Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21525 del 07/10/2020
Cassazione civile sez. II, 07/10/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 07/10/2020), n.21525
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20359/2015 proposto da:
C.R., rappresentato e difeso dall’avvocato COSTANTINO
STEFANO RICCI;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 414/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 26/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/10/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
Fatto
PREMESSO
Che:
1. Con atto di citazione del 20 dicembre 2004 C.R. conveniva in giudizio la (OMISSIS) s.r.l. (poi (OMISSIS) s.r.l.) chiedendone la condanna al risarcimento del danno, indicato in Euro 11.000, conseguente all’asserita “malaccorta” esecuzione, da parte della convenuta, dell’intervento di recupero dell’autovettura Renault Kangoo di proprietà dell’attore, coinvolta in un incidente stradale.
Costituitasi in giudizio, la (OMISSIS) s.r.l. proponeva a sua volta domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna dell’attore al pagamento del saldo per l’operazione di soccorso dell’automezzo nonchè al risarcimento del danno per l’asserita lesione alla propria immagine professionale.
Il Tribunale di Milano, ravvisata la responsabilità della società convenuta in relazione ai fatti contestati, con sentenza n. 14536 del 2010 la condannava al risarcimento del danno in favore dell’attore per un importo pari ad Euro 4.000 e rigettava la domanda riconvenzionale della medesima.
2. Avverso la sentenza proponeva appello la (OMISSIS) s.r.l. Costituitosi in giudizio, C.R. spiegava a sua volta appello incidentale, chiedendo la condanna di (OMISSIS) al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 3.000.
Con sentenza 26 gennaio 2015, n. 414, la Corte d’appello di Milano, ritenuta non provata, da parte dell’originario attore, la riconducibilità eziologica del danno subito alla condotta della società appellante, ha accolto l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda attorea; ha accolto inoltre la domanda riconvenzionale della società (OMISSIS) di condanna dell’attore al pagamento del saldo dovuto.
3. Contro la sentenza ricorre per cassazione C.R..
L’intimato Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione non ha proposto difese.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
I. Il ricorso è articolato in due motivi.
a) Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2697 c.c., in relazione agli artt. 1453 e 1218 c.c., con riferimento all’onere che sarebbe stato imposto in capo al ricorrente di provare l’inadempimento dell’allora società (OMISSIS) s.r.l.”: era onere della convenuta (che non aveva contestato l’incarico affidatole e i documenti fotografici allegati dall’attore) provare che, contrariamente all’allegazione attorea, l’attività di soccorso stradale fosse avvenuta correttamente; il giudice d’appello, invece, si è limitato a riconoscere un bilanciamento probatorio tale da non rendere provata la pretesa di C..
Il motivo non può essere accolto. Premesso che la domanda dell’attore – per quanto interessa in questa sede – aveva ad oggetto la condanna della controparte al pagamento del risarcimento del danno causato dall’attività di recupero dell’autovettura, il giudice d’appello ha ritenuto sulla base del suo prudente apprezzamento delle prove raccolte nel processo (prudente apprezzamento che ove, come nel caso di specie, motivato non è censurabile da parte di questa Corte di legittimità) che la bilancia della probabilità propendesse verso “la fondatezza delle tesi dell’odierno appellante” e ha così, conseguentemente, rigettato la domanda, senza quindi violare il disposto di cui all’art. 2697 c.c..
b) Il secondo motivo lamenta “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di contestazione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento ai danni lamentati da C. al proprio automezzo in seguito all’intervento della (OMISSIS) s.r.l.”: la Corte d’appello, nel decidere la controversia, si è basata unicamente sulle dichiarazioni dei testimoni senza considerare la documentazione offerta dal ricorrente e, in particolare, i rilievi fotografici da egli effettuati, che “smentiscono chiaramente le dichiarazioni rese dai testimoni”.
Il motivo non può essere accolto. Il ricorrente ripropone la doglianza – nel motivo precedente sollevata sotto il profilo della violazione della regola dell’onere della prova – relativa alla valutazione operata dal giudice d’appello delle prove sotto l’angolatura questa volta dell’omesso esame di un fatto decisivo, chiedendo nella sostanza a questa Corte di rivalutare le prove, ma come hanno sottolineato le sezioni unite (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/2014) – “l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.
II. Il ricorso va quindi rigettato.
Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 15 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020