Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12918 del 26/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 26/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 26/05/2010), n.12918
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
V.P.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Calabria n. 186/10/06, depositata il 15 febbraio 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13 aprile 2010 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 186/10/06, depositata il 15 febbraio 2007, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio sia perchè notificato al difensore anzichè al contribuente personalmente, sia perchè non sottoscritto dal direttore dell’Ufficio.
Il contribuente non si è costituito.
2. Entrambi i motivi del ricorso, con i quali si contestano le anzidette rationes decidendi, appaiono manifestamente fondati: il primo, poichè, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 2, l’elezione di domicilio ha effetto anche per i successivi gradi del processo; il secondo, in quanto, in tema di contenzioso tributario, la sottoscrizione dell’atto di appello, pur non competendo ad un qualsiasi funzionario sprovvisto di specifica delega da parte del titolare dell’Ufficio, deve ritenersi validamente apposta quando proviene dal funzionario preposto al reparto competente (nella specie il settore del contenzioso) (ex plurimis, Cass. n. 13908 del 2008).
3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza”;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermati i principi di diritto sopra richiamati, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Calabria, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi ai detti principi, oltre a provvedere sulle spese anche del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Calabria.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010