Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21006 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 02/10/2020), n.21006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13135-2019 proposto da:

L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO

56, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO CASELLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO AIELLO;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, V.V., R.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 524/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 07/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. P.M. e il figlio L.S., costituitosi in proprio una volta raggiunta la maggiore età, convennero in giudizio V.V., R.F. e la Milano Assicurazioni s.p.a. al fine di ottenere il risarcimento dei danni a seguito di un sinistro stradale, durante il quale la moto, condotta da L. e di proprietà della P., si scontrò con il veicolo guidato da V.V..

Si costituì in giudizio la compagnia assicurativa, addebitando la responsabilità dell’evento a L.S. per avere, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, egli impegnato l’incrocio con il semaforo rosso.

Il Tribunale Civile di Siracusa, con sentenza n. 1710/2013, dato il contrasto insormontabile tra le testimonianze circa la dinamica dell’incidente, statuì un concorso di colpa tra le parti nella causazione del sinistro stradale in applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, condannando i convenuti al risarcimento dei danni pari a Euro 94.218,52.

2. La Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 524/2018, pubblicata il 07/03/2018, ha respinto l’appello proposto da L.S. per la riforma della sentenza di prima cure.

L’appellante lamentava una erronea ricostruzione della vicenda operata dal giudice di primo grado, ritenendo le disposizioni dei testi citati da parte convenuta contraddittorie. Riteneva inoltre che l’insieme degli elementi probatori, tra cui la mancata comparizione di V.V. all’interrogatorio formale a lui deferito, doveva condurre all’accertamento della responsabilità esclusiva in capo a quest’ultimo.

La Corte ha ritenuto la sentenza di primo grado corretta, giudicando non superata la presunzione di concorso di colpa di cui all’ art. 2054 c.c., comma 2, dato il forte contrasto delle deposizioni testimoniali.

3. Avverso tale decisione L.S. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con i primi due motivi il ricorrente lamenta la “violazione degli artt. 232 e 116 c.p.c.” e la “nullità della sentenza e del procedimento in riferimento all’assenza di motivazione a sostegno dell’omessa valutazione dell’assenza del convenuto Sig. V.V. all’interrogatorio formale”.

La Corte di Appello avrebbe errato nel non prendere in considerazione, quale elemento decisivo ai fini della decisione, la sottrazione all’interrogatorio formale del V..

I motivi congiuntamente esaminabili sono inammissibili, lamentando un vizio di motivazione che cela una richiesta di rivalutazione probatoria. Oltre a non cogliere la ratio decidendi della pronuncia oggetto di impugnazione, avendo la Corte d’Appello concordato con il giudice di prima cure nel ritenere le prove testimoniali del tutto contrastanti, elemento bastevole ai fini del non superamento della presunzione di pari concorso nei casi in cui sia impossibile una appagante precisa ricostruzione della dinamica, lo è anche per un secondo aspetto.

La Corte di cassazione ha più volte evidenziato come, in tema di prove, l’art. 232 c.p.c., non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all’interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l’effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purchè concorrano altri elementi di prova la mancata comparizione non comporta una automatica confessione ma ha valore di prova liberamente valutabile insieme agli altri elementi probatori (Cass. n. 17719/2014).

La valutazione delle prove rientra nel sindacato esclusivo del giudice di merito e non è soggetta al sindacato di legittimità.

Nel caso di specie la Corte d’appello ha correttamente argomentato le premesse di fatto ad essa sottoposte, tramite un’analisi esaustiva e dettagliata delle deposizioni testimoniali, da cui non è possibile inferire una chiara dinamica del sinistro.

4.1. Con il terzo e quarto motivo il ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 252 c.p.c.,” e “la nullità della sentenza e del procedimento in riferimento all’assenza di motivazione a sostegno dell’omessa valutazione circa l’inattendibilità delle dichiarazioni dei testi escussi Sigg. T.D., D.F.G. e G.S.”. Si duole della omessa valutazione di inattendibilità relativa ai testi ora richiamati.

I motivi congiuntamente esaminabili sono inammissibili.

La censura così come formulata dal ricorrente è diretta ad ottenere una rivalutazione degli elementi probatori, oltrepassando in questo modo i limiti del sindacato di legittimità. Difatti, la richiesta del ricorrente è volta a ottenere una diversa valutazione in merito alle deposizioni rese da testi, sotto il profilo della attendibilità di questi e quindi della valenza probatoria di quelle. Questa è una attività che rientra nella esclusiva competenza del giudice di merito, libero sia nell’apprezzamento di quanto deposto dai testimoni sia nella valutazione circa la loro attendibilità.

Il giudice del merito ha effettuato una complessiva valutazione degli elementi istruttori, che non necessita di puntuale od analitica confutazione di ciascuno. Inoltre la mancata considerazione della non comparizione all’interrogatorio sarebbe di per sè sola irrilevante.

Pertanto la motivazione è scevra da quei soli gravi vizi giuridico-formali ormai rilevanti dopo la novella dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ed in quanto tale non suscettibile di censure.

5. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.

6. Infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

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