Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12711 del 25/05/2010
Cassazione civile sez. III, 25/05/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 25/05/2010), n.12711
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo rel. Consiglie – –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 26176-2006 proposto da:
A.G., (OMISSIS), G.G.,
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RODI 32,
presso lo studio dell’avvocato CHIOCCI MARTINO UMBERTO, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato RUGGIERO GIOVANNI
giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
K.G., (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ELVIA RECINA 6, presso lo studio
dell’avvocato DE PETRILLO LUIGI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato VITALE CONCETTA giusta delega in calce al
controricorso;
– controricorrente –
e contro
C.G., C.M., CO.MA., R.
E.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2432/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
Sezione Terza Civile, emessa 19/10/2005, depositata il 05/05/2006;
R.G.N. 1256/2003.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/04/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l’Avvocato Martino Umberto CHIOCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte:
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Milano, riformando la prima sentenza, ha dichiarato il diritto della K. al riscatto dell’immobile da lei condotto in locazione (acquistato dall’ A. e dalla G.), del quale ha disposto il trasferimento in suo favore;
che propongono ricorso per cassazione l’ A. e la G. attraverso due motivi, al quale risponde con controricorso la K..
Diritto
OSSERVA IN DIRITTO
il primo motivo di ricorso denunzia la violazione della disposizione della L. n. 392 del 1978, art. 39 perchè la sentenza avrebbe disatteso il principio giurisprudenziale secondo cui il diritto di prelazione riconosciuto al locatore dalla menzionata legge non trova applicazione, oltre che nel caso di vendita in blocco dell’intero edificio, anche nel caso di vendita di beni che, benchè astrattamente suscettibili di alienazione separata, siano tuttavia considerati dalle parti della compravendita come oggetto unico, dotato di propria identità funzionale e strutturale (Cass. n. 13420/2001);
il motivo è infondato, in quanto attraverso una serie di argomentazioni (che non occorre ripetere) attinenti alle caratteristiche strutturali e catastali degli immobili, la sentenza è giunta ad affermare che le parti intesero pervenire alla compravendita cumulativa di due unità immobiliari affatto distinte;
argomentazioni espresse in maniera congrua e logica, con puntuale riferimento ai risultati della CTU, tali da manifestare l’infondatezza anche del secondo motivo, che censu-ra, appunto, il vizio della motivazione;
il ricorso deve essere, pertanto, respinto;
le opposte conclusioni alle quali sono pervenute le due decisioni dei giudizi di merito giustificano l’intera compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010