Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13252 del 31/05/2010

Cassazione civile sez. III, 31/05/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 31/05/2010), n.13252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere – –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.G. (OMISSIS), G.M.

(OMISSIS), G.A. (OMISSIS), G.

L. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA

C. NERAZZINI 5, presso lo studio dell’avvocato PAZIENZA MICHELE, che

li rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell’avvocato BIASIOTTI

MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GAMBARDELLA DANIELA giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

G.B. (OMISSIS), C.M.,

C.N.;

– intimati –

e sul ricorso n. 21609/2006 proposto da:

G.B., C.N., C.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio

dell’avvocato BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAMBARDELLA DANIELA

giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti –

contro

G.L., G.G., G.M.,

G.A., GI.LI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1304/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

SEZIONE 3^ CIVILE, emessa il 24/2/2006, depositata il 14/03/2006,

R.G.N. 9888/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/04/2010 dal Consigliere Dott. AMENDOLA Adelaide;

udito l’Avvocato MICHELE PAZIENZA;

udito l’Avvocato DANIELA GAMBARDELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per la inammissibilita’ e il

rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 30 ottobre 1990 G.L., G. A., G.M. e Gi.Li. proponevano azione di riscatto di un fondo rustico sito in (OMISSIS), del quale S. A. aveva trasferito la nuda proprieta’ a C.F. e a G.B..

Resistevano i convenuti, che contestavano l’avversa pretesa.

Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda.

Proposto gravame principale da G.B., C.N., C.A. e C.M., eredi di C.F., deceduto nelle more, la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 14 marzo 2006, rigettava le domande proposte dagli attori, compensando integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Avverso detta pronuncia hanno proposto ricorso per Cassazione G.L., G.A., G.M. e Gi.Li., formulando tre motivi e notificando un primo atto a G.B. e ad G.A., nonche’ a M. e a C.N., eredi di C.F. e un successivo atto, per correzione errore materiale e integrazione del contraddittorio ad C.A..

Hanno resistito con due distinti controricorsi G.B., C.N., C.M. nonche’ C. A., i primi tre proponendo altresi’ ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi proposti da G.L., G. A., G.M. e Gi.Li., nonche’ da G.B., C.N. e C.M. avverso la stessa sentenza.

2 I ricorsi, attesa la data di pronuncia della sentenza impugnata (successiva al 2 marzo 2006 e antecedente al 4 luglio 2009) sono soggetti, in forza del combinato disposto del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 2 e L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58 alla disciplina dettata dagli artt. 360 c.p.c., e segg. come risultanti per effetto del cit. D.lgs. n. 40 del 2006.

2 I ricorsi sono inammissibili perche’ formulati senza rispettare i requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c. qui applicabile. E invero, in base a tale norma, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione del motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

3 Orbene, i tre motivi del ricorso principale, con i quali gli impugnanti denunciano violazione della L. n. 590 del 1965, art. 8 per avere il giudice di merito affermato che i G. avevano perso la qualita’ di coltivatori diretti al momento dell’esercizio del diritto di riscatto; violazione delle norme sulla soccombenza, per essere state le spese processuali illegittimamente compensate;

nonche’ erronea esclusione, dal trasferimento, della particella n. (OMISSIS), gia’ fatta valere con impugnazione incidentale avverso la sentenza di primo grado, mancano del tutto della formulazione dei quesiti di diritto, che pur sarebbero stati necessari.

Del pari inammissibile e’ il primo motivo del ricorso incidentale, con il quali G.B., C.N. e C. M. hanno lamentato l’illogicita’ e l’insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha compensato integralmente tra le parti le spese del doppio grado. E invero il motivo non si conclude e non contiene la “chiara indicazione” prevista dall’art. 366 bis c.p.c., cit., dovendo questa risolversi in un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Sez. Unite, 01/10/2007, n. 20603).

Resta invece assorbita nella ritenuta inammissibilita’ del ricorso principale il ricorso incidentale condizionato volto a riproporre l’eccezione di indeterminatezza della domanda di riscatto e di inesistenza dei presupposti per il suo accoglimento.

La declaratoria di inammissibilita’ di entrambi i ricorsi consiglia di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

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