Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22028 del 13/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/10/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 13/10/2020), n.22028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23243-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.G.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

MALPIGHI 12/A, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FACCIOLONGO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO BONO, giusta procura

in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1561/2016 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 18/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/02/2020 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STANISLAO DE MATTEIS che ha concluso per il rigetto del primo e del

secondo motivo di ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI che si riporta agli

scritti.

 

Fatto

FATTI RILEVANTI

1. – La Commissione tributaria regionale della Sicilia con sentenza n. 1516/29/16 dell’8 febbraio 2016, pubblicata il 18 aprile 2016 e notificata il 4 luglio 2016, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Trapani n. 372/2011 di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente C.G.S., nei confronti della Agenzia del territorio, avverso il provvedimento 30 giugno 2009, n. 8612, di rigetto del reclamo avverso il frazionamento dalla maggiore estensione dell’immobile di proprietà del reclamante, riportato in catasto al foglio (OMISSIS) sez. I, particella (OMISSIS), del comune di Campobello di Mazara, delle particelle (OMISSIS) e (OMISSIS), scorporate e incluse all’intero della linea di demarcazione del demanio marittimo.

2. – L’Avvocatura generale devo Stato, mediante atto del 3 ottobre 2016, ha proposto ricorso per cassazione.

3. – Il contribuente ha resistito mediante controricorso del 10 novembre 9016.

4. – Con requisitoria, depositata il 13 febbraio 2020, il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La Commissione regionale tributaria ha motivato la conferma della sentenza appellata nei termini che seguono.

1.1 – In rito la Commissione tributaria provinciale ha esattamente reputato che non ricorrevano i presupposti per la chiamata in causa la Regione Sicilia, in quanto l’Ente è privo della legittimazione passiva laddove si controverte di “un provvedimento di esclusiva competenza della Agenzia del territorio”.

1.2 – Nel merito, premesso che in tema di delimitazioni del demanio marittimo ai sensi dell’art. 32 c.n., “vige il principio della doppia tutela davanti a giudice ordinario e a quello amministrativo, nella specie il giudice ordinario, con sentenza (del Tribunale di Marsala n. 8/2002) passata in giudicato, ha accertato la proprietà del contribuente appellato relativamente alle particelle frazionate; sicchè correttamente la parte ha, successivamente, adito il giudice tributario, impugnando il frazionamento operato dall’Ufficio in dipendenza della illegittima inclusione entro la linea di demarcazione del demanio marittimo dei terreni corrispondenti alle particelle in questione.

2. – La Agenzia delle entrate ricorrente (succeduta alla soppressa Agenzia del territorio) sviluppa due motivi di ricorso, facendo peraltro impertinente riferimento a) a sentenza, contraddistinta da numero diverso ((OMISSIS)) rispetto a quello ((OMISSIS)) della sentenza resa nel giudizio nei confronti del C.; b) a diversa controparte contribuente (tal M.); c) e a diverso provvedimento (della Agenzia del territorio in data 3 marzo 2009) quale oggetto del giudizio instaurato col libello introduttivo di prime cure (dal ridetto M.).

2.1 – Col primo motivo ia ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, “violazione per erronea applicazione” delle Disposizioni sul processo tributario, emanate con D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (N. B. d’ora innanzi infra indicate; “disp. proc. trib.”), art. 3 ed eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice tributario a favore di quello amministrativo.

Sostiene l’Avvocatura generale dello Stato: è errata la corrispondenza postulata dalla controparte tra ii procedimento di delimitazione del demanio marittimo, ai sensi dell’art. 32 c.n., e l’azione di regolamento dei confini, a norma dell’art. 950 c.c.; nella specie la modificazione catastale (contestata) è conseguita alla elaborazione della nuova mappa del demanio marittimo della Regione Sicilia; non è conferente il richiamo operato della Commissione tributaria regionale, per fondare l’affermazione della propria giurisdizione, alla L. 1 ottobre 1969, n. 679, art. 10, recante Semplificazione delle procedure catastale appartengono alla giurisdizione del giudice tributario e controversie concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, la estensione e il classamento dei terreni; mentre esulano dalla relativa sfera quelle relative all’accertamento della proprietà o dei diritti reali; le Sezioni Unite hanno in tal senso statuito con specifico riferimento all’accertamento dei confini tra la proprietà privata e il demanio marittimo; le aree incluse nel demanio – in difetto del “decreto ministeriale di classifica” à termini dell’art. 35 c.n. – non sono passibili di appropriazione da parte dei privati; l’arenile appartiene al demanio marittimo; privo di pregio è il riferimento della Commissione tributaria regionale alla sentenza del Tribunale di Marsala n. 8/2002, in quanto l’Agenzia del territorio non fu parte di quel giudizio; e neppure è decisiva la indicazione contenuta nei provvedimento impugnato in ordine alla autorità giurisdizionale da adire.

2.2 – Col secondo motivo l’Avvocatura generale dello Stato, denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1. n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione allo Statuto della Regione Siciliane, art. 32 e al D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684, recante Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di demanio marittimo.

La ricorrente sostiene che il demanio marittimo appartiene alla Regione e che erroneamente i giudici di merito hanno disatteso la richiesta di chiamata in causa dell’Ente territoriale.

3. – Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

3.1 – I due motivi di impugnazione, per la stretta connessione delle questioni dedotte sul comune presupposto della appartenenza al demanio marittimo della Regione Sicilia degli immobili corrispondenti alle particelle frazionate, meritano di essere congiuntamente scrutinati.

3.2 – Orbene l’impugnazione si rivela infondata.

Il punto decisivo della ratio decidendi della sentenza impugnata, costituito dal precedente giudicato in ordine all’accertamento della proprietà, in capo al contribuente, dei terreni corrispondenti alle particelle frazionate, non risulta per vero apprezzabilmente confutato dalla Avvocatura generale dello Stato ricorrente.

Priva di pregio è l’obiezione che l’Agenzia del territorio non sia stata convenuta nel giudizio civile promosso dall’odierno controricorrente nei confronti della Regione Sicilia per l’accertamento delle proprietà degli immobili in parola.

Riguardo alla controversia in parola la legittimazione passiva spettava esclusivamente all’Ente regionale, titolare del demanio marittimo siciliano.

Sicchè una volta accertata la proprietà dei terreni nei confronti della Amministrazione demaniale marittima, affatto (consequenziale e) fondata risulta la doglianza del proprietario nei confronti della Agenzia del territorio per il frazionamento operato con inclusione della particelle all’interno del perimetro del demanio marittimo.

La relativa giurisdizione spetta al giudice tributario, in quanto ormai non è (più) controversa l’appartenenza degli immobili al demanio marittimo (definitivamente esclusa dal giudice civile) e la lite concerne il frazionamento illegittimamente operato sull’erroneo presupposto della demanialità dei terreni.

E – alla evidenza – rispetto alla controversia in parola la Regione Sicilia non riveste la qualità di contradditore.

Si è affermato da questa corte di legittimità (SSUU n. 19524 del 23/07/2018) che: “appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie tra privati, o tra privati e P.A., aventi ad oggetto l’esistenza ed estensione del diritto di proprietà e nelle quali le risultanze catastali possono essere utilizzate a fini probatori; tuttavia, qualora tali risultanze siano contestate per ottenerne la variazione, anche al fine di adeguarle all’esito di un’azione di rivendica o regolamento di confini, la giurisdizione spetta al giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2 e in ragione della diretta incidenza degli atti catastali sulla determinazione dei tributi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la giurisdizione del giudice tributario sull’impugnazione da parte dei privati del provvedimento adottato dalla P.A., che aveva disposto il frazionamento d’ufficio di una precedente particella posta nella zona di demarcazione tra il demanio marittimo e la proprietà degli stessi privati, come accertata all’esito di un giudizio dinanzi al giudice ordinario)”.

3.3 – Consegue il rigetto del ricorso.

4. – Le spese idei presente giudizio, congruamente liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro cinquemiladuecento per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Si dà atto che i presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2020

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