Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12418 del 20/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 20/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 20/05/2010), n.12418
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
NUOVA MOBILI PERRONE s.r.l., in liquidazione, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via
Fasana n. 16, presso l’avv. RAO Rosario, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Catania Salvatore e Francesco Cucinotta, giusta delega in
atti;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia, sez. staccata di Messina, n. 86/26/07, depositata l’11
luglio 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13 aprile 2010 dal Relatore Cons. Dott. VIRGILIO Biagio.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. La Nuova Mobili Perrone s.r.l. in liquidazione propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Messina, n. 86/26/07, depositata l’11 luglio 2007, con la quale e’ stato parzialmente accolto l’appello della contribuente contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso avverso avviso di rettifica IVA per l’anno 1997: in particolare, il giudice a quo e’ giunto a tale conclusione sulla base della mera presa d’atto che nel 2004 era stata emessa dalla stessa Commissione tributaria regionale altra sentenza tra le stesse parti, relativa alle imposte dirette per il medesimo anno 1997, e concernente la soluzione di questioni di fatto e giuridiche comuni ad entrambe le controversie.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la nullita’ assoluta della sentenza per essere motivata attraverso il mero rinvio ad altra tra le stesse parti (peraltro neanche passata in giudicato), appare manifestamente fondato, alla luce del principio secondo il quale la motivazione di una sentenza puo’ essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza, purche’ la motivazione stessa non si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento:
occorre che vengano riprodotti i contenuti mutuati, e che questi diventino oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa (anche se connessa) causa sub iudice, in maniera da consentire poi anche la verifica della compatibilita’ logico – giuridica dell’innesto (Cass., Sez. un., n. 14814 del 2008).
3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza del primo motivo, assorbito il secondo.”;
che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, precisando tuttavia, al riguardo, che il motivo da accogliere non e’ il primo (come, per errore materiale, e’ detto nella relazione), bensi’ il secondo – l’unico, peraltro, dotato del prescritto quesito di diritto -, assorbito il primo;
che, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia, la quale procedera’ a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimita’.
PQM
LA CORTE accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia.
Cosi’ deciso in Roma, il 13 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010