Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12132 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 18/05/2010), n.12132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Fallimento s.coop. r.l. Maremoti, in persona del curatore prof. avv.

B.M., rappresentato e difeso per procura a margine del

ricorso dall’Avvocato SIRACUSANO Nicola, elettivamente domiciliato

presso l’Avvocato Ivan Marrapodi in Roma, via Premuda n. 6;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 77/02/07 della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, Sezione distaccata di Messina, depositata il

19 ottobre 2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Riccardo

Fuzio.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

letto il ricorso proposto dal Fallimento s.coop.r.l. Maremonti per la cassazione della sentenza n. 77/02/07 della Commissione regionale della Sicilia, Sezione distaccata di Messina, che aveva solo in parte confermato la pronuncia di primo grado che aveva parzialmente accolto il suo ricorso per l’annullamento di un avviso di accertamento ed un avviso di rettifica in materia di Iva relativi, rispettivamente, agli anni 1992 e 1993;

letto il controricorso dell’Agenzia delle Entrate;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., dal Consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso osservando che:

– “i tre motivi di ricorso (che denunziano, il primo: la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55 e art. 112 cod. proc. civ., e vizio di motivazione: il secondo: la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, artt. 112 e 115 cod. proc. civ., artt. 2697 e 2732 cod. civ. e vizio di motivazione; il terzo: la violazione degli artt. 91 e 112 cod. proc. civ.) sono tutti inammissibili per assoluta genericità dei quesiti al termine di essi formulati, considerato che essi, per il loro contenuto, si risolvono in interrogativi astratti relativi all’applicazione delle norme di legge ivi richiamate, del tutto avulsi da ogni riferimento al caso concreto ed alle ragioni della decisione impugnata, sicchè la risposta che con essi viene richiesta, anche laddove non si risolva in una mera parafrasi del dettato normativo, non appare di per sè in grado di risolvere in modo diretto ed immediato l’alternativa tra l’accoglimento ed il rigetto del ricorso”:

– “in merito al tema dei requisiti di contenuto del quesito che il ricorrente ha l’onere di formulare ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ. – applicabile nella fattispecie essendo stata la sentenza impugnata depositata dopo il 2 marzo 2006 (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) – questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il quesito di diritto consiste non già in un’affermazione di diritto astratta ed avulsa dal caso concreto, ma deve consistere in un interrogativo che deve necessariamente contenere, sia pure sintetizzandola, l’indicazione della questione di diritto controversa e la formulazione del diverso principio di diritto – rispetto a quello che è alla base del provvedimento impugnato – di cui il ricorrente, in relazione al caso concreto.

chiede l’applicazione al fine di ottenere la pronuncia di cassazione, in modo da circoscrivere l’oggetto di quest’ultima nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito stesso (Cass. S.U. n. 23732 del 2007; Cass. S.U. n. 20160 e n. 36 del 2007; Cass. n. 14682 del 2007)”;

– “i motivi appaiono inammissibile anche con riferimento ai denunziati vizi di motivazione, in quanto formulati in modo non conforme alla prescrizione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., comma 2, la quale, secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 20603 dell’1.10.2007 (poi ulteriormente confermato da numerose pronunce delle Sezioni semplici, tra le quali si segnalano le ordinanze n. 8897 del 2008 e n. 4309 del 2008), impone al ricorrente che denunzi il difetto di motivazione della decisione impugnata l’onere non solo di dedurre in modo specifico la relativa censura, ma anche di formulare, al termine di essa, un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, costituente un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua inammissibilità”;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, ed alle parti e che il ricorrente ha depositato memoria;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo l’orientamento giurisprudenziale ivi richiamato in materia di applicazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., del tutto univoco e consolidato e non ravvisandosi nelle osservazioni critiche dedotte nella memoria del ricorrente valide ragioni per discostarsene;

che, in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Fallimento ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.300,00 di cui Euro 100,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

 

 

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