Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12432 del 20/05/2010
Cassazione civile sez. II, 20/05/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 20/05/2010), n.12432
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
SDA EXPRESS COURIER SPA in persona dell’Amministratore Delegato
C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA
MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato VALLEFUOCO ANGELO, che
lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
e contro
PREFETTURA MILANO, COMUNE DI MILANO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4364/2004 del GIUDICE DI PACE di MILANO,
depositata il 31/03/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/04/2010 dal Consigliere Dott. MALZONE Ennio;
udito l’Avvocato GIUFFRIDA Caterina, con delega depositata in udienza
dell’Avvocato VALLEFUOCO Angelo difensore del ricorrente che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per rigetto del
ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.7.03 la Sda Express Courier spa proponeva opposizione avverso l’ordinanza – ingiunzione n. 485/FA/02 dell’8.1.03, relativa alla violazione della L. n. 298 del 1974, art. 26 accertata in data (OMISSIS) dalla Polizia Municipale di Milano con verbale notificato il 14.12.2002 chiedendone annullamento.
Assumeva la ricorrente che, a seguito della notifica del verbale di accertamento della violazione, aveva inoltrato scritti difensivi al Comune di Milano, senza avere risposta; che il Prefetto di Milano non aveva osservato il termine di giorni novanta dall’accertamento per l’emissione dell’ordinanza – ingiunzione; che il sottoscrittore dell’ordinanza ingiunzione era privo di delega.
Si costituiva regolarmente in cancelleria il Prefetto di Milano, contestando l’avverso dedotto. Il giudice di pace di Milano con sentenza n. 4364/04, depositata il 31.4.04, rigettava l’opposizione, rilevando, in particolare, che gli scritti difensivi della ricorrente risultavano trasmessi all’erroneo indirizzo di via (OMISSIS) e non vi era la prova, malgrado il timbro del servizio di protocollo sulla ricevuta di ritorno, che gli stessi fossero in qualche modo pervenuti al Sindaco; nemmeno vi era la prova che tale ricevuta di ritorno fosse ricollegabile alle note inviate al Sindaco, in quanto l’intestazione degli scritti difensivi riportava la scritta “All’.mo Signor Sindaco di Milano, p.zza Scala 2, 20122 Milano”, mentre, invece, gli scritti difesivi erano stati inviati inspiegabilmente all’indirizzo di via (OMISSIS). Riteneva, quindi, che il ricorso al Prefetto non era stato proposto nel termine di gg. 60 dalla notifica del verbale di accertamento e che l’ordinanza – ingiunzione risultava regolarmente firmata dal funzionario appositamente delegato.
Per la cassazione della decisione ricorre la SDA Express Courier spa esponendo quattro motivi.
Con il primo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 17 e 18 e artt. 1335 e 2697 c.c.;
contraddittorieta’ della motivazione, nel punto in cui il g.d.p., pur avendo preso atto della ricezione della raccomandata contenente gli scritti difensivi, aveva ritenuto che mancava la prova che gli stessi fossero pervenuti al Sindaco.
Si rileva che secondo l’orientamento dei giudici di legittimita’, qualora un atto sia inoltrato con raccomandata a mezzo servizio postale, “l’attestazione della spedizione con il rilascio di apposita ricevuta dell’ufficio postale e’ idonea a sorreggere la presunzione del suo arrivo a destinazione anche in mancanza di avviso di ricevimento” (Cass. 0536/03), ragione per cui, in assenza di prova contraria da parte del Comune il solo avviso di spedizione sarebbe gia’ stato sufficiente a provare l’avvenuta ricezione degli scritti difensivi, ma, nel caso di specie, la Sda non solo aveva prodotto l’avviso di spedizione e l’avviso di ricevimento, ma quest’ultimo risultava addirittura vidimato per accettazione dall’Ufficio di protocollo del Comune.
Il motivo e’ fondato.
Sussiste la contraddittorieta’ della motivazione nel punto in cui il giudice di pace, da una parte, rileva che dalla documentazione prodotta risulta che gli scritti difensivi furono trasmessi al Comune di Milano erroneamente all’indirizzo di via (OMISSIS) e, dall’altro, che l’intestazione degli scritti difensivi riporta “All’ill.mo Sindaco del Comune di Milano, piazza Scala 2, 20122 Milano” mentre invece le note sarebbero state inviate, inspiegabilmente all’indirizzo di via (OMISSIS). Ben vero la motivazione adottata non e’ chiara in ordine all’indirizzo cui furono spediti gli scritti difensivi e, nel contempo, non consente di stabilire se tale scritti siano o meno pervenuti in un ufficio comunale e, nell’ipotesi positiva, per quale ragione non siano stati trasmessi al Comando di Polizia Municipale, perche’, rassegnate le proprie osservazioni al riguardosi trasmettesse all’Organo di Autogoverno Territoriale per i provvedimenti di sua competenza.
Ne consegue che, accolto il primo motivo, assorbiti gli altri la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altro giudice di pace di Milano.
PQM
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altro giudice di pace di Milano.
Cosi’ deciso in Roma, il 20 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010