Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3948 del 19/02/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 3948 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
SENTENZA
sul ricorso n. 8477/09 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale
pro tempore,
elettivamente domiciliata in
Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende
ope
legis;
ricorrente
3652
–
contro
Garofalo Ciro;
– Intimato –
avverso la sentenza n. 51/52/08 della Commissione
Tributaria Regionale della Campania, depositata il 7
marzo 2008;
Data pubblicazione: 19/02/2014
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13 dicembre 2013, dal Consigliere Dott.
Ernestino Luigi Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Eugenio De Bonis, per la
ricorrente;
Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 51/52/08, depositata il 7
marzo 2008, la Commissione Tributaria Regionale della
Campania, rigettato l’appello dell’Ufficio, confermava
la decisione n. 104/32/06 della Commissione Tributaria
Provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso
proposto dal contribuente Garofalo Ciro avverso
l’avviso di accertamento n. REG01030304 emesso a’ sensi
dell’art. 41 bis d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 e con
il
quale
l’Amministrazione
aveva
recuperato
a
tassazione un credito d’imposta maturato a favore di
GAPA S.n.c. per investimenti in aree svantaggiate ex
art. 8 1. 23 dicembre 2000, n. 388; e questo perché,
secondo l’Ufficio, il contribuente socio di GAPA
S.n.c., cui era stato assegnato il credito d’imposta,
non aveva utilizzato il ridetto credito mediante
compensazione con l’IRPEF dovuta per l’anno 2001 e
bensì l’aveva erroneamente utilizzato in dichiarazione
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udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
per aumentare il credito fiscale con la conseguente
riduzione del debito IRPEF.
La CTR, dopo aver dato atto che erano da considerarsi
incontestati
an et quantum
del credito d’imposta in
parola, così unicamente statuiva: “constatato che
l’assunto dell’ufficio si basa esclusivamente su
di dover confermare la decisione di primo grado”.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Il contribuente non si costituiva.
Diritto
1. Col primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate
censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma l,
n. 3, c.p.c. deducendo, in rubrica, “Violazione o falsa
applicazione dell’art. 8 1. 388/2000 in combinato
disposto con l’art. 17 d.lgs. 241/1997”; ad
illustrazione del motivo, l’Agenzia delle Entrate
sosteneva che il credito d’imposta in discorso non
poteva esser utilizzato dal contribuente in sede di
dichiarazione, col conseguente pratico effetto di
aumentare il credito fiscale e quindi di ridurre il
debito IRPEF; secondo l’Agenzia delle Entrate, in
effetti, il contribuente non vantava un credito IRPEF
compensabile in dichiarazione; bensì, secondo l’Agenzia
delle Entrate, il contribuente avrebbe dovuto
utilizzare il credito solamente in sede di pagamento
IRPEF mediante mod. F24 e siccome previsto dal
combinato disposto di cui agli artt. 8 1. 388 cit. e 17
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procedure dettate da istruzioni ministeriali, ritiene
d.lgs.; il quesito sottoposto era: “se violi l’art. 8
1. 388/2000 in combinato disposto con l’art. 17 d.lgs.
241/1997, la sentenza che abbia riconosciuto, come
nella fattispecie, correttamente utilizzato il credito
di imposta, assegnato dalla società ad un socio ai
sensi e per gli effetti dell’art. 8 1. 388/2000, nel
quale credito IRPEF, nella voce <
invece, come avrebbe dovuto correttamente operare,
utilizzato in compensazione, utilizzando il mod. F24,
secondo la previsione dell’art. 8 citata legge e le
modalità di cui all’art. 17 d.lgs. 241/1997″.
Il motivo è fondato.
L’art. 8, comma 5, 1. n. 388 cit. stabilisce che “Il
credito d’imposta è determinato con riguardo ai nuovi
investimenti eseguiti in ciascun periodo d’imposta e va
indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso
non concorre alla formazione del reddito né della base
imponibile dell’imposta regionale sulle attività
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui
all’articolo 63 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile
esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla
data di sostenimento dei costi”. L’art. 17, comma l,
d.lgs. n. 241 cit. dispone che “I contribuenti
[titolari di partita IVA] eseguono versamenti unitari
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caso in cui il socio lo abbia indicato in dichiarazione
delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle
altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli
enti previdenziali, con eventuale compensazione dei
crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei
medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e
dalle denunce periodiche presentate successivamente
Tale compensazione deve essere effettuata entro la data
di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto,
per importi superiori 5.000 euro annui, può essere
effettuata a partire dal giorno sedici del mese
successivo a quello di presentazione della
dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge”.
Dal combinato disposto risulta quindi che il credito
d’imposta in discussione è escluso dall’imponibile, pur
dovendo esser indicato in dichiarazione; e che, per
tale ragione, non può che esser utilizzato come
“strumento” di pagamento a mezzo della “compensazione”
stabilita dall’art. 17, coma l, d.lgs. n. 241 cit.
Meccanismo all’evidenza individuato ad evitare il
successivo trascinamento e rimborso del credito fiscale
derivato dall’agevolazione di cui all’art. 8 1. n. 388
cit. e così imponendone l’immediata utilizzazione quale
“strumento” di pagamento ed ai fini di certezza del
bilancio statale.
2. Assorbiti gli altri motivi.
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alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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3. Non essendo necessario accertare ulteriori fatti, il
merito della controversia deve esser deciso da questa
Corte a’ sensi dell’art. 384, coma 2, c.p.c. col
rigetto del ricorso con cui il contribuente ha
introdotto la lite fiscale.
4.
Nella novità della questione,
debbono farsi
le spese di ogni fase e grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti
gli altri, cassa l’impugnata sentenza e ,decidendo nel
merito, respinge il ricorso del contribuente avverso
l’avviso di accertamento n. REG01030304; compensa
integralmente le spese processuali di ogni fase e
grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 13 dicembre 2013
consistere i motivi che inducono la Corte a compensare