Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21536 del 07/10/2020

Cassazione civile sez. I, 07/10/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 07/10/2020), n.21536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14677/2019 proposto da:

L.N., elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta

elettronica lupivittoria.legalmail.it, rappresentato e difeso

dall’avv. Vittoria Lupi, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2352/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 26/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/02/2020 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- L.N., proveniente dalla terra del Gambia, ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Ancona avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e della protezione umanitaria.

Con ordinanza emessa in data 3 dicembre 2017, il Tribunale ha rigettato il ricorso.

2.- Il richiedente ha proposto ricorso avanti alla Corte di Appello di Ancona. Che lo ha respinto con sentenza depositata in data 26 ottobre 2018.

3.- Con riferimento alla richiesta di riconoscimento del diritto di rifugio, la Corte territoriale ha ritenuto che le dichiarazioni del richiedente non erano “sufficientemente circonstanziate”, lasciando i “fatti indimostrati”; che la stessa dichiarazione di essere perseguitato in ragione di una “presunta relazione omosessuale” era rimasta nel vago ed era scarsamente credibile; che il narrato appariva “inidoneo a rientrare nell’ambito della valutazione di affidabilità”; che “il reato desumibile dal “mandato di cattura” depositato – come rilevato dal giudice a quo con argomentazione rimasta priva di censura nell’atto introduttivo del presente grado di giudizio – sembrava facesse riferimento a un non meglio precisato, insussistente reato di “attività connesse ai matrimoni gay” e, comunque, in esso si indicava falsamente che tale orientamento sessuale è punito con la pena di morte”.

4.- Con specifico riguardo al tema della protezione sussidiaria, la Corte territoriale ha aggiunto che, stando al report Amnesty International 2017/2018, in Gambia “non sono attualmente riscontrabili indici specifici di pericolosità”.

5.- Quanto alla protezione umanitaria, la Corte territoriale ha rilevato che “non risultano riscontrabili specifiche situazioni soggettive che legittimino siffatta concessione”; “la documentazione prodotta attesta attività di volontariato e di lavoro a tempo determinato manifestamente insufficiente ad evidenziare l’integrazione raggiunta in Italia”; “il racconto del richiedente, per il suo contenuto generico e la già rilevata sostanziale inattendibilità, non consente di ritenere che egli sia coinvolto in situazioni dove la compressione dei diritti umani in Gambia raggiunga livelli” particolarmente elevati.

6.- Avverso questo provvedimento L.N. ha presentato ricorso, affidandolo a sei motivi di cassazione.

Il Ministero ha depositato atto di costituzione tardiva, al limitato fine di una “eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c.”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

7.- Il ricorrente censura la decisione della Corte territoriale: (i) col primo motivo, per “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione; nonchè violazione ed errata applicazione delle norme di diritto”; “erronea valutazione dei fatti ed eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione”; (ii) col secondo motivo, per “violazione di legge; erronea valutazione dei fatti; eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione; in subordine, il riconoscimento della protezione sussidiaria. Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 16”; (iii) col terzo motivo, per “violazione di legge; erronea valutazione dei fatti; eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione; in subordine, il riconoscimento della protezione umanitaria. Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6”; (iv) col quarto motivo, per “mancata traduzione in lingua conosciuta dal ricorrente, con violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.”; (v) col quinto motivo, per “violazione dell’art. 738 c.p.c., comma 3 e art. 345 c.p.c., comma 3, artt. 359 e 184 c.p.c.”; (vi) col sesto motivo, per “violazione di legge; erronea valutazione dei fatti; eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione; in subordine, concessione dell’umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6”.

8.- Seguendo l’ordine logico, va esaminato per primo il quarto motivo di ricorso; a seguire il quinto motivo e poi, via via, gli altri motivi.

9.- Il quarto motivo assume che il provvedimento della Commissione territoriale è invalido, perchè non sono state tradotte in lingua conosciuta al ricorrente le assunte motivazioni di diniego.

10.- Il motivo è manifestamente infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il vizio denunziato può essere fatto valere solo in sede di opposizione all’atto (Cass., 19 giugno 2019, n. 16470); e sempre che sia specificato il vulnus effettivo che lo stesso abbia recato all’esercizio del diritto di difesa (Cass., 11 luglio 2019, n. 18723).

11.- Il quinto motivo lamenta la mancata assunzione della “prova orale” del richiedente in sede di giudizio avanti al Tribunale di Ancona.

Esso è inammissibile, non avendo il ricorso indicato se, e nel caso in quali modi, il ricorrente abbia chiesto un’apposita audizione avanti ai giudici del merito.

12.- I primi due motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria, facendo entrambi riferimento al tema della “presunta omosessualità” del richiedente.

Le conclusioni derivano, secondo quanto prospettato dal ricorrente, “da un travisamento dei fatti narrati dal ricorrente”. Diversamente da quanto ritenuto, il racconto indicava i fatti “in maniera circoscritta e accurata”. D’altro canto – si puntualizza – la Corte territoriale “non ha valutato in maniera obiettiva e imparziale la storia del ricorrente avvenuta all’epoca in cui il presidente J. era ancora in carica e soprattutto non ha giudicato in riferimento alle leggi, usi e costumi del Gambia, così come stabilito dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3”.

13.- Il Collegio giudica inammissibili i motivi in questione.

Secondo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr., di

recente, Cass., 21 aprile 2020, n. 7985), la valutazione di (non) credibilità del racconto nel concreto esposto dal richiedente costituisce, in sè, accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’assenza di motivazione o della irragionevolezza o implausibilità della medesima.

Nella specie, si ritiene determinante il rilievo svolto dalla Corte territoriale circa la “non autenticità” del mandato di cattura per commesso reato di “attività connesse ai matrimoni gay”. Lo stesso ricorso, del resto, non prende in diretta considerazione l’indicato documento.

14.- Il terzo e il sesto motivo fanno riferimento al tema della protezione umanitaria.

Assume dunque il ricorrente che la Corte non ha tenuto conto della “giovane età del ricorrente e del suo ottimo inserimento socio-lavorativo in Italia”; e che, in definitiva, ha erroneamente adoperato un unico metro di misura tanto per i punti della protezione internazionale, quanto per quelli della protezione umanitaria, nonostante l’intrinseca diversità dei medesimi.

15.- Il terzo e il sesto motivo meritano di essere accolti.

Secondo l’orientamento dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. la già citata Cass. n. 7985/2020), la “protezione umanitaria si fonda su requisiti non pienamente sovrapponibili con quelli posti a base delle protezioni tipizzate (rifugio politico e protezione sussidiaria) richiedendo un esame autonomo delle condizioni di vulnerabilità dedotte a allegate, essendo tenuto il giudice del merito a svolgere anche su tale domanda, ove non genericamente proposta, il proprio dovere di cooperazione istruttoria. Ne consegue che il riscontrato difetto d’intrinseca credibilità sulla vicenda individuale e sulle deduzioni ed allegazioni relative al rifugio e alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), non estende i suoi effetti anche sulla domanda riguardante il permesso umanitario, che è assoggettato a oneri deduttivi e allegati in parte diversi, sui quali occorre fornire una risposta autonoma e adeguata”.

Ha dunque errato la sentenza della Corte di Appello nel ritenere che la ritenuta non credibilità del racconto esposto dal richiedente “non consenta” di procedere all’esame della misura di “compressione” dei diritti della persona che presenta la nazione del Gambia.

E’ evidente, d’altro canto, che si tratta di termini e prospettive estranee tra loro: la valutazione delle “condizioni di vita” in un certo Paese si pone come giudizio direttamente ancorato ai dati e agli elementi della realtà oggettiva, senza dipendere, o comunque venire mediato, dal racconto delle ragioni di espatrio che nel concreto è stato sviluppato dal richiedente.

16.- La giurisprudenza di questa Corte pure ha chiarito che in materia di protezione umanitaria va assegnato “rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado di integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani” (cfr., in particolare modo, la sentenza delle Sezioni Unite del 13 novembre 2019, n. 29459).

17.- La Corte anconetana non ha ritenuto di procedere allo svolgimento della pur necessaria valutazione comparativa, pure perchè ha (in ogni caso) affermato essere “manifestamente insufficienti” a evidenziare un raggiunto livello di adeguata integrazione le allegazioni che sono state portate al riguardo dal ricorrente, in punto di attività di lavoro a tempo determinato e di attività di volontariato.

La motivazione della ritenuta insufficienza del livello di integrazione raggiunto in Italia appare, peraltro, meramente apparente a fronte della specificità delle allegazioni che la parte ricorrente ha posto a sostegno della propria domanda, risolvendosi nell’apodittica affermazione della insufficienza manifesta priva, tuttavia, di un reale supporto argomentativo. Non risulta indicato, in particolare, a cosa si rivolga la valutazione negativa in particolare con riferimento all’attività lavorativa attestata da contratto a termine.

18.- Il ricorso va dunque accolto con riferimento ai motivi terzo e sesto, mentre vanno respinti tutti gli altri motivi che sono stati presentati.

Di conseguenza, va cassata per quanto di ragione la pronuncia impugnata e la controversia correlativamente rinviata alla Corte di Appello di Ancona che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni occorrenti per la liquidazione delle spese inerenti al giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo e sesto motivo di ricorso. Cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Ancona che, in diversa composizione, provvederà anche alle spese processuali relative al giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020

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