Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22095 del 13/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/10/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 13/10/2020), n.22095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36408-2018 proposto da:

V.A., V.N. e V.T., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE PASTEUR n. 5, presso lo studio

dell’avvocato RICCARDO MARTINO, rappresentati e difesi dagli

avvocati DATI SERGIO e LUIGI DATI;

– ricorrenti –

contro

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. P. DA

PALESTRINA n. 63, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CONTALDI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERLUIGI

RANIERI;

– controricorrente –

e contro

VE.AN., B.E. e M.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1949/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 17/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 24.11.2008 S.M. conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Forlì V.A., V.N. e V.T., Ve.An., M.M. e B.E., invocando l’accertamento del confine esistente tra il fondo dell’attore e quello dei convenuti. A sostegno della domanda l’attore sosteneva che il muretto di recinzione esistente in loco non si trovasse in corrispondenza del confine effettivo tra le due proprietà. Si costituivano in giudizio, resistendo alla domanda, i convenuti.

Con sentenza n. 314/2014 il Tribunale, ravvisata la “… assenza di dati precisi rinvenibili dagli atti di acquisto e comunque di ulteriori elementi di prova certi…” individuava la linea di confine con quella risultante dalla recinzione esistente da tempo immemore e condannava la parte convenuta, che aveva resistito all’azione, alle spese del grado.

Interponevano appello V.N., V.T. e V.A. e si costituiva in seconde cure S.M. resistendo al gravame. Ve.An., B.E. e M.M. rimanevano invece contumaci in appello.

Con la sentenza n. 1949/2018, oggi impugnata, la Corte di Appello di Bologna rigettava l’impugnazione, condannando le appellanti alle spese del secondo grado di giudizio.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione V.A., N. e T. affidandosi a sette motivi.

Resiste con controricorso S.M..

Ve.An., B.E. e M.M. non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale, allegando alla stessa alcuni documenti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità della produzione documentale eseguita da parte ricorrente in uno alla memoria ex art. 378 c.p.c., perchè trattasi di documenti non compresi tra quelli indicati dall’art. 372 c.p.c..

Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione di norma di diritto (non meglio specificata), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente qualificato la domanda sub specie di azione di regolamento dei confini. Ad avviso delle ricorrenti, il giudice di merito avrebbe invece dovuto ritenere che l’azione integrasse una rivendica, con i conseguenti oneri della prova a carico di parte attrice.

Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano l’omessa pronuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, perchè la Corte bolognese non avrebbe tenuto conto che, stante la natura rivendicatoria della domanda proposta in origine dal Silvani, costui non aveva fornito la prova puntuale della proprietà dell’area oggetto di rivendicazione.

Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono infondate. Va in proposito ribadito che “Nel giudizio di legittimità, va tenuta distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l’interpretazione che ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell’art. 112 c.p.c., e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta. Nel secondo caso, invece, poichè l’interpretazione della domanda e l’individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7932 del 18/05/2012, Rv. 622562; conf. Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 30684 del 21/12/2017, Rv. 651523).

Nel caso di specie la Corte di Appello ha confermato la natura di regolamento dei confini, già ravvisata dal Tribunale, dell’azione proposta dal Silvani, in quanto “Con essa non sono posti in discussione i rispettivi diritti di proprietà (cfr. Cass. sent. n. 11352/1994) ma si tende unicamente a eliminare una incertezza nella demarcazione dei fondi adeguando la situazione di fatto a quella di diritto” (cfr. pag.5 della decisione impugnata, in apertura). Trattasi di operazione logica di interpretazione del contenuto e della natura della domanda che, alla luce del principio appena richiamato, è soggetta ad un controllo di legittimità limitato alla correttezza della motivazione; la quale, a sua volta, appare pienamente coerente con il costante insegnamento di questa Corte (secondo cui “L’azione di rivendica presuppone un conflitto di titoli determinato dal convenuto il quale oppone a suo favore un titolo -anche non negoziale- diverso da quello su cui l’attore fonda la sua istanza. Nell’azione di regolamento di confini, invece il conflitto è tra i fondi, in quanto il convenuto deduce che in forza del titolo dedotto dall’attore e del titolo di proprietà del fondo a lui appartenente, il confine è diverso, senza che rilevi l’effetto recuperatorio di detta domanda, che consegue all’eliminazione del preesistente stato di incertezza sui confine”: cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9900 del 19/09/1995, Rv. 494082; cfr. anche, nei medesimi termini, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12139 del 01/12/1997, Rv. 510590; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1204 del 06/02/1998, Rv. 512287; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15507 del 06/12/2000, Rv. 542496; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5899 del 20/04/2001, Rv. 546137; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3101 del 16/02/2005, Rv. 579724).

Con il terzo motivo le ricorrenti lamentano l’omesso esame su un punto decisivo, perchè la Corte di Appello non avrebbe considerato le risultanze del rogito del 1925, rep.6733 n. 3431, del notaio B., con il quale i danti causa delle attuali ricorrenti avevano acquistato il fondo di loro proprietà. Ad avviso delle V., detto atto chiarirebbe che il muretto di divisione era posto “lungo il confine” e non “sul confine”, con oneri di manutenzione totalmente a carico dei danti causa delle V. stesse; elemento, questo, che dimostrerebbe come il muretto di divisione non sarebbe posto sulla linea di confine, ma all’interno della proprietà V..

Con il quarto motivo le ricorrenti lamentano l’omessa motivazione sul rigetto di alcuni motivi di appello (in particolare, dal n. 1 al n. 7).

Con il quinto motivo le ricorrenti lamentano che il giudice di merito abbia apoditticamente confermato la valutazione del C.T.U. senza tenere in considerazione le risultanze del rogito del notaio B., di cui anzidetto.

Con il sesto motivo le ricorrenti lamentano l’apparenza della motivazione perchè la Corte emiliana avrebbe dichiarato di aderire alle conclusioni del C.T.U. senza fornire alcuna ragione del proprio convincimento.

Infine, con il settimo ed ultimo motivo le ricorrenti si dolgono dell’omesso esame del motivo di appello da esse proposto in relazione al governo delle spese, incluse quelle di C.T.U., fatto dal giudice di prima istanza.

Tutte le cinque censure dalla seconda alla settima comprese, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili in quanto con esse le ricorrenti sollecitano un nuovo esame delle valutazioni in punto di fatto svolte dal giudice di merito. Va in proposito ribadito che il motivo di ricorso non può mai risolversi “in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento…”del giudice di merito “… tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Del pari, va ribadito il principio secondo cui “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv.589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv.631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.631330).

Allo stesso modo va ribadito che non rientra nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, la censura concernente deficienze argomentative della decisione in punto di recepimento delle conclusioni della C.T.U., poichè parte ricorrente ha l’onere di indicare le specifiche circostanze secondo le quali quel recepimento, sulla base delle modalità con cui si è svolto, si sia tradotto nell’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18391 del 26/07/2017, Rv. 657999). La C.T.U., infatti, non è un “fatto storico” in sè stessa, ma soltanto uno strumento mediante il quale il giudice perviene alla conoscenza di un “fatto storico”, rilevato o accertato dal C.T.U. (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12387 del 24/06/2020, Rv. 658062). Ne deriva che per potersi configurare la nullità della sentenza di secondo grado occorre che il giudice, sollecitato con il gravame a controllare la decisione di prime cure, che si sia limitata a condividere le conclusioni di una C.T.U. senza considerare la consulenza o le osservazioni di una delle parti, abbia proceduto all’esame dell’appello assumendo come premessa programmatica i principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione in tema di limiti del sindacato di legittimità, dichiarando genericamente di condividere le conclusioni del C.T.U., senza tenere conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene invece la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata ed impone quindi un riesame nel merito del fatto oggetto dell’accertamento nel giudizio di merito (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8460 del 05/05/2020, Rv. 657800).

Nel caso di specie la Corte bolognese, lungi dal limitarsi come sostiene parte ricorrente- ad una apodittica conferma della correttezza delle conclusioni del C.T.U., argomenta sul punto, affermando che “Le censure formalizzate con l’appello alla CTU, valutata come obiettiva dal primo Giudice, ivi compresa la formulazione del quesito, non scalfiscono minimamente la ricostruzione tecnica effettuata dal Geom. P. e neppure il percorso logico giuridico della motivazione del Giudice che ha aderito alle conclusioni dello stesso. Le operazioni peritali svoltesi nel rispetto del contraddittorio con ampia attività sia di sopralluoghi, accertamenti topografici, acquisizione di documentazione sia dalle parti che dai pubblici uffici, con metodologia mai contestata chiariscono che le premesse da cui è sorta la controversia, con la pretesa dell’attore di vedere accertata l’estensione del proprio diritto di proprietà, sono fondate” (cfr. pag.5 della sentenza impugnata). Da tale articolata motivazione si evince che la CTU si è svolta ritualmente, nel rispetto del contraddittorio, e che mai nessuna censura, nè all’operato dell’ausiliario, nè al metodo da questo utilizzato per la sua disamina tecnica, è stata sollevata dalle odierne ricorrenti, le quali -di conseguenza- non possono proporre, solo con i motivi di cassazione, doglianze che non avevano tempestivamente sollevato nel corso del giudizio di merito (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19427 del 03/08/2017, Rv.645178, secondo cui “Le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d’ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicchè sono soggette al termine di preclusione di cui all’art. 157 c.p.c., comma 2, dovendo, pertanto, dedursi -a pena di decadenza- nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito”; conformi Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4448 del 25/02/2014, Rv. 630339 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15747 del 15/06/2018, Rv. 649414).

Parimenti inammissibile, per concludere, è la censura sul governo delle spese operata dal giudice di prime cure e sul mancato esame del relativo motivo di appello, sia perchè la statuizione sulle spese ha natura consequenziale rispetto all’esito complessivo del giudizio, sia perchè tanto il primo giudice che il secondo hanno, nello specifico, applicato il principio generale della soccombenza.

Da quanto esposto deriva il rigetto del ricorso.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA