Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11949 del 17/05/2010
Cassazione civile sez. III, 17/05/2010, (ud. 22/02/2010, dep. 17/05/2010), n.11949
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 565-2006 proposto da:
P.U., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA GUIDO RENI 56, presso lo studio dell’avvocato TERZULLI SIMONA,
rappresentato e difeso dagli avvocati GIANNINI FERNANDO, PUGI
LEONARDO giusta delega in calce ai ricorso;
– ricorrente –
contro
AZIENDA USL/(OMISSIS) AREA PRATESE (OMISSIS) in persona del
Direttore
Generale pro tempore – C.B. elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell’avvocato LORENZONI
FABIO, rappresentata e di resa dall’avvocato GRIGNOLIO FRANCESCO
giusta delega a margine del controricorso; MILANO ASSICURAZIONI SPA
(OMISSIS) in persona del suo procuratore Dott. F.D.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEHIO 30, presso lo
studio dell’avvocato CAMICI GIAMMARIA, rappresentata e difesa
dall’avvocato MONTINI ROBERTO giusta delega a margine del
controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 861/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, 2^
SEZIONE CIVILE, emessa il 25/1/2005, depositata il 03/06/2005, R.G.N.
405/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/02/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
adito l’Avvocato LEONARDO PUGI;
udito l’Avvocato ROBERTO MONTINI;
udito l’Avvocato FABIO LORENZONI per delega dell’Avvocato FRANCESCO
GRIGNOLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Doti.
DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
IN FATTO
P.U. convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Prato la USL (OMISSIS) – area pratese chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa di errate cure mediche ricevute presso il locale ospedale.
Il giudice di primo grado respinse la domanda, ritenendo del tutto esente da colpa l’operato dei sanitari.
L’impugnazione proposta dal P. fu dichiarata inammissibile dalla corte di appello di Firenze sul presupposto che il soggetto nei cui confronti si era svolto il giudizio difettasse, nella specie, di legitimatio ad processum, essendo stato l’atto di citazione indirizzato alla USL (OMISSIS), ed essendosi il giudizio svoltosi, viceversa, nei confronti della ASL (OMISSIS) che, non essendo successore a titolo universale dell’originaria convenuta, non poteva dirsi legittimo contraddittore del P..
La sentenza è stata impugnata dall’appellante con ricorso per cassazione sorretto da 2 motivi.
Resistono con controricorso la Milano Assicurazioni e la ASL (OMISSIS) di Prato, che illustra l’atto di resistenza con memoria.
Diritto
IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Con entrambi i motivi, il ricorrente lamenta, sotto il profilo della violazione di legge e del difetto motivazionale, l’erroneità della decisione impugnata in punto di difetto di legittimazione passiva dell’odierna resistente.
Il motivo è privo di pregio.
Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’ appello nella parte in cui ha ritenuto, in conformità con una più che consolidata giurisprudenza di questa corte, che la Asl partecipe del giudizio di merito non avesse la qualità di successore universale della soppressa USL, e fosse pertanto sfornita di legittimazione a contraddire nel processo.
Il ricorso è pertanto rigettato.
La disciplina delle spese segue, giusta il principio della soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
La corte rigettai il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per spese generali.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010