Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21349 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/10/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 06/10/2020), n.21349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36186-2018 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO, 13,

presso lo studio dell’avvocato COSI SAVERIO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

INTESA SAN PAOLO SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI

15, presso lo studio dell’avvocato GARGANI BENEDETTO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16942/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 06/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

Intesa San Paolo, s.p.a., si opponeva all’esecuzione promossa nei suoi confronti da T.G. in forza di un’ordinanza di assegnazione pronunciata all’esito di una precedente esecuzione presso terzi in cui la banca era stata terza pignorata;

deduceva, per quanto ancora qui rileva, la prescrizione del credito;

il Giudice di pace accoglieva l’opposizione con pronuncia confermata dal Tribunale secondo cui, in particolare, l’ordinanza era stata pronunciata in udienza il 28 marzo 2001, sicchè doveva intendersi conosciuta nel medesimo giorno dal creditore, mentre la notifica della stessa, in uno al precetto, era avvenuta il 29 marzo 2011, a prescrizione decennale maturata;

avverso questa decisione ricorre per cassazione T.G. articolando un motivo;

resiste con controricorso Intesa San Paolo, s.p.a., che ha, altresì, depositato memoria;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RILEVATO

che:

con l’unico motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 553,115 e 116 c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe errato nel mancare di considerare che l’ordinanza di assegnazione in esame sarebbe stata azionabile solo dopo il decorso del termine dilatorio ivi stabilito in venti giorni ovvero da quando lo stesso provvedimento sarebbe divenuto definitivo con lo spirare del termine per l’opposizione formale allo stesso, sicchè la prescrizione non sarebbe decorsa;

Rilevato che:

il ricorso è infondato;

va premesso che la censura in scrutinio appare innervata da profili di contraddittorietà o comunque incongruità, posto che non è spiegato compiutamente quale sarebbe, nella prospettiva del censurante, il nesso tra il termine dilatorio e quello di opponibilità dell’ordinanza di assegnazione, ai fini del vaglio della prescrizione del credito di riferimento;

in ogni caso, il motivo, come anticipato, è privo di fondatezza;

la prescrizione decorre da quando il credito può essere fatto valere, e dunque, nel caso, da quando il creditore procedente abbia conoscenza dell’ordinanza che determina la modifica soggettiva del rapporto di obbligazione dal lato attivo;

il termine dilatorio volto a permettere l’idoneo adempimento del terzo non esclude che il relativo diritto di credito possa essere esercitato, ponendo il terzo a conoscenza del nuovo creditore e della sua volontà di esigere l’adempimento, in ipotesi proprio notificando il provvedimento perchè decorra il termine suddetto;

nè viene in gioco l’insussistente valore di giudicato dell’ordinanza di assegnazione che non rappresenta un provvedimento decisorio reso all’esito di una cognizione piena tra i contraddittori necessari, tale da determinare il valore in questione (cfr. Cass., 27/08/2015, n. 18350, Cass., 15/02/2019, n. 4528);

nel ricorso, dunque, si confonde il piano processuale dell’efficacia dell’ordinanza con quello sostanziale della prescrizione del diritto;

l’ordinanza in parola è stata pronuncia in udienza il 28 marzo 2001 e azionata notificandola in uno al precetto il 29 marzo 2011, sicchè l’accertata prescrizione, senza censura ritenuta decennale, risulta maturata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfettarie, oltre accessori legali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020.

Depositato in cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

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