Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21282 del 05/10/2020

Cassazione civile sez. I, 05/10/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 05/10/2020), n.21282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8363-2019 proposto da:

A.E., domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato GIACINTO

CORACE, giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, presso l’Avvocatura Generale

dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI MILANO n. cronol. 1602/2019,

depositato il 12.2.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15.7.2020 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.-

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

A.E. propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione del provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Milano aveva respinto il ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie di riconoscimento della protezione sussidiaria ed umanitaria;

la domanda del ricorrente era stata motivata in ragione dei rischi di rientro nel suo Paese d’origine ((OMISSIS), (OMISSIS)), essendo stato coinvolto in una faida familiare per ragioni proprietarie, e temendo per la sua vita era fuggito raggiungendo l’Italia;

il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c avendo il Tribunale ritenuto inattendibile il racconto del ricorrente basandosi unicamente sul verbale di audizione dinanzi alla Commissione territoriale e sulla base di circostanze di fatto non sottoposte ad approfondimento istruttorio mediante audizione del richiedente, lamentando dunque violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni del ricorrente ed il mancato esame comparativo tra le informazioni provenienti dal richiedente e l’osservanza degli obblighi di cooperazione istruttoria incombenti sull’Autorità giudiziaria;

1.2. con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 al D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 CEDU, vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e la violazione dei parametri normativi di definizione del “danno grave”, e si lamenta, con riguardo alla ritenuta non credibilità del narrato con cui il richiedente ha esposto le ragioni della fuga dal suo Paese, che sia stato omesso l’esame del fatto decisivo costituito dalla paura di essere ucciso a seguito di gravi accadimenti narrati, a suo dire integranti una persecuzione;

1.3. con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 8, 9, 10 e 11, inserito dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, conv. con modif., dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, per avere omesso il Tribunale di fissare l’udienza di comparizione delle parti in assenza di videoregistrazione dell’audizione in sede amministrativa;

1.4. con il quarto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 17 e art. 14, lett. c per avere il Tribunale preso in esame “quale fonte principale di informazione sulla regione di origine l’ultimo report EASO del 2017…(senza)… considera(re)… la presenza di violenza omettendo di valutare anche l’esistenza di un conflitto armato tra le forze governative e altri movimenti secessionisti”;

1.5. in relazione a quanto denunciato con il primo motivo, si pone la questione (già rimarcata dalle recenti Cass., ord. interloc., 13 settembre 2019, nn. 22914, 22915 e 22916 del 2019) dei limiti del sindacato della Corte di cassazione sulla valutazione del giudice di merito riguardo alla necessità, o meno, del rinnovo dell’audizione del richiedente protezione ove la causa sia definibile sulla base degli atti già a disposizione;

1.6. in relazione alla suddetta questione, appare quindi opportuno disporre la trattazione della causa in pubblica udienza, a ciò non ostando l’originaria sua fissazione in sede camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. (cfr. Cass. n. 17371 del 2019; Cass., SU, n. 14437 del 2018; Cass. n. 19115 del 2017; Cass. n. 5533 del 2017).

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione Sezione Prima Civile, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2020

 

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