Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21859 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. II, 09/10/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 09/10/2020), n.21859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5208/2016 proposto da:

Z.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 23,

presso lo studio dell’avvocato CINZIA DE MICHELI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GABRIELE BRUYERE;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE PIANEL SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO

ECUADOR 6, presso lo studio dell’avvocato NICOLA MASSAFRA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE PISANTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 353/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 25/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

I. Z.M. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 353/2015 della Corte d’appello di Torino, depositata il 25 febbraio 2015.

La Immobiliare Pianel s.p.a. resiste con controricorso.

I.1. La Corte d’appello di Torino, quale giudice di rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 19613 del 12 novembre 2012, ha rigettato l’appello formulato da Z.M. contro la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Torino, sezione distaccata di Ciriè, in data 20 maggio 2003. Con citazione del 14 settembre 2001, la Immobiliare Pianel s.p.a. convenne dinanzi al Tribunale di Torino, sezione distaccata di Ciriè, Z.M., assumendo di aver costruito l’immobile sito in corso (OMISSIS), che il condominio costituitosi si era poi dotato di un regolamento allegato ad ogni atto di compravendita degli appartamenti, che essa stessa, quale venditrice, si era riservata la proprietà esclusiva dei posti auto siti nel cortile del complesso immobiliare, contrassegnati con i numeri da 1 a 23 incluso, rimanendo proprietaria, in un secondo momento, a seguito della alienazione dei posti numeri 20- 23, dei restanti posti auto dal numero 1 al numero 19. La Immobiliare Pianel s.p.a. domandò che venisse accertato che il condomino Z.M. posteggiava la sua automobile sul fondo di proprietà dell’attrice e che gli venisse perciò inibita tale condotta. Z.M. oppose che le clausole del regolamento condominiale in tema di uso del cortile e posti auto fossero contrarie della L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 sexies, chiedendo perciò di dichiarare la nullità di tali previsioni regolamentari.

Il Tribunale accolse la domanda della Immobiliare Pianel s.p.a., rilevando che l’eccezione di nullità della L. 17 agosto 1942, n. 1150, ex art. 41 sexies, fosse rimasta sprovvista di prova, non avendo Z.M. dimostrato la violazione del rapporto legale tra superficie destinata a parcheggio e cubatura della costruzione.

La Corte d’appello di Torino respinse poi il gravame di Z.M..

La Corte di cassazione, tuttavia, cassò la pronuncia d’appello, in relazione alle censura di Z.M. per violazione e falsa applicazione degli artt. 1418,1419 cpv. c.c., artt. 1421,2697 c.c., L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 sexies, L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 18,L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 26,artt. 112 e 115 c.p.c., nonchè per vizio di motivazione. La sentenza della Corte di cassazione n. 19613 del 12 novembre 2012, in particolare, affermò:

“La Corte territoriale ha premesso che lo Z., costituendosi in giudizio, non aveva contestato la deduzione dell’attrice secondo cui il convenuto da tempo posteggiava la propria autovettura sul terreno di esclusiva proprietà dell’attrice, limitandosi alla disamina del contenuto del regolamento condominiale ed eccependo la nullità della clausola 24 per violazione di legge; ha poi aggiunto che neppure era contestato che, in rapporto alla volumetria del fabbricato pari a mc. 7453,37, l’Immobiliare Pianel aveva realizzato aree a parcheggio per mq. 1562,44, in misura quindi ben superiore alla riserva di legge che nella fattispecie era di mq. 745,33; neppure d’altra parte risultava che sulla base della licenza edilizia l’area di cortile in questione fosse destinata per legge a parcheggio dei singoli condomini; del pari l’appellante non aveva provato che tutti gli spazi esistenti nel complesso immobiliare e destinati a parcheggio fossero stati riservati dalla suddetta società in sua esclusiva proprietà, e neppure che gli incaricati della Pianel Immobiliare avessero garantito ai futuri acquirenti che, unitamente all’alloggio, sarebbe stato ceduto loro anche un posto macchina, mentre era indiscusso che nel rogito d’acquisto dello Z. non vi fosse menzione di tale cessione; in definitiva quest’ultimo avrebbe dovuto rivolgere le proprie doglianze non nei confronti del regolamento di condominio ma, ricorrendone i presupposti, contro l’atto di acquisto dell’unità immobiliare. Tale convincimento non può essere condiviso in quanto frutto di una non esatta individuazione e delimitazione della natura e dell’oggetto della controversia. Invero, in presenza della pretesa della Immobiliare Pianel di inibire allo Z. di posteggiare la propria autovettura nel cortile dello stabile invocando la riserva di proprietà di tutti i posti auto siti nel suddetto cortile e della contestazione di tale domanda da parte del convenuto per fa ritenuta nullità di detta riserva di proprietà contenuta nel regolamento di condominio in quanto posta in violazione della L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 8, nel testo introdotto dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 18, la sentenza impugnata avrebbe dovuto prendere le mosse dal principio di diritto che la norma ora richiamata si limita a prescrivere, per i fabbricati di nuova costruzione, la destinazione obbligatoria di appositi spazi a parcheggi in misura proporzionale alla cubatura totale dell’edificio, determinando, mediante tale vincolo di carattere pubblicistico, un diritto reale d’uso sugli spazi predetti a favore di tutti i condomini dell’edificio, senza imporre all’originario costruttore alcun obbligo di cessione in proprietà degli spazi in questione (…); pertanto la decisione della presente controversia comportava un accertamento non sulla proprietà dei suddetti posti auto (e dunque sulla legittimità o meno della riserva di proprietà di essi contenuta nel regolamento di condominio, come invece erroneamente dedotto da entrambe le parti), ma sulla presenza o meno nell’edificio condominiale di aree destinate a soddisfare l’esercizio di tale diritto d’uso da parte del condomino Z., posto che, se questi non avesse potuto parcheggiare la propria auto in uno dei posti auto di cui la società Immobiliare Pianel si era riservata il diritto di proprietà (circostanza comunque di per sè non sufficiente ad escludere il diritto d’uso su di essi da parte dei condomini alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale), egli avrebbe avuto comunque il diritto di parcheggiare la sua auto nell’ambito di altri spazi all’interno dello stabile condominiale in virtù dell’evidenziato vincolo pubblicistico di destinazione. Da tale impostazione discende la conseguenza che la Immobiliare Pianel, onde ottenere l’accoglimento della propria domanda, avrebbe dovuto provare la sussistenza di altre aree nell’ambito dell’edificio condominiale dove lo Z. avrebbe potuto esercitare il suddetto diritto d’uso; sotto tale profilo è dunque erronea la diversa affermazione del giudice di appello che, ponendo a carico dell’attuale ricorrente tale onere probatorio, ha trascurato il rilievo che la prova della suddetta circostanza rientrava nel fatto costitutivo della domanda attrice, solo così risultando legittima la pretesa di inibire allo Z. l’uso dei posti auto oggetto della riserva di proprietà; nè a tal riguardo è evidentemente sufficiente il generico richiamo al fatto che l’Immobiliare Pianel aveva realizzato aree a parcheggio in misura superiore alla riserva di legge, non essendo state richiamate le fonti probatorie di tale convincimento, e non essendo stata comunque specificata concretamente la ubicazione delle suddette aree, non senza comunque osservare che il riconoscimento della sussistenza di tali spazi può avere come oggetto soltanto le aree che siano state destinate allo scopo di cui si tratta nei provvedimenti abilitativi all’edificazione, senza possibilità di ubicazioni alternative (…)”. La Corte d’appello di Torino, nel giudizio di rinvio, ha allora considerato come la sentenza di cassazione avesse unicamente individuato su quale soggetto incombeva l’onere della prova dell’esistenza di altre aree su cui lo Z. avrebbe potuto esercitare il diritto di uso per parcheggio. In tale prospettiva, la Corte di Torino ha evidenziato come la Immobiliare Pianel s.p.a. avesse allegato, mediante produzione del Regolamento di condominio, che l’edificio comprendeva due piani interrati di autorimesse, nonchè box e posti auto al piano terreno, per una cifra pari a mq. 1.562,44 di aree destinate a parcheggio, superiore alla misura imposta dalla L. n. 122 del 1989, art. 9 (pari, nella specie, a mq. 745,33). Per questo, ad avviso della Corte d’appello, doveva dirsi altresì provato che gli spazi auto esistenti nel cortile ed occupati incontestatamente dallo Z. con la propria autovettura, costituissero “spazi ulteriori rispetto alla riserva ex lege, sui quali dunque non può insistere il diritto d’uso dei condomini sussistente solo sugli spazi riservati ex lege”, spazi, dunque, realizzati in eccedenza rispetto agli spazi minimi inderogabilmente richiesti dalla normativa pubblicistica, in quanto tali ad utilizzazione e circolazione libere. La sentenza n. 353/2015 della Corte d’appello di Torino ha peraltro specificato che gli spazi adibiti ad autorimesse ai due piani interrati erano stati indicati espressamente sia nel regolamento di condominio che nella concessione edilizia del 13 giugno 1995; si è altresì aggiunto dai giudici di rinvio che lo Z., producendo la nota di trascrizione dell’acquisto del suo immobile, aveva attestato di aver acquistato anche una autorimessa al secondo piano interrato, potendo così fruire del diritto di parcheggiare proprio nell’area a ciò destinata urbanisticamente. In tal senso, seppur con diversa motivazione, i giudici di rinvio hanno confermato la decisione di primo grado.

La trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e art. 380 bis.1 c.p.c..

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

II. Il primo motivo di ricorso di Z.M. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 c.c., art. 1419 c.c., comma 2, artt. 1421,2697 c.c., L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 sexies, come modificato dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 18 e L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 26, nonchè degli artt. 112,115 c.p.c., art. 345 c.p.c., comma 3, art. 384 c.p.c., comma 2 e dell’art. 143 disp. att. c.p.c., ed ancora omessa, insufficiente motivazione, vizio logico di ragionamento ed omesso esame circa un fatto decisivo. La censura, che si sviluppa da pagina 16 a pagina 26 di ricorso, assume il mancato rispetto della decisione della Corte di cassazione da parte del giudice di rinvio, non avendo la sentenza impugnata richiamato le fonti di convincimento in ordine alla ubicazione delle aree destinate a parcheggi nei titoli abilitativi all’edificazione. Viene anche denunciata l’inammissibilità dei documenti prodotti dalla Immobiliare Pianel s.p.a. con la comparsa di costituzione del 26 marzo 2013. Il ricorrente afferma come sia rimasta comunque indimostrata l’esistenza nell’edificio condominiale di altre aree destinate a parcheggio, che potessero essere utilizzate senza alcuna necessità di posteggiare le autovetture nel cortile.

Il secondo motivo di ricorso di Z.M. (pagine 26-35) deduce la violazione e falsa applicazione della L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 sexies, come modificato dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 18 e L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 26,artt. 1419 e 2697 c.c., nonchè degli artt. 112,115,116 e 167 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente motivazione, vizio logico di ragionamento ed omesso esame circa un fatto decisivo. Si ribadisce che la Immobiliare Pianel s.p.a. non avrebbe indicato dove sarebbero ubicati gli spazi destinati a parcheggio in conformità ai vincoli di legge.

II.1 I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, per la loro connessione, e si rivelano infondati.

Va premesso che, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134, non è più configurabile il vizio di “omessa, insufficiente motivazione” della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti. Sono altrettanto inammissibili le doglianze del ricorrente che censurano la ricostruzione della fattispecie concreta operata dalla Corte d’Appello sulla base dell’apprezzamento delle emergenze istruttorie, ricostruzione che è sindacabile soltanto nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Lo stesso parametro dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, contemplando il vizio di omesso esame di un fatto storico avente carattere decisivo, suppone un dato materiale che, se esaminato dal giudice, avrebbe ex se portato ad una diversa soluzione della controversia; per converso, l’omesso esame di elementi istruttori non si risolve mai nella corretta prospettazione di un vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ove i fatti storici siano stati comunque presi in considerazione nella sentenza impugnata.

Quanto alla ipotizzata violazione dell’art. 115 c.p.c., essa può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre; mentre la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4 quando il giudice di merito abbia disatteso tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892). A sua volta, la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma.

In realtà, i due motivi di ricorso, strutturati con richiamo in rubrica di una pluralità di norme di diritto asseritamente violate o inosservate, nei loro contenuti non lamentano una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle indicate previsioni normative, nè un’impropria sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addice, e richiedono, piuttosto, alla Corte di cassazione di sostituirsi ai giudici del merito per procedere ad un nuovo esame degli apprezzamenti di fatto a quelli spettanti.

La statuizione finale della sentenza della Corte d’appello di rigetto del gravame proposto da Z.M. contro la decisione di primo grado, che aveva accolto la domanda della Immobiliare Pianel s.p.a., inibendo al convenuto di posteggiare la sua autovettura nel cortile del fabbricato condominiale, è comunque rispettosa dei limiti posti al giudice di rinvio, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, dalla sentenza rescindente di questa Corte n. 19613 del 12 novembre 2012. La sentenza della Corte di cassazione n. 19613 del 12 novembre 2012, accogliendo il ricorso sia per vizi di motivazione, sia per violazione di legge, aveva affermato, come visto, che la domanda della Immobiliare Pianel poteva essere accolta ove la medesima attrice avesse provato la sussistenza di altre specifiche aree, nell’ambito del complesso condominiale, dove lo Z. avrebbe potuto esercitare il diritto d’uso a parcheggio. Quando, del resto, come nel caso in esame, la sentenza di cassazione abbia accolto il ricorso sia per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, che per vizi di motivazione, la “potestas iudicandi” del giudice di rinvio, oltre a tener conto, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 1, del principio enunciato dalla cassazione (non in via meramente astratta, ma agli effetti della concreta decisione della lite), può certamente comportare altresì la valutazione “ex novo” dei fatti già acquisiti, nonchè estrinsecarsi nella valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di Cassazione, sia pur sempre nel rispetto delle decadenze e preclusioni pregresse (Cass. 6 aprile 2004, n. 6707; Cass. 7 agosto 2014, n. 17790). In tal senso, il giudice di rinvio ha proceduto ad un apprezzamento complessivo delle risultanze istruttorie, rilevando dal regolamento condominiale che l’edificio comprendesse due piani interrati di autorimesse, oltre a box e posti auto al piano terreno, per una superficie complessiva di mq. 1.562,44 destinati a parcheggio, superiore alla misura imposta dalla legge, pari a mq. 745,33, essendo il volume totale del fabbricato di mc. 7.453,37. Al riguardo, la Corte di Torino espone che lo Z. aveva soltanto replicato che nel “cortile angusto” non vi fossero altri spazi destinati al parcheggio dei condomini. La sentenza impugnata, avendo poi accertato, in base ad apprezzamento delle emergenze probatorie, sindacabile in sede di legittimità soltanto nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che gli spazi adibiti ad autorimesse ai due piani interrati erano stati indicati espressamente sia nel regolamento di condominio che nella concessione edilizia del 13 giugno 1995 quale area da destinare a parcheggio “ex lege”, perciò gravata dal vincolo pubblicistico di servizio con il fabbricato, ha concluso che il cortile (ove la Immobiliare Pianel s.p.a. era rimasta proprietaria dei posti auto dal numero 1 al numero 19, e dove Z.M. posteggiava abitualmente la propria autovettura) costituiva una superficie eccedente a quella vincolata.

La decisione dei giudici di rinvio si conforma, pertanto, al consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale il vincolo di destinazione impresso agli spazi per parcheggio dalla L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 sexies, in base al testo introdotto dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 18, norma di per sè imperativa, non può subire deroghe mediante atti privati di disposizione degli stessi spazi, le cui clausole difformi sono perciò sostituite di diritto dalla medesima norma imperativa. Tale vincolo si traduce in una limitazione legale della proprietà, che può essere fatta valere, con l’assolutezza tipica dei diritti reali, nei confronti dei terzi che ne contestino l’esistenza e l’efficacia. La normativa urbanistica, dettata dalla L. n. 1150 del 1942, art. 41 sexies, si limita, tuttavia, a prescrivere, per i fabbricati di nuova costruzione, una misura proporzionale alla cubatura totale dell’edificio da destinare obbligatoriamente a parcheggi, pari ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruito, secondo i parametri applicabili per l’epoca dell’edificazione (parametri nella specie modificati dalla L. n. 122 del 1989, art. 2). Ai fini del rispetto del vincolo di destinazione impresso agli spazi per parcheggio dall’art. 41 sexies citato, il rapporto tra la superficie delle aree destinate a parcheggio e la volumetria del fabbricato, così come richiesto dalla legge, va dunque effettivamente verificato a monte dalla P.A. nel rilascio della concessione edilizia (Cass. 11 febbraio 2009, n. 3393). L’art. 41 sexies della Legge urbanistica opera, pertanto, come norma di relazione nei rapporti privatistici e come norma di azione nel rapporto pubblicistico con la P.A., la quale non può autorizzare nuove costruzioni che non siano corredate di dette aree, costituendo l’osservanza della norma condizione di legittimità della licenza (o concessione) di costruzione, e alla quale esclusivamente spetta l’accertamento della conformità degli spazi alla misura proporzionale stabilita dalla legge e della loro idoneità ad assicurare concretamente la prevista destinazione. Sempre questa Corte ha affermato come gli spazi che debbono essere riservati a parcheggio ex art. 41 sexies, possono essere ubicati indifferentemente nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle stesse, trattandosi di modalità entrambe idonee a soddisfare l’esigenza, costituente la rado della norma, di deflazione della domanda di spazi per parcheggio nelle aree destinate alla pubblica circolazione, non essendo, peraltro, consentito al giudice di sindacare le scelte compiute in proposito dalla P.A. (Cass. 22 febbraio 2006, n. 3961). In ogni caso, il vincolo di destinazione impresso alle aree destinate a parcheggio, interne o circostanti ai fabbricati di nuova costruzione, di cui alla L. n. 1150 del 1942, art. 41 sexies, non impedisce che il proprietario dell’area possa riservare a sè, o trasferire a terzi, il diritto di proprietà sull’intera area, o su parti di essa, fermo restando il succitato diritto d’uso da parte dei proprietari delle unità immobiliari site nel fabbricato nei limiti delle indicate proporzioni di cubatura, mentre le aree eccedenti detta misura rimangono nella libera disponibilità del costruttore – venditore (Cass. 9 novembre 2001, n. 13857; Cass. 24 novembre 2003, n. 17882; Cass. 23 gennaio 2006, n. 1221; Cass. 27 dicembre 2011, n. 28950; Cass. 3 febbraio 2012, n. 1664; Cass. 8 marzo 2016, n. 8220; Cass. 8 marzo 2017, n. 5831; Cass. 25 settembre 2018, n. 22709).

Avendo, dunque, la Immobiliare Pianel s.p.a. proposto azione negatoria per far dichiarare l’inesistenza del diritto di Z.M. di posteggiare la sua autovettura nel cortile del fabbricato di (OMISSIS), i giudici di rinvio, nel riesaminare la causa in conformità ai limiti dettati da Cass. n. 19613/2012, hanno accertato che l’attrice avesse dato prova della insussistenza su tale area del diritto reale di uso a parcheggio della L. n. 1150 del 1942, ex art. 41-sexies, in capo a Z.M., atteso che i posti auto ricavati nel cortile erano stati realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo richiesto dalla L. 24 marzo 1989, n. 122, art. 2, ed erano perciò del tutto sottratti alla richiamata disciplina, diversa essendo, in base alla concessione edilizia, l’area destinata a parcheggio secondo la prescrizione della concessione edilizia, e perciò soggetta alla speciale normativa urbanistica.

Circa la dedotta violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, per la produzione di “nuovi documenti da parte della Immobiliare Pianel nel giudizio di rinvio… con la comparsa di costituzione in data 26/3/2013” (così pagina 21 di ricorso), la censura è carente di specificità, agli effetti dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, in quanto non vengono indicati nel motivo quali documenti erano stati allegati tardivamente, quale fosse il relativo contenuto e quale rilevanza decisiva essi abbiano svolto nella sentenza impugnata. L’unico riferimento vien fatto dal ricorrente alla concessione edilizia del 12 giugno 1995, ma la Corte di Torino a pagina 13 di sentenza ha affermato che sin dalla sua costituzione in giudizio l’attrice aveva prodotto “la conformità dell’edificio alla concessione edilizia nella quale si dava atto che la costruzione comprende due piani di autorimessa interrati”. La censura è viepiù inammissibile in quanto invoca quale norma di diritto violata l’art. 345 c.p.c., comma 3, il quale, in realtà non opera nel giudizio di rinvio, stante la speciale disposizione contenuta dell’art. 394 c.p.c., comma 3, che non consente, in tale sede, la modificazione delle conclusioni, unitamente alla produzione di nuovi documenti ed alla richiesta di nuovi mezzi di prova, salvo che ne sorga la necessità dalla sentenza di cassazione (Cass. 28 aprile 1988, n. 3214).

III. Consegue il rigetto del ricorso, regolandosi le spese del giudizio di cassazione secondo soccombenza in favore della controricorrente nell’importo liquidato in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

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