Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12585 del 21/05/2010
Cassazione civile sez. I, 21/05/2010, (ud. 30/09/2009, dep. 21/05/2010), n.12585
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – est. Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 25825/2007 proposto da:
P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE
10, presso lo studio dell’avvocato BOCCONGELLI EMANUELE,
rappresentato e difeso dagli avvocati CERRETO Giovanna, GRASSO CARLO,
giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 773/06 V.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
19/07/06, depositato il 12/09/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
30/09/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. ONOFRIO FITTIPALDI;
è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO
SCARDACCIONE.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che P.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in data 12 settembre 2006 con il quale la corte d’appello di Napoli ha condannato la presidenza del consiglio dei ministri al pagamento in suo favore di un’indennità di Euro 24.564,00 per l’eccessiva durata di un giudizio davanti alla corte dei conti avente ad oggetto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di una sua malattia;
che la presidenza del consiglio resiste con controricorso;
che è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c..
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che i tre motivi di ricorso non si concludono con la formulazione del quesito di diritto, come prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., e pertanto il ricorso è inammissibile; che le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in Euro 900,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 30 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010