Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12232 del 19/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 19/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 19/05/2010), n.12232
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
O.A.;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale dell’Emilia Romagna, sez. 23^, n. 125, depositata il 6
novembre 2007.
Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore Dott.
Aurelio Cappabianca;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis
c.p.c., comma 3.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
– Che il contribuente, agente di commercio, propose ricorso avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzia all’istanza di rimborso dell’irap versata per gli anni dal 1998 al 2001, assumendo di svolgere la propria attività professionale senza l’ausilio di “autonoma organizzazione”; propose, quindi, ricorso sul silenzio- rifiuto conseguentemente formatosi;
– che il ricorso fu accolto dall’adita commissione provinciale, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale;
– che la decisione di appello risulta così motivata: “L’appello dell’Ufficio è infondato e deve essere respinto. Questa Commissione, infatti, ritiene l’attività esercitata dal contribuente, un’attività prevalentemente se non esclusivamente personale; ritiene che nella fattispecie sia insussistente una organizzazione autonoma tale da giustificare l’assoggettamento ad irap. Dalla documentazione prodotta, infatti, come peraltro ritenuto dai Giudici di 1 grado, si può ragionevolmente ritenere che l’attività esercitata dal contribuente non presenti requisiti minimi di organizzazione tale da essere assoggettata ad imposta; non emerge, lo si ripete, una struttura tale da configurare quella organizzazione di capitali o lavoro altrui, idonea a configurare quella organizzazione autonoma o prevalente alla prestazione d’opera, requisito indispensabile all’imposizione del tributo di cui trattasi. E ciò in linea con i principi enunciati da Corte Costituzionale con sentenza n. 156/01”;
rilevato:
– che l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi – deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1742 e ss. c.c. e art. 2195 c.c., L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 1444, D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36, nonchè vizio di motivazione – ed ha censurato la decisione impugnata per non aver considerato che l’irap è sempre dovuta dagli agenti di commercio, giacchè, per loro, il requisito dell’autonoma organizzazione sarebbe intrinseco alla stessa natura dell’attività svolta (art. 2082 c.c.) ed, inoltre, per non aver idoneamente motivato l’assunta carenza, in concreto, di detto requisito;
– che il contribuente non si è costituito;
osservato:
– che il primo motivo di ricorso è infondato;
che le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, puntualizzato che in tema di irap, a norma del combinato disposto degli D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata (cfr.
sent. 12108/09);
– che il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato;
che la carenza del requisito dell’autonoma organizzazione è, infatti, assunta dalla decisione impugnata in termini di assoluta apoditticità, senza il benchè minimo supporto argomentativo, ad eccezione di un rinvio meramente adesivo ed acritico, e perciò inidoneo (v. Cass. 2268/06, 24580/05, 11488/04, 2196/03, 18.296/02, 3066/02, 4510/00), alla motivazione della decisione di primo grado.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
– Che pertanto, respinto il primo motivo ricorso, va accolto il secondo nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.
PQM
La Corte: respinge il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo;
cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010