Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3947 del 19/02/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 3947 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
SENTENZA
sul ricorso n. 8242/09 proposto da:
Paestum
S.r.l.,
rappresentante
in
persona
pro tempore
del
suo
legale
Magliaro Gerardo,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Ippolito Nievo
n. 61, presso lo Studio dell’Avv. GianMaria Frattini,
rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Carbone, giusta
delega in calce al ricorso;
–
ricorrente
–
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale
pro tempore,
elettivamente domiciliata in
Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope
Data pubblicazione: 19/02/2014
legis;
–
controricorrente
–
avverso la sentenza n. 37/05/08 della Commissione
Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di
Salerno, depositata il 25 febbraio 2008;
udienza del 13 dicembre 2013, dal Consigliere Dott.
Ernestino Luigi Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Eugenio De Bonis, per la
controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per
l’accoglimento p.q.r. del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 37/05/08, depositata il 25
febbraio 2008, la Commissione Tributaria Regionale
della Campania, sez. staccata di Salerno, pronunciando
sull’appello proposto dall’Ufficio, in parziale riforma
della
decisione
n.
428/15/06
della
Commissione
Tributaria Provinciale della stessa città riduceva,
rispetto
a
quanto
originariamente
accertato
dall’Ufficio con avviso di rettifica e liquidazione
dell’imposta di registro n. 20031V000002000, ad C
74.740,00 “il negozio 2” ed ad C 153.160,00 “il negozio
l” il valore di due terreni contigui oggetto di
2
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
distinti atti di acquisto da parte della contribuente
Paestum S.r.l.
La CTR, dopo aver rilevato con riferimento al “negozio
2” che identica controversia instauratasi tra
venditori e l’Amministrazione si era conclusa con
sentenza in giudicato che aveva accertato in quello di
trovare applicazione “il giudicato esterno”; la CTR,
con riferimento invece al “negozio 1”, dopo aver
dichiarato di condividere la prima decisione in quanto
“le conclusioni in essa riportate che il suolo non può
ritenersi di natura agricola né può ritenersi di natura
piena e completa edificabilità,
sono ampiamente
approvate da questo collegio”, confermava il valore del
terreno in parola in quello di C 153.160,00.
Contro la sentenza della CTR, la contribuente proponeva
ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
Diritto
1. Col motivo n. 1 di ricorso la contribuente censurava
la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma l, n. 3 e n.
4, c.p.c. deducendo, in rubrica, “Violazione e falsa
applicazione degli art. 1306, 1292, 1475 e 2909 c.c.;
violazione degli artt. 24 e 111 Cost.; violazione e
falsa applicazione degli artt. 99, 100 e 112 c.p.c. in
combinato disposto con l’art. 277 c.p.c.”; questo
perché, in sintesi, secondo la contribuente, la CTR
avrebbe errato nel ritenere applicabile il “giudicato
esterno”, formatosi tra l’Amministrazione ed
3
C 74.740,00 il valore del terreno, statuiva che dovesse
venditori del terreno di cui al “negozio 2”, alla
presente e soggettivamente diversa controversia.
Con ulteriore motivo n. 1 di ricorso la contribuente
censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma l,
n. 3, c.p.c. deducendo, in rubrica, “Violazione degli
artt. 3 e 53 Cost.”; questo perché, sempre secondo la
mq. ai due terreni, ma da ritenersi invece dello stesso
valore in quanto “perfettamente speculari, contigui,
aventi la medesima natura e destinazione”, avrebbe
violato le due prefate disposizioni costituzionali.
Erano sottoposti, con specifico riferimento al motivo
n. 1, i seguenti due quesiti: “a) Accerti la Corte se
costituisce violazione e falsa applicazione degli artt.
2909 e 1306, comma 2, c.c. utilizzare la sentenza
pronunciata nei confronti di uno dei debitori in solido
in pregiudizio dell’altro condebitore qualora
quest’ultimo abbia autonomamente impugnato
l’accertamento”; “b) Accerti la Corte se costituisce
violazione degli artt. 24 e 11 Cost. estendere il
giudicato riflesso formatosi nei confronti di uno dei
condebitori all’altro condebitore che abbia, invece,
autonomamente impugnato l’accertamento”.
Il motivo è fondato giacché in tema d’imposta di
registro non può esser opposto al contribuente il
giudicato sfavorevole formatosi tra Amministrazione ed
altro debitore solidale. In effetti, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, la solidarietà di cui
all’art. 57 d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 è governata
4
contribuente, l’attribuzione di un diverso valore per
dalla
disciplina
civilistica
la
quale
ammette
eccezionalmente solo la fattispecie ex art. 1306, comma
2, c.c. dell’opponibilità della sentenza più
favorevole. Con esclusione, quindi, dell’esistenza di
una “supersolidarietà” tributaria diversa da quella
comune (in tema di applicazione della disciplina
formatosi su imposta di registro, utilmente v. Cass.
sez. trib. n. 2881 del 2008; Cass. sez. trib. n. 1589
del 2006).
2. Col motivo n. 2 del ricorso la contribuente
censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 3, c.p.c. deducendo, in rubrica, “Violazione e falsa
applicazione dell’art. 51, comma l, 2 e 3, d.p.r. n.
131 cit.”; ad illustrazione del motivo, la contribuente
“evidenziava” come il valore dei terreni così come
determinato dalla CTR “non corrisponde a quello venale
di comune commercio” e ciò in ragione dei “vincoli” che
“ne limitano l’effettiva utilizzazione”; il quesito
sottoposto era: “c) Accerti la Corte se costituisce
violazione degli artt. 3 e 53 della Cost. attribuire,
in sede giudiziale, un diverso valore a terreni
speculari, contigui ed aventi la medesima natura e
destinazione urbanistica”.
Il motivo è inammissibile in quanto, anche in disparte
la non corrispondenza del tenore del quesito con le
in rubrica,
norme denunciate
corrispondenza
del
tenore
l’illustrazione del mezzo,
5
oltreché
del
la non
quesito
con
in tutti i casi la
civilistica della solidarietà con riguardo a giudicato
contribuente non ha in realtà censurato un
iudicando,
error in
bensì ha censurato un vizio motivazionale
circa l’accertamento del fatto del valore dei terreni,
il quale vizio motivazionale doveva semmai esser
dedotto a’ sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
(Cass. sez. lav. n. 7394 del 2010; Cass. sez. I n. 4178
3. Col motivo n. 3 la contribuente ha censurato la
sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
deducendo, in rubrica, “Omessa motivazione circa un
fatto decisivo e controverso per il giudizio”; questo
perché, secondo la contribuente, ritenendo opponibile
il giudicato esterno, giudici omettono di
pronunciarsi e quindi di motivare sopra il vero
thema
decidendum del giudizio qual è quello della valutazione
nel merito circa l’effettivo valore in comune commercio
attribuito all’oggetto di compravendita”; a riguardo, i
motivi sottoposti erano i seguenti due: “d) Accerti la
Corte se costituisce violazione e falsa applicazione
dell’art. 51, comma 1 e 3, d.p.r. n. 131 cit. accertare
e determinare il valore venale in comune commercio di
un bene senza tenere in considerazione i vincoli, le
vicende e le prescrizioni urbanistiche, che ne limitano
l’effettiva utilizzazione”; “e) Accerti la Corte se
costituisce violazione e falsa applicazione dell’art.
51, coma l, 2 e 3, d.p.r. n. 131 cit. da parte
dell’Amministrazione motivare un avviso d’accertamento
richiamando genericamente l’applicazione del criterio
comparativo con il trasferimento di beni similari,
6
del 2007).
senza però indicare l’effettiva comparazione, con
valori definiti nel triennio in occasione di precedenti
trasferimenti dell’oggetto della valutazione ovvero di
beni aventi analoghe caratteristiche e condizioni,
precludendo la possibilità di verificarne l’esatta
correlazione”.
circostanza che il vizio di omessa motivazione dedotto
in rubrica ed i quesiti non corrispondono
all’illustrazione del motivo laddove quest’ultimo
lamenta piuttosto un’omissione di pronuncia da far
eventualmente valere a’ sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 4, c.p.c., occorre osservare che in violazione
dell’art. 366 bis c.p.c. non viene formulato il momento
di sintesi del fatto decisivo e controverso e mentre
invece col primo quesito si censura una violazione di
legge e col secondo si censura non la sentenza e bensì
il comportamento dell’Amministrazione (Cass. sez. III
n. 4782 del 2013; Cass. sez. III n. 4353 del 2013).
4. Col motivo n. 4 la contribuente censurava la
sentenza a’ sensi dell’art. 360, coma 1, n. 5, c.p.c.
deducendo, in rubrica, “Insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per
il giudizio”; a riguardo, nell’illustrare il motivo, la
contribuente lamentava che la CTR, semplicemente
adeguandosi al primo giudice, aveva con ciò motivato in
modo “del tutto insufficiente”, senza cioè prendere in
considerazioni le reali condizioni dei terreni.
7
Il motivo è inammissibile, anche in disparte la
SENTE
AI
Il motivo è inammissibile perché,
—
in violazione
dell’art. 366 bis c.p.c., manca il momento di sintesi
del fatto decisivo e controverso che la CTR avrebbe
affermato o negato con insufficiente ovvero
contraddittoria motivazione (Cass. sez.
III n. 4782 del
2013; Cass. sez. III n. 4353 del 2013).
cassazione dell’impugnata sentenza ed oltreché il
rinvio alla CTR per la necessità di accertare ulteriori
fatti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, respinge
gli altri, cassa in parte qua
l’impugnata sentenza,
rinvia al altra sezione della Commissione Tributaria
Regionale della Campania che nel decidere la
controversia dovrà uniformarsi ai statuiti principi e
regolare le spese di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 13 dicembre 2013
5. L’accoglimento del primo motivo comporta la