Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13232 del 31/05/2010
Cassazione civile sez. II, 31/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 31/05/2010), n.13232
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –
Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 18828/2005 proposto da:
I.S. (OMISSIS), G.D.
(OMISSIS), G.S. (OMISSIS), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso lo studio
dell’avvocato MARINI Renato, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
G.M.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell’avvocato MOSCARINI
Lucio Valerio, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
RIZZI RENATO;
– controricorrente –
e contro
G.B., M.P., G.G.;
– intimati –
sul ricorso 19034/2005 proposto da:
G.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTIO CALVINO
33, presso lo studio dell’avvocato BOSCO ANTONINO, che lo rappresenta
e difende;
– ricorrenti –
contro
G.M.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell’avvocato MOSCARINI
LUCIO VALERIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
RIZZI RENATO;
– controricorrenti –
e contro
I.S. (OMISSIS), G.D.
(OMISSIS), G.S. (OMISSIS), G.
G., M.P.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 154/2004 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,
depositata il 27/05/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
08/04/2010 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;
udito l’Avvocato COREA Ulisse, con delega depositata in udienza
dell’Avvocato MARINI Renato, difensore dei ricorrenti che ha chiesto
accoglimento ricorso I. + 2, rigetto ricorso G.
B.;
udito l’Avvocato MOSCARINI Lucio Valerio difensore della resistente
G.M.L., che ha chiesto inammissibilità o rigetto del
ricorso principale e rigetto del ricorso G.B.;
udito l’Avvocato BOSCO Antonino, difensore del resistente G.
B.M., che ha chiesto accoglimento del suo ricorso, rigetto
ricorso I.;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per rigetto di entrambi i
ricorsi.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia ha per oggetto la divisione dei beni relitti da G.R., deceduto l'(OMISSIS), che con un testamento pubblico del (OMISSIS) aveva istituito eredi, per la legittima, i propri nipoti e figli adottivi G.B.M., G.A. e G.M.L., mentre per la disponibile, dedotti alcuni legati in favore di terzi, aveva attribuito determinati immobili alla moglie M.P. in piena proprietà e altri in usufrutto, in aggiunta a quello legale, destinandone la nuda proprietà ai figli adottivi maschi; con una transazione stipulata per atto pubblico il (OMISSIS) G. B.M., G.A. e G.M.L. avevano concordato con M.P. l’attribuzione dei beni a lei spettanti in usufrutto.
Adito con domanda di scioglimento della comunione da G.B. M., il Tribunale di Campobasso, con una prima sentenza non definitiva del 10 aprile 1980, ha risolto una questione che non forma più oggetto della materia del contendere e con una ulteriore sentenza non definitiva del 29 settembre 2000 ha disposto che la divisione avvenga in conformità con uno dei progetti elaborati dal consulente tecnico di ufficio, nel presupposto che i beni assegnati a M.P. in usufrutto dovessero essere imputati interamente alla legittima.
In senso opposto, su gravame di G.M.L., ha deciso la Corte d’appello di Campobasso, con sentenza non definitiva del 27 maggio 2004, ritenendo che con il contratto del (OMISSIS) M.P. avesse rinunciato all’usufrutto uxorio.
Contro tale sentenza sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione congiuntamente da I.S., G.D. e G.S., quali eredi di G.A., e da G. B.M., G.M.L. si è costituita con controricorsi in entrambi i giudizi. M.P. e G. G., altra erede di G.A., non hanno svolto attività difensive in sede di legittimità. Sono state presentate memorie da I.S., G.D. e G.S., da G.B.M., da G.M.L..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
In quanto proposte separatamente contro la stessa sentenza, le due impugnazioni vengono riunite in un solo processo, in applicazione dell’art. 335 c.p.c..
Con i motivi addotti a sostegno di ognuno dei ricorsi viene rivolta alla sentenza impugnata essenzialmente una stessa censura: avere la Corte d’appello erroneamente e ingiustificatamente ritenuto che M.P., con la transazione del (OMISSIS), avesse inteso rinunciare all’usufrutto che le competeva a norma dell’art. 542 c.c. (nel testo originario, applicabile nella specie ratione temporis) e conservare quello attribuitole sulla disponibile.
La doglianza è fondata.
Sul punto il giudice di secondo grado ha osservato: “Quanto poi al problema se i legati in argomento, che si aggiungevano e non sostituivano l’usufrutto legale, trovassero capienza nella disponibile o ne eccedessero il valore, abilitando gli eredi, legittimari, all’azione di riduzione, esso è stato rimosso con la definizione della lite, in cui si disputava della violazione della riserva, con negozio transattivo (OMISSIS) intervenuto tra i coeredi e la legataria, la quale con la transazione rinunciava all’usufrutto legale e le venivano riconosciuti dai coeredi tutti i legati testamentari. E poichè il testatore ha legato alla moglie cespiti di pertinenza sulla disponibile, quale da lui stesso designata, non rinvenendosi nel negozio transattivo nessun criterio di imputazione stabilito dalle parti, anzi avendo le parti medesime esplicitato il loro intento di dare alla transazione de qua esecuzione al testamento, i legati testamentari, sia quelli di proprietà che quelli di usufrutto, non possono che incidere sulla disponibile, sulla quale il testatore ha voluto che generassero.
Diversa sarebbe stata la conclusione, se la M. avesse rinunciato ai legati testamentari invece che all’usufrutto uxorio legale, questo incidendo per intero sulla legittima. Non è al riguardo positivamente apprezzabile l’obiezione dell’appellato G.B. che la falcidia della disponibile, se onerata dai legati in questione, vanificherebbe la volontà del testatore che ha chiamato alla sua eredità G.M.L. per una quota minore di quella assegnata a G.B. ed A., ove si consideri che i legati, proprio perchè alcuni sono di usufrutto, non assorbono la disponibile, rimanendo agli eredi la nuda proprietà, destinata ad espandersi in proprietà piena, dei cespiti oggetto di legato di usufrutto, non senza sottolineare che il peso dei legati sulla disponibile si riduce ad un inconveniente di mero fatto, non essendo configurabile in capo agli eredi una lesione riferita a diritti di cui il testatore può liberamente disporre, essendo lesive soltanto quelle disposizioni testamentarie che intaccano le quote riservate ai legittimari”.
Così argomentando, la Corte d’appello non ha dato adeguatamente conto delle ragioni della decisione, stante; l’assiomaticità dell’affermazione secondo cui M.P., mediante la transazione in questione, aveva operato una rinuncia e questa si riferiva all’usufrutto legale. Per poter pervenire a questa conclusione, si sarebbe dovuto innanzitutto verificare, mediante le opportune valutazioni estimative, se con quel negozio le parti avessero effettivamente dato luogo a una consensuale riduzione delle disposizioni dettate dal de cuius in favore della moglie, o invece avessero semplicemente individuato gli immobili (anche se diversi da quelli indicati nell’atto di ultima volontà) da destinare a lei in usufrutto, in esecuzione e in conformità con il testamento. Nella prima ipotesi, avrebbe dovuto inoltre essere chiarito il motivo per cui per cui oggetto di rinuncia, da parte di M.P., doveva ritenersi l’usufrutto uxorio, che le competeva a titolo di legittima, anzichè quello assegnatole sulla disponibile, che aveva comportato la lesione delle quote riservate agli eredi, oppure uno dei due e l’altro per l’eccedenza, o ancora entrambi proporzionalmente.
L’eventuale maggiore plausibilità di queste altre interpretazioni del negozio non è stata affatto vagliata dalla Corte d’appello, alla luce degli elementi segnalati dai ricorrenti (come peraltro neppure di quelli contrari indicati dalla resistente), sicchè la sentenza impugnata risulta effettivamente inficiata dai vizi di mancata applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale e di carenza di motivazione, denunciati sia da I.S., G.D. e G.S., sia da G.B.M..
Essa va pertanto cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa nella Corte d’appello di Campobasso diversamente composta, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li accoglie; cassa la sentenza impugnata, rinvia la causa alla Corte d’appello di Campobasso diversamente composta, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010