Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22617 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/10/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 16/10/2020), n.22617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13776-2019 proposto da:

S.T., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

FABIO STANI;

– ricorrente –

Contro

COMUNE CAVA DE’ TIRRENI, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso

lo studio dell’avvocato LEOPOLDO FIORENTINO, rappresentato e difeso

dagli avvocati ANTONINO CASCONE, GIULIANA SENATORE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1647/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 09/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Valle

Cristiano, osserva.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

S.T. impugna, con atto affidato a tre motivi, la sentenza n. 01647 del 09/10/2018 della Corte di Appello di Salerno, che ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede, che l’ha condannata al rilascio di un appartamento originariamente concesso in locazione al di lei padre.

La proposta del Consigliere relatore di definizione in adunanza camerale non partecipata è stata ritualmente comunicata alle parti.

Non sono state depositate memorie.

Il primo motivo di impugnazione censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e deduce che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato che ella era parte del nucleo familiare del padre, come risultante da certificato del 2005.

Il mezzo è infondato, in quanto volto a rimettere in discussione accertamento di fatto, correttamente ed esaustivamente effettuato dai giudici di merito, sulla circostanza che S.T. non era parte del nucleo familiare del padre nel momento in cui questo sottoscrisse il contratto di locazione, nel marzo del 1989, poichè tanto risulta dal richiamato certificato dell’anno 2005, riferito, tuttavia, come correttamente affermato dalla sentenza in scrutinio, al nucleo familiare di S.G. nell’anno 1989. La S. non divenne neppure successivamente parte del contratto di locazione, in quanto a subentrare nel contratto, e comunque nel rapporto, fu soltanto, a seguito del decesso di S.G., padre della ricorrente, avvenuto nel novembre del 1989, la madre della S., che mori nel 2004 e solo nel 2005 la S.T. occupò, di fatto, l’immobile.

L’odierna ricorrente non è, pertanto, mai devenuta regolarmente parte del contratto.

Il secondo motivo censura la sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione della L.R. Campania 2 ottobre 1997, n. 18, e segnatamente dell’art. 14, in combinato disposto con l’art. 2.

Il mezzo è prima di tutto inammissibile, trattandosi, allo stato, di questione che non risulta essere stata portata all’esame dei giudici di merito, non avendo la difesa della ricorrente spiegato dove e quando l’applicabilità al rapporto in oggetto della detta legge regionale sia stata dedotta.

La difesa del Comune di Cava dei Tirreni ha evidenziato, in controricorso, che la richiamata L.R. n. 18 del 1997 potrebbe applicarsi retroattivamente a condizione che l’alloggio fosse stato assegnato a soggetti in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 2, il che non è avvenuto, trattandosi di alloggio assegnato, ai sensi del relativo bando, in base alla L. 27 luglio 1978, n. 392, e in quanto la concessione dell’immobile avvenne in forza della legislazione successiva al sisma del 1980.

Il terzo motivo censura la sentenza d’appello ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 1341,1342 e 1343 c.c. con riferimento all’eccezione di vessatorietà della clausola contenuta nell’art. 16 del contratto di locazione.

La questione della sottoscrizione della clausola, affermata come vessatoria, di cui all’art. 16 dell’originario contratto, è infondata, in quanto la Corte evidenzia che la clausola venne regolarmente, e specificamente, sottoscritta dal padre della S.. La stessa opponibilità della vessatorietà della clausola da parte della odierna ricorrente è, peraltro, dubbia, in quanto ella non è mai, come detto sopra, subentrata al padre o alla madre nella titolarità del rapporto, avendo, soltanto di fatto, e senza titolo, occupato l’immobile.

Il terzo motivo deve, quindi, essere disatteso.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e, tenuto conto del valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo in favore della parte controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198 – 04).

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 1.400,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

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