Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22053 del 13/10/2020
Cassazione civile sez. I, 13/10/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 13/10/2020), n.22053
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 12735/2019 r.g. proposto da:
D.I., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta
procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Luca
Zuppelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in
Brescia via Moretto n. 70.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore il Ministro;
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Brescia, depositato in data
20.3.2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
17/9/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.
Fatto
RILEVATO
Che:
1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Brescia ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da D.I., cittadino del (OMISSIS), dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.
2. Il decreto, pubblicato il 20.3.2019, è stato impugnato da D.I. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L’amministrazione intimata non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 e dell’art. 5, comma 6, del T.U. Imm..
2. Il secondo mezzo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi del giudizio.
3. Con il terzo motivo si denuncia l’illegittimità costituzionale del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, per violazione del requisito di straordinaria necessità ed urgenza, nonchè per la violazione dell’art. 77 e 111 Cost. e dei limiti previsti dalla L. n. 400 del 1988, art. 15.
4. Va dichiarata l’estinzione del giudizio in seguito alla rinuncia del ricorso.
E’ stato depositato in data 9.3.2020 atto di rinuncia al ricorso per Cassazione da parte del ricorrente per mezzo del difensore Avv. Luca Zappelli, munito di procura speciale rilasciata anche per gli atti di rinuncia.
Si impone pertanto la declaratoria di estinzione del giudizio.
Non è necessaria alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità, in mancanza di difese da parte dell’amministrazione intimata. Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: “in tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2020