluzione del rapporto:

limitazione, correttamente motivata dal giudice di primo grado in virtù del concorso di colpa della cooperativa nella vertenza intercorsa, prima del rilascio.

Avverso la sentenza, notificata il 10 ottobre 2005, proponevano ricorso per cassazione, affidato a due motivi, i signori C. e T. con atto notificato il 7 dicembre 2005.

Deducevano:

1) la carenza di motivazione in ordine all’interpretazione dell’art. 10 dello statuto della cooperativa e la violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. per avere accomunato due distinte ipotesi, di recesso e di esclusione del socio, soggette a diversa disciplina statutaria.

2) la carenza di motivazione con riguardo alla determinazione dei crediti e dei debiti del defunto socio C.V. nei confronti della cooperativa Diana.

Resisteva con controricorso la cooperativa edilizia Diana s.r.l. in liquidazione, che proponeva a sua volta ricorso incidentale, affidato a cinque motivi, con cui deduceva.

1) la carenza di motivazione nel rigetto della domanda di maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2;

2) la carenza di motivazione e la violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, artt. 345 e 346 cod. proc. civ. in ordine alla mancata ammissione della relativa prova testimoniale richiesta in primo grado e reiterata anche in sede di gravame;

3) la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., artt. 2697 e 1292 cod. civ., nonchè l’illogicità della motivazione nel computo di versamenti di cui non erano certe la causale giustificatrice, nè l’identità dell’autore;

4) la motivazione contraddittoria e la violazione degli artt. 2909, 2697 e 1292 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nel riconoscere sia la sorte-capitale, sia gli interessi passivi sulle rate di mutuo fondiario corrisposte dagli eredi C.;

5) il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 1226 c.c., artt. 112 e 114 cod. proc. civ. nell’attribuire anche alla cooperativa l’imputabilità del ritardo nella riconsegna dell’alloggio.

All’udienza del 7 aprile 2010 il Procuratore generale ed il difensore della coop. edilizia Diana precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dev’essere preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale n. 31.621 R.G. 2005 e del ricorso incidentale n. 2.805 R.G. 2006, entrambi proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).

Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la carenza di motivazione in ordine all’interpretazione dell’art. 10 dello statuto della cooperativa e la violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ..

Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. Come gli stessi ricorrenti premettono, la decisione è, in parte qua, loro favorevole e non muterebbe in caso di accoglimento della censura in esame. Perde pertanto di rilevanza la questione teorica del diverso trattamento riservato dalla clausola statutaria alle ipotesi di recesso e di esclusione del socio, dal momento che la sentenza ha comunque riconosciuto la ripetibilità di tutte le somme versate dagli ex- soci, in conformità con la loro domanda.

Con il secondo motivo gli eredi di C.V. censurano la carenza di motivazione con riguardo alla determinazione dei crediti e dei debiti del loro defunto dante causa nei confronti della cooperativa Diana.

Al riguardo, premesso che l’eccezione di incompletezza della documentazione contabile prodotta dalla cooperativa è espressa in termini generici, si osserva come essa in nessun caso esonerasse la parte che allegava il maggior credito restitutorio dall’onere di dimostrare le ulteriori somme versate nel corso del rapporto sociale, in previsione dell’assegnazione dell’alloggio. Nè poteva essere certo invocata, a tale scopo, una seconda consulenza tecnica d’ufficio, in funzione suppletiva della carenza probatoria.

Per il resto, la censura raggruppa argomentazioni critiche eterogenee ed assertive, che non possono trovare ingresso in sede di legittimità, volte come sono ad una contestazione dell’accertamento dei rapporti di dare e avere tra le parti operato senza vizi logici dalla corte territoriale, avente natura di merito.

Passando ora alla disamina del ricorso incidentale della cooperativa Diana, si osserva come con i primi due motivi, da esaminare congiuntamente per la connessione reciproca, si deduca la carenza di motivazione nel rigetto della domanda di maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2, e delle istanze istruttorie formulate a riprova.

Le censure sono fondate.

L’astratto diritto al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c., presuppone la dimostrazione che il pregiudizio da perdita di valore della moneta non sia interamente compensato dagli interessi legali riconosciuti, il cui tasso, variabile nel tempo, ha avuto perfino, nel periodo storico di competenza, natura sovraccompensativa: il che vale ad escludere il ricorso ad automatismi di tipo presuntivo.

Tuttavia, la cooperativa aveva già in primo grado dedotto al riguardo una prova testimoniale – puntualmente articolata in capitoli e corredata, altresì, dell’indicazione dei testi – volta a dimostrare lo specifico danno emergente derivato dalla mancanza di liquidità conseguita al pagamento agli eredi di C.V. della somma loro liquidata con la sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva.

Sul punto, la sentenza impugnata tace del tutto; e tale omissione concreta la carenza di motivazione lamentata.

Ne consegue la cassazione della sentenza in parte qua, con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, impregiudicata la valutazione di ammissibilità e rilevanza della prova dedotta.

Con il terzo motivo si lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., artt. 2697 e 1292 cod. civ., nonchè l’illogicità della motivazione nel computo dei versamenti.

La doglianza è infondata.

Riguardo alla causa oggettiva dei pagamenti, l’identificazione stessa dei rapporti sostanziali (sociale e di scambio) correnti tra le parti dimostrava presuntivamente la causa dei pagamenti, come correttamente argomentato dalla corte territoriale. Una volta risolti, ne derivava l’obbligo di restituzione delle somme versate, accertate nel quantum sulla base dei documenti sottoscritti con firma di quietanza.

Incombeva, a questo punto, sulla cooperativa l’onere della prova dell’esistenza di ulteriori cause solutorie, estranee alle vicende ex adverso allegate come pertinenti all’assegnazione dell’alloggio costruito dalla cooperativa.

Per quanto riguarda, poi, il profilo soggettivo, correttamente la corte d’appello ha rilevato come il riparto pro quota hereditaria del credito di rimborso attenesse al rapporto interno tra gli eredi di C.V.: che, agendo unitariamente, come parte complessa, avevano escluso, per ciò stesso, dal thema decidendum l’accertamento delle rispettive quote di spettanza.

Nè la debitrice aveva titolo, o interesse, per sindacare tale scelta, una volta escluso il rischio di duplicazioni di pagamento a fronte di distinte ed incompatibili richieste di ripetizione.

Con il quarto motivo la cooperativa deduce la motivazione contraddittoria e la violazione degli artt. 2909, 2697 e 1292 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civile nel riconoscere sia la sorte-capitale, sia gli interessi passivi sulle rate di mutuo fondiario.

Il motivo è infondato.

Dall’iter argomentativo della sentenza, invero non sempre lineare e di agevole intelligenza, si può peraltro evincere che le somme versate a titolo di rate del mutuo fondiario, con i relativi interessi di ammortamento, erano ripetibili dagli eredi C., in quanto relativi ad erogazioni ottenute dalla cooperativa per l’edificazione degli alloggi sociali.

Venuti meno il rapporto associativo e quello, collegato, di scambio, ne era quindi dovuta l’integrale restituzione, fosse stato, o no, accollato dai soci il mutuo con efficacia esterna verso la banca finanziatrice: con l’unico limite del giudicato interno formatosi sulla limitazione alla sola sorte-capitale (pur ritenuta erronea dalla corte territoriale) affermata dal Tribunale di Alessandria in ordine all’obbligazione di rimborso delle rate pagate dal defunto C.V., non oggetto di specifico gravame.

Non vi sono vizi logici nella predetta statuizione, dal momento che il principio di diritto, enunciato in primo grado, pur se non più emendabile ob rem judicatam, non si estendeva anche ai versamenti degli eredi C. dopo il 1984, la cui ripetibilità era tuttora sub judice.

Con il quinto motivo la cooperativa Diana denunzia il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 1226 c.c., artt. 112 e 114 cod. proc. civ. nell’attribuire anche alla cooperativa l’imputabilità del ritardo nella riconsegna dell’alloggio.

Il motivo è infondato.

La sentenza di primo grado aveva liquidato un’indennità rapportata a soli sei mesi per il godimento dell’immobile divenuto senza causa, dopo l’esclusione degli eredi C. dalla cooperativa. Non ne era stata, quindi, considerata l’intera durata (protrattasi, in realtà, per sedici mesi, dal 6 maggio 1991 al 10 settembre 1992), testualmente in considerazione “delle conseguenti discussioni successivamente intercorse che in quei termini di tempo possono aver determinato una giustificata mora”.

Nel rigettare, sul punto, il gravame della cooperativa, la Corte d’appello di Torino ha rilevato come la predetta ratio decidendi, attributiva di un concorso di colpa alla cooperativa nel ritardato rilascio dell’immobile, non fosse stata puntualmente censurata da quest’ultima nel suo gravame incidentale.

Su di essa incombeva, quindi, l’onere di censurare l’erroneità del predetto assunto, riportando nel presente ricorso il motivo di appello all’uopo eventualmente dedotto e negletto dalla corte territoriale. Non è infatti sufficiente, in sede di impugnazione, ribadire genericamente le proprie richieste per causali già enunciate in primo grado: occorrendo l’analitica confutazione, in motivi specifici, delle ragioni in fatto ed in diritto poste a base della decisione contraria (art. 342 cod. proc. civ.).

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale;

accoglie i due primi motivi del ricorso incidentale, rigettati i motivi residui, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 Aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010

 

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