Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12250 del 19/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 19/05/2010), n.12250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al n. 22528/04 di R.G.) proposto da:

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI IGIENE URBANA (CIDIU), con sede in

(OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al

Corso Vittorio Emanuele II n. 229 presso lo studio dell’avv. FERRARI

Elena insieme con l’avv. Giuseppe PORTIGLIOTTI (del Foro di Torino),

che lo rappresenta e difende in forza del mandato rilasciato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

la s.p.a. MAGNETTO WHEELS, con sede in

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente

domiciliata in Roma alla Via Pierluigi da Palestrina n. 63 presso lo

studio dell’avv. CONTALDI Mario che la rappresenta e difende, insieme

con l’avv. Fabrizio GAIDANO (del Foro di Torino), in forza della

procura speciale rilasciata a margine (pag. 2) del controricorso;

– controricorrente –

nonchè

2. sul ricorso incidentale (iscritto al n. 26273/04 di R.G.) proposto

DA:

s.p.a. MAGNETTO WHEELS, ut supra rappresentata e difesa;

– ricorrente incidentale –

contro

il CONSORZIO INTERCOMUNALE DI IGIENE URBANA;

– intimato –

entrambi i ricorsi avverso la sentenza n. 24/28/03 depositata il 2

ottobre 2003 dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.

Udita la relazione svolta nella Pubblica udienza dei 28 gennaio 2010

dal Cons. Dr. Michele D’ALONZO;

sentite le difese delle parti, perorate dall’avv. Giuseppe

PORTIGLIOTTI, per il Consorzio, e dall’avv. Gianluca Contaldi

(delegato), per la società;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.

ABBRITTI Pietro, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, con assorbimento di quello incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato alla s.p.a. MAGNETTO WHEELS il 18 ottobre 2004 (depositato il 3 novembre 2004), il CONSORZIO INTERCOMUNALE DI IGIENE URBANA – premesso che aveva emesso a carico della s.p.a. FERGAT (poi trasformata nella s.p.a. MAGNETTO WHEELS) una fattura “relativa al saldo per l’anno 2001” ed altra “relativa all’acconto per l’anno 2002”, entrambe a titolo di “canone depurazione delle acque reflue”, in forza di quattro motivi, chiedeva di cassare (“con le consequenziali disposizioni”) la sentenza n. 24/28/03 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte (depositata il 2 ottobre 2003) che aveva respinto il suo appello avverso la decisione (3/09/03) della Commissione Tributaria Provinciale di Torino la quale, previa riunione, aveva accolto i ricorsi della s.p.a. FERGAT. Nel controricorso notificato il 26 novembre 2004 (depositato il 9 dicembre 2004), la s.p.a. MAGNETTO WHEELS, “con il favore delle spese”, instava per il rigetto dell’impugnazione di controparte e, “per il solo caso di accoglimento” della stessa, spiegava “controricorso incidentale condizionato” (fondato su due motivi) avverso la medesima decisione di appello.

Il 13 ed il 22 gennaio 2009 il CONSORZIO e la s.p.a. MAGNETTO WHEELS depositavano la rispettiva memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, va disposta la riunione ex art. 335 c.p.c., a quello del Consorzio, del ricorso incidentale condizionato spiegato dalla società, in quanto entrambe le impugnazioni investono la medesima decisione .

2. Con questa la Commissione Tributaria Regionale – premesso che “la materia delle tariffe e dei presupposti contributivi”, “nel periodo rilevante ai fini di causa”, “è disciplinata dalla L. 5 gennaio 1994, n. 36” per la quale (a) “la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico come definito all’art. 4, comma 1, lett. f)” (“tale essendo, secondo l’art. 4, quel servizio costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad mi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue”) (“art. 13, comma 1”) e (b) “ai fini della obbligazione tributaria, è sufficiente la potenzialità dell’utilizzo del servizio: la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi…” (“art. 14, comma 1”) – ha respinto l’appello del Consorzio osservando:

– poichè “il presupposto dell’obbligo tributario è costituito dall’utilizzo, effettivo o potenziale, del servizio stesso da parte dell’ utente considerato” (atteso che: “la tariffa per il servizio idrico integrato costituisce il corrispettivo del servizio stesso”;

“detto servizio include la raccolta, allontanamento e depurazione delle acque reflue”; “il servizio deve essere quanto meno potenziale”) “è irrilevante” sia “il punto di immissione dello scarico nella fognatura” sia “il fatto che, in concreto, le acque reflue immesse in uno specifico punto giungano comunque, e quindi anche a valle del punto medesimo, all’impianto fognario considerato”;

“ciò in quanto la normativa riferita considera non già la localizzazione dello scarico ma la fruizione complessiva del servizio”;

– tanto “trova conferma nel fatto che il servizio idrico integrato deve essere costituito, L. n. 36 del 1994, ex art. 9, comma 1, dopo la determinazione dei bacini idrografici di cui all’art. 8”, “segno evidente che assume rilevanza non già la segmentazione interna al bacino, che anzi la legge si prefigge di escludere (art. 8, comma 1, lett. b), quanto la dimensione ottimale sia dal punto di vista idrogeografico (art. 8, comma 1), sia dal punto di vista della dimensione dell’ente gestore (art. 8, comma 1, lett. c)”: “così come la dimensione del servizio idrico integrato è rilevante ai fini della dimensione del bacino idrografico, altrettanto il servizio deve essere inteso nei confronti degli utenti inseriti nel bacino, che di quel gestore utilizzano il servizio, prescindendosi dal luogo di immissione dello scarico”.

“A questo punto”, aggiunge il giudice di appello, “appare chiaro come sia rilevante, in fatto, accertare non tanto il luogo di immissione dello scarico, quanto il fatto che il collettore di immissione convogli, o meno, il defluente nella fognatura consorziale, indifferente essendo il fatto che ciò avvenga solo in particolari condizioni, dal momento che il contributo è dovuto per la potenzialità del servizio”.

La Commissione Regionale – giudicata “erronea” la “qualificazione” come “privata” della “(OMISSIS)” (trattandosi “di un’acqua pubblica e non privata, a mente della citata L. del 1994, art. 1, comma 1, irrilevante essendo il fatto che una funzione di essa, quella irrigua, sia in concreto gestita dal Consorzio di miglioramento fondiario più volte menzionato”); affermato che l’onere della prova “compete all’ente gestore” (“trattandosi di fatto costitutivo della domanda ex art. 2697 c.c., comma 1”) il quale, attesa la contestazione di controparte, “deve dimostrare che i reflui immessi dallo stabilimento di (OMISSIS), della odierna MAGNETTO comunque finiscono nel collettore fognario, che adduce al proprio impianto di depurazione”, in particolare per gli “allacciamenti sulla via (OMISSIS), i quattro sulla via (OMISSIS) e quello sulla via (OMISSIS)” essendo “il che pacifico per lo scarico posto sulla via (OMISSIS) dotato di contatore”; assunto che “gli atti di parte appellante in concreto presenti sono costituiti, per il primo grado: dalla determina direttoriale di resistenza in giudizio 24/9/2002, n. 388; dalla nota del Comune di RIVOLI 17/11/1997 prot.

44543; da una copia della sentenza della Suprema Corte 1992, n. 2800;

da una ordinanza di c.t.u. disposta dalla Commissione Provinciale Tributaria di TORINO, sez. 22. In grado di appello: dalla sola sentenza appellata” -, di poi, ha affermato che “tal prova non è stata minimamente assolta da parte appellante” (“la quale ha …

fatto ripetuto riferimento ad una perizia stragiudiziale G., che descriverebbe lo stato dei luoghi dopo alcune varianti intervenute nel 1996”) perchè:

– “di tal documento essenziale per la decisione, non v’è traccia in atti, nè di primo nè di secondo grado” (“nè sussiste alcun indice documentale certificato, ex art. 36 disp. att. c.p.c., commi 4-5 e art. 74 disp. att. c.p.c., comma 4”; “neppure nei corposi atti di parte appellata v’è traccia di tal perizia stragiudiziale asseverata, che le parti, probabilmente, conoscono attraverso il pluriennale conflitto, ma che questo giudice di appello, in questa causa, ignora del tutto”) – “la perizia … B. e la c.t.u. BA.” sono “irrilevanti”: “la prima in quanto atto di parte, peraltro risalente nel tempo, e quindi inidoneo a rappresentare la situazione di fatto relativa al periodo per cui è causa; la seconda in quanto resa in un diverso processo, quindi rispetto ad uno stabilimento posto altrove rispetto a quello della MAGNETTO, e non meno datata della precedente”.

Ritenuto, quindi, “impossibile” che il giudice di primo grado abbia potuto “considerare gli esiti di una perizia tecnica di parte che non c’era”, la Commissione Tributaria Regionale ha concluso affermando essere ad essa “inibito … disporre un’adeguata c.t.u.” (“idonea a chiarire il punto di fatto”) perchè “verrebbe a rilevare parte appellante dall’onere probatorio incombetele” (“il che è pacificamente inammissibile”).

3. Il Consorzio censura tale decisione con quattro i motivi.

A. Con il primo il ricorrente – assunto che “attualmente il tratto di tubazione di Via (OMISSIS) non si dirige più in acque superficiali ma è stato collegato, sin dal 1997 almeno, con l’impianto di depurazione di esso CIDIU, come da nota del Comune di Rivoli in data 17 novembre 1997 prot. 44543” – denunzia “violazione” degli “L. n. 319 del 1976, art. 15, e segg., in relazione alla Delib. 4 febbraio 1977 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dell’inquinamento”, nonchè “conseguente omessa e contraddittoria motivazione”, adducendo:

– “il nuovo allacciamento di Via (OMISSIS) all’impianto di depurazione dimostra che i collettori … sono fognature comunali, in quanto mai il Comune di Rivoli avrebbe potuto allacciare all’impianto di depurazione un corso d’acqua superficiale con una precisa funzione irrigua, come invece ha fatto con la fognatura di Via (OMISSIS)”, “ricettore del sistema di scarico della … FERGAT spa”;

– “è stata prodotta … perizia stragiudiziale ma asseverata, con la quale l’ing. Arch. G.A. ha comprovato che le acque di scarico della FERGAT, per il tramite delle opere realizzate dal Comune di Rivoli si convogliano, dopo essere confluite nella bealera intercomunale, all’impianto di depurazione”;

– “non si comprende … perchè rimanga difficile affermare che sia l’acqua scaricata dalla FERGAT quella convogliata al depuratore” tenuto conto che “l’acqua si immette in bealera ad recte: ed una volta che dalla bealera l’acqua arriva ad esso CIDIU il circolo appare … chiuso”: “il recente D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 2”, intatti, “definisce rete fognaria il sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane; queste ultime, a loro volta, sono definite il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamamento”.

Secondo la ricorrente, quindi, “la (OMISSIS)” rientra “in quel sistema di condotte che la legge definisce rete fognaria” e tanto “non può essere escluso dal fatto che le acque della bealera … possono essere destinate anche all’irrigazione dal momento che la disciplina legislativa di tutela ex D.Lgs. n. 152 del 1999 è limitata alle acque destinate alla potabilizzazione per consumo umano e a quelle idonee alla vita dei pesci e dei molluschi”.

B. Con la seconda doglianza il CONSORZIO denunzia “violazione” dell’art. 2697 cod. civ., sostenendo che “la dichiarazione del Comune di Rivoli (nota 17 novembre 1997 prot. 44543) quale atto proveniente dall’ente amministrativo, gode comunque della presunzione di legittimità dell’atto amministrativo e costituisce in ogni caso prova documentale” del suo “assunto” per cui “errata appare … la considerazione” del giudice di appello secondo la quale “la prova dell’effettivo collegamento” incomberebbe ad esso Consorzio atteso che “la stessa appare … essere a carico di chi contesta la validità dell’atto”.

C. Nella terza doglianza il ricorrente denunzia “omessa e contraddittoria motivazione” in ordine all’affermazione della Commissione Tributaria Regionale secondo cui “non esiste agli atti la consulenza tecnica G.” esponendo:

– il giudice di primo grado fa “espressamente … riferimento …

alle perizie tecniche di parte” per cui l’inesistenza agli atti della “consulenza tecnica G.” affermata dal giudice di appello è “in assoluto contrasto logico con la sentenza” della Commissione “provinciale” che “evidentemente”, “nel momento in cui ha redatto la propria decisione”, “disponeva” di quella perizia;

– “non può imputarsi all’appellante l’inesistenza di un indice documentale certificato”;

– “se è stato perso il fascicolo è prova diabolica provare di averlo depositato”.

D. Con il quarto (ed ultimo) motivo il ricorrente denunzi a “violazione” del “D.L. n. 546 del 1992, artt. 49 e 58” nonchè dell’art. 345 c.p.c., comma 3, affermando che la “tesi” della Commissione Tributaria Regionale secondo cui “una volta smarrito il fascicolo, non è è più speranza perchè non è nei suoi poteri ammettere consulenza tecnica d’ufficio” è “in palese contrasto” con dette norme perchè – essendo “la questione … dell’effettivo collegamento tra gli scarichi FERGAT ed il depuratore consortile …

fatto decisivo della controversia” – è “assolutamente in potere del giudice di appello ammettere nuove attività istruttorie, ed in particolare la CTU”.

4. Il ricorso del Consorzio deve essere respinto perchè infondato.

A. Logica impone di scrutinare, preliminarmente, gli ultimi due motivi di doglianza perchè attinenti alla verifica dell’effettivo materiale probatorio a disposizione del giudice del merito e, quindi, direttamente influenti sull’accertamento della concreta situazione di fatto posta a fondamento della pretesa impositiva.

A.1. Detto giudice, invero, come riportato, dopo avere affermato essere “rilevante, in fatto, accertare non tanto il luogo di immissione dello scarico, quanto il fatto che il collettore di immissione convogli, o meno, il defluente nella fognatura consorziale” ha ritenuto che il Consorzio, a tanto onerato, non abbia dato la prova che “l collettore ricevente lo scarico” della società “si immetta in quello fognario” perchè (tra l’altro):

– “non vi è traccia in atti” (“nè di primo nè di secondo grado”) della “perizia G.” (“che descriverebbe lo stato dei luoghi dopo alcune varianti intervenute nel 1996”) alla quale il Consorzio “ha fatto ripetuto riferimento”, di tal che il medesimo giudice ha affermato che, “in questa causa”, esso “ignora tutto”;

– La “perizia B.” e la “CTU Ba.” sono irrilevanti: la prima perchè “atto di parte, peraltro risalente nel tempo” (“quindi inidoneo a rappresentare la situazione di fatto relativo al periodo per cui è causa”); l’altra “in quanto resa in un diverso processo”, relativo ad uno “stabilimento posto altrove rispetto a quello della MAGNETTO” nonchè “non meno datata della precedente”.

A.2. Le riprodotte osservazioni evidenziano la vacuità delle contestazioni mosse dal Consorzio atteso che:

– l’eventuale disponibilità di detta perizia in primo grado (in ordine alla quale, peraltro, la mera affermazione del ricorrente non è positivamente apprezzabile perchè non supportata dai conferenti riferimenti testuali imposti dall’art. 366 c.p.c.) non esclude il dovere del giudice del gravame, all’uopo investito, di prendere diretta conoscenza del contenuto della perizia onde valutare l’idoneità dello stesso a supportare la decisione innanzi ad esso gravata nè, quindi, l’oggettiva sussistenza dell’ignoranza (“questo giudice di appello, in questa causa, ignora tutto”) lamentata in proposito dalla Commissione Tributaria Regionale – peraltro ineluttabilmente produttiva, per tal verso, della dichiarata carenza probatoria – per la rilevata mancanza materiale del documento tra gli atti a disposizione di essa Commissione;

– il riconoscimento dell'”inesistenza”, nel caso, di un “un indice documentale” (non interessa, perchè non contestato da alcuno se “certificato”), intuitivamente, costituisce evidente conforto al rilievo del giudice di appello circa la materiale inesistenza “agli atti” della perizia in questione; il ricorrente, peraltro, non spiega le ragioni della pretesa non imputabilità ad esso di detta inesistenza: rientra, invero, nella comune, ordinaria diligenza munirsi delle opportune prove, anche ai fini di una (certamente non solo astratta necessità di) ricostruzione documentale di un fascicolo (anche solo di parte, depositato nel processo e non ritirato) che risulti “smarrito” ovvero di uno specifico documento depositato, non ritirato e non rinvenuto.

In proposito è appena il caso di ricordare che cfr. Cass., lav., 12 dicembre 2008, n. 29262, tra le recenti, per la quale “poichè il ritiro e il rideposito del fascicolo di parte devono necessariamente avvenire per il tramite del cancelliere che custodisce l’incartamento processuale, ove non risulti alcuna annotazione dell’avvenuto ritiro del fascicolo di una parte (e quindi neanche del successivo rideposito), il giudice non può rigettare una domanda, o un’eccezione per mancanza di una prova documentale inserita nel fascicolo di parte, ma deve ritenere che le attività delle parti e dell’ufficio si siano svolte nel rispetto delle norme processuali e quindi che il fascicolo non sia mai stato ritirato dopo l’avvenuto deposito; conseguentemente il giudice deve disporre le opportune ricerche tramite la cancelleria, e, in caso di insuccesso, concedere un termine all’appellante per la ricostruzione del proprio fascicolo, non potendo gravare sulla parte le conseguenze del mancato reperimento.

Soltanto all’esito infruttuoso delle ricerche da parte della cancelleria, ovvero in caso di inottemperanza della parte all’ordine di ricostruire il proprio fascicolo, il giudice potrà pronunciare sul merito della causa in base agli atti a sua disposizione (Cass. 15060/03)” l’obbligo del giudice di provvedere alla ricostruzione di un fascicolo processale (come di un singolo o di più atti) suppone di necessità la prova – che nel caso il giudice del merito ha ritenuto mancante – del deposito del fascicolo o del documento nonchè (ma tanto non è stato neppure dedotto dal Consorzio) l’istanza della parte interessata, ovverosia condizioni non ricorrenti nella fattispecie.

A.3. Sulla questione, attesa la piena compatibilità degli stessi, è sufficiente altresì ribadire, anche per il processo tributario (giusta il disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2: “i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile”), nel quale non si rinvengono disposizioni apposite, i principi secondo cui:

– il mancato rinvenimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione della causa, dei documenti su cui la medesima parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio non preclude al giudice di appello, di decidere sul gravame, qualora non risulti che il fascicolo di parte sia andato smarrito e che la parte abbia avanzato richiesta di ricostruzione del medesimo (Cass., lav., 20 dicembre 2004 n. 23598);

nell’ipotesi di smarrimento del proprio fascicolo e dei documenti in esso allegati, la parte è tenuta a richiedere al giudice il termine per la ricostruzione del fascicolo e a controllare, prima del passaggio in decisione della causa, che il fascicolo ricostruito sia depositato e allegato a quello di ufficio (Cass., lav., 19 novembre 2004 n. 21937);

– in difetto di un’espressa previsione di legge, l’incolpevole smarrimento del fascicolo di parte non è causa di nullità del procedimento, essendo, peraltro, consentito alla parte che lamenti tale circostanza di adempiere i propri oneri di esibizione mediante la ricostruzione del fascicolo stesso ovvero di sostituire i documenti mancanti mediante produzione di copie, senza che vi osti, in appello, il divieto di nuove produzioni, il quale non riguarda documenti già formati e precostituiti (Cass., lav., 8 giugno 1983 n. 3921).

A.4. In ordine al “potere del giudice di appello” di “ammettere nuove prove”, a fondamento del quale il ricorrente invoca la norma dettata dall'”art. 345 c.p.c., comma 3″, va ricordato che questa sezione ha già puntualizzato “i rapporti tra normaprocessuale civile ordinaria (art. 345 c.p.c.) e norma processuale tributaria (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58)” affermando che “si rende operante il fondamentale principio di specialità, per cui deve applicarsi la norma processuale tributaria”.

Specificamente, poi, sulla possibilità del ricorso ad un accertamento tecnico commesso ad un ausiliario del giudice, si deve ribadire (Cass., 3^, 19 gennaio 2006 n. 1020, la quale richiama “Cass., 5/05/2005, n. 9353; Cass., 21/04/005/ n. 8297: Cass., 1/04/2004, n. 6396; Cass., 6/06/2003, n. 9090; Cass., 11/05/2001, n. 6585; Cass., 12/12/2000, n. 15630”) che, “in linea di massima”, “la consulenza tecnica d’ufficio … non costituisce mezzo di prova bensì strumento di valutazione della prova acquisita”, e che siffatto mezzo di accertamento può “assurgere al rango di fonte oggettiva di prova” soltanto “quando si risolve nell’accertamento di fatti rilevabili unicamente con l’ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche” con il corollario (Cass., lav., 21 aprile 2005 n. 829, conforme ai precedenti indicati nella stessa: “Cass. n. 321/1999; … Cass. mi, 2849/1987, 3604/1988, 6166/1996”) che (solo) nel secondo caso “viola la legge processuale il giudice di merito che ne rifiuti l’ammissione sotto il profilo del mancato assolvimento, da parte dell’istante, dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 cod. civ.”.

Nel caso il ricorrente non indica neppure quali fatti significativi per la soluzione della fattispecie sarebbero rilevabili non già con prove documentali ma esclusivamente con l’ausilio di “specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche” (proprie del mezzo in questione) per cui correttamente il giudice del merito ha affermato che l’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio equivaleva ad esonerare il Consorzio dall’onere della prova di cui quella parte era gravato.

B. Prima dell’esame degli altri due motivi di ricorso è utile ricordare che:

(a) il ricorso per cassazione – in ragione del principio, desumibile dall’art. 366 c.p.c., detto di autosufficienza – deve contenere in sè (Cass, 3^, 24 maggio 2006 n. 12362; id., 2^, 4 aprile 2006 n. 7825; id., 3^, 20 gennaio 2006 n. 1113, tra le recenti), a espressa “pena di inammissibilità”, tutti gli elementi necessari a rappresentare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere a questa Corte la valutazione della fondatezza di tali, ragioni, senza la necessità di far rinvio o di accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o ad atti attinenti al pregresso giudizio di merito: tale onere, perciò (Cass., 1^, 21 ottobre 2005 n. 20454), non può essere assolto per relationem, con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto;

(b) il vizio di “violazione e falsa applicazione di norme di diritto” (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) consiste (Cass., trib., 10 febbraio 2006 n. 2935; id., trib., 20 gennaio 2006 n. 1127; id., 9 novembre 2005 n. 21767; id., 1^, 11 agosto 2004 n. 15499) nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione (c.d. nomofilachia) di assicurare l’uniforme interpretazione della legge assegnata a questa Corte dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 65) mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi (violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa;

(c detto vizio, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilità (Cass., 2^, 12 febbraio 2004 n. 2707; id., 2^, 26 gennaio 2004 n. 1317), dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito a questa Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione;

(d) il vizio di omessa od insufficiente motivazione (denunciatale con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) sussiste soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi, e cioè l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione adottata (Cass., lav., 12 agosto 2004 n. 15693; id., lav., 9 agosto 2004 n. 15355);

(e) questi vizi motivazionali non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte perchè spetta solo a detto giudice (1) individuare le fonti del proprio convincimento, (2) valutare le prove, (3) controllarne l’attendibilità e la concludenza, (4) scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, (5) dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi (non ricorrenti nella specie) tassativamente previsti dalla legge in cui è assegnato alla prova un valore legale;

(f) il ricorrente che nel giudizio di legittimità deduca l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l’onere, sempre in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (art. 366 c.p.c.), di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non valutate o mal valutate, nonchè di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse atteso che il mancato esame di una (o più) risultanze processuali può dar luogo al vizio di omessa o insufficiente motivazione unicamente se quelle risultanze processuali non valutate o mal valutate siano tali da invalidare l’efficacia probatoria delle altre sulle quali il convincimento si è formato, onde la ratio decidendi, venga a trovarsi priva di base (Cass., 2^, 17 febbraio 2004 n. 3004).

B.1. L’applicazione al caso di tali principi evidenzia, in primo luogo, l’insussistenza delle violazioni di legge (L. n. 319 del 1976, art. 15, e segg.; art. 2697 cod. civ.) denunziate nelle prime due doglianze del ricorso perchè le stesse non contengono l’indicazione dell’errore interpretativo (anche necessariamente implicito) di tali norme che inficerebbe la sentenza impugnata: entrambe, invece, si risolvono nella contestazione della conclusione negativa raggiunta (in base al materiale probatorio disponibile) dalla Commissione Tributaria Regionale, fondata unicamente sulla affermazione di una situazione di fatto (“il tratto di tubazione di Via (OMISSIS) … è stato collegato, sin dal 1997 almeno, con l’impianto di depurazione”) del positivo accertamento della quale non vi è cenno nella sentenza impugnata.

Nessuno dei due motivi in esame, peraltro, investe la “contestazione” – per la cui soluzione il giudice di appello ha richiamato ed applicato il principio di cui all’art. 2697 cod. civ. – relativi agli “altri allacciamenti sulla via (OMISSIS), i quattro sulla via (OMISSIS) e quello sulla via (OMISSIS)” nè illustra (così violando l’art. 366 c.p.c.) il nesso logico tra tali allacciamenti e il “tratto di tubazione di Via (OMISSIS)” che sarebbe stato collegato “con l’impianto di depurazione”.

B.2. La censura formulata nel secondo motivo, in aggiunta, si rivela altresì inammissibile per patente violazione dell’art. 366 c.p.c., in quanto il ricorso non riporta, come detta norma impone, il concreto contenuto della “nota 11 novembre 1997 prot. 44545” del Comune di Rivoli che dovrebbe contenere la prova del fondamento della pretesa impositiva.

La produzione di tale nota, peraltro, non configge affatto con il principio dell’onere della prova di detta pretesa, onere che il giudice di appello ha correttamente posto a carico del Consorzio, atteso che l’osservanza di detto principio non va confusa con la valutazione (istituzionalmente riservata al giudice del merito) della concludenza della concreta prova offerta dall’onerato a supporto della propria pretesa creditoria: stabilire se la esibita nota del Comune di Rivoli provi la pretesa del Consorzio implica necessariamente l’esame del contenuto della nota ed il relativo diverso giudizio del predetto giudice, naturaliter, avrebbe potuto essere utilmente censurato solo ponendo questa Corte in condizione di controllare le deficienze argomentative della sentenza impugnata, quali denunziate dall’interessato, ovverosia, come detto, esponendo il contenuto della nota che si assume non considerata o malamente in- i tesa.

5. Il totale rigetto del ricorso principale ha impedito il verificarsi della condizione (data, appunto, dall’accoglimento, quand’anche parziale del gravame) cui la società ha espressamente sottoposto la proposizione del suo ricorso incidentale avverso la medesima decisione di appello e, quindi, non ha fatto sorgere l’interesse giuridico (art. 100 c.p.c.) allo scrutinio di nessuno dei due motivi di tal gravame (così sintetizzabili: violazione dell’art. 2909 cod. civ., perchè “l’accertamento della situazione di fatto in relazione alla quale il CIDIU pretendeva … il pagamento del canone” era coperto da precedente giudicato; “non è tenuto a pagare il canone chi scarichi le acque in un corso d’acqua superficiale, non collegato alla fognatura, e non utilizzi il servizio fognario”): il ricorso incidentale della società, pertanto, deve essere dichiarato assorbito.

6. Le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010

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