Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12085 del 17/05/2010
Cassazione civile sez. I, 17/05/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 17/05/2010), n.12085
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
R.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Ippolito
Nievo 61, presso l’avv. Gian Maria Frattini, rappresentato e difeso
dall’avv. Malet Maurizio giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
– resistente –
avverso il decreto della Corte di appello di Salerno, cron. n. 152/09
in data 28 gennaio 2009, nel procedimento iscritto al n. 460/08 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4
marzo 2010 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò; alla presenza del
Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale,
dott.ssa CARESTIA Antonietta che nulla ha osservato.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c, la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti:
“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;
Ritenuto che:
1. R.M. ha proposto regolamento di competenza, nei confronti del Ministero della giustizia, avverso il decreto in data 28 gennaio 2009, con la quale la Corte di appello di Salerno ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, ritenendo competente la Corte di appello di Napoli ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3 e art. 11 c.p.p., in ordine al ricorso per equa riparazione proposto dal medesimo R.M.;
1.1. il Ministero intimato ha resistito con memoria difensiva;
Osserva:
2. il ricorso per regolamento di competenza appare inammissibile, in quanto il quesito di diritto che conclude il proposto regolamento di competenza – richiesto, a pena d’inammissibilità del ricorso, dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis, anche con riferimento ai ricorsi per regolamento di competenza (Cass. 2008/17536) – si risolve nel mero interpello della Corte di cassazione in ordine alla sussistenza della violazione delle norme di diritto indicate dal ricorrente, ma non contiene la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal giudice di merito e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie, così da porre la Corte di legittimità di poter comprendere dalla sola lettura del quesito, intesa come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto compiuto dal giudice (Cass. S.U. 2008/2658; Cass. 2008/19769; 2008/24339);
3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritiene che il giudizio possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”; B) osservato che il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione, non inficiate dalle argomentazioni difensive svolte dal ricorrente in detta memoria;
ritenuto che le considerazioni che precedono conducono alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso e che le spese del giudizio per regolamento di competenza, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio per regolamento di competenza, che si liquidano in Euro 900,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010