Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12662 del 24/05/2010
Cassazione civile sez. II, 24/05/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 24/05/2010), n.12662
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 25659/2008 proposto da:
B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
EUSTACHIO MANFREDI 17, presso lo studio dell’avvocato MAZZA’ Paolo,
che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
D.M., in qualità di titolare della ditta Officina del
Metallo, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. GRELLA Domenico, giusta
procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 372/2008 del Tribunale di S. MARIA CAPUA
VETERE – Sezione Distaccata di CASERTA, depositata il 23/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
30/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di S. Maria Capua Vetere – Sezione distaccata di Caserta ha accolto l’appello proposto dal sig. D.M. contro il sig. B. F. in controversia relativa a risoluzione di contratto di fornitura e risarcimento danni;
che il sig. B. ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito l’intimato;
che con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata ritenuta l’inammissibilità del ricorso per tardività, la sentenza essendo stata notificata l’8 luglio 2008 e il ricorso essendo stato presentato per la notifica all’ufficiale giudiziario soltanto il 24 ottobre successivo, allorchè il termine breve di impugnazione era già scaduto (il 22 ottobre);
che la relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti;
che il solo avvocato del controricorrente ha presentato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio condivide le conclusioni della relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., le quali trovano riscontro negli atti, in cui è documentata la notifica della sentenza già in data 8 luglio 2008 presso il procuratore costituito del sig. B. nel giudizio a quo (il successivo 10 luglio, data indicata dal ricorrente, era stata eseguita – fa notare il controricorrente – la notifica della sentenza alla parte personalmente unitamente al precetto);
che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;
che le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 900,00, di cui Euro 700,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010