Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21274 del 05/10/2020
Cassazione civile sez. II, 05/10/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 05/10/2020), n.21274
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20329-2019 proposto da:
O.K., rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE
CAROTTA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– resistente –
avverso il decreto n. cron. 4459/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA,
depositato il 23/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/01/2020 dal Consigliere ELISA PICARONI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. O.K., nato in (OMISSIS) il (OMISSIS), ricorre per la cassazione del decreto del Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di protezione internazionale, pubblicato il 23 maggio 2019, che ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona Sezione di Vicenza.
2. Il Tribunale ha escluso la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale in tutte le forme previste dalla legge, e quindi anche in quelle gradate della protezione sussidiaria e del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
3. Il ricorso per cassazione è articolato in quattro motivi; il Ministero dell’interno non ha svolto difese in questa sede; il ricorrente ha depositato memoria integrativa e documenti.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. 1. Preliminarmente e con valenza assorbente si deve rilevare l’inammissibilità del ricorso, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13.
2. La norma citata, introdotta dal D.L. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla L. n. 46 del 2017, applicabile al caso di specie, prevede che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima.
3. Nella fattispecie in esame, la procura speciale alle liti, rilasciata su foglio separato e materialmente congiunta al ricorso per cassazione, risulta priva dell’indicazione della data in cui è stata conferita.
4. Questa Corte ha già più volte affermato (Cass., 03/02/2020, n. 2342; Cass. 05/07/2018, n. 17717) che il ricorso per cassazione munito di una procura speciale alle liti priva della data di rilascio, nonchè della correlata certificazione da parte del difensore, è inammissibile ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, non potendosi verificare il conferimento della stessa in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato.
5. Il carattere assorbente del rilievo preliminare rende all’evidenza superfluo l’esame dei motivi di ricorso.
6. Non si fa luogo a pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva della parte intimata. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2020