Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11845 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 14/05/2010, (ud. 22/03/2010, dep. 14/05/2010), n.11845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati

MARITATO Lelio, LUIGI CALIULO, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

N.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 327/2009 del TRIBUNALE di POTENZA, depositata

il 24/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LA TERZA Maura;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza del 24 febbraio 2009 con cui il Giudice unico del Tribunale di Potenza accoglieva l’opposizione proposta da N. D. avverso il precetto notificato dall’Inps per il pagamento di contributi di cui al decreto ingiuntivo definitivo del 5 ottobre 1994, ritenendo che si fosse maturata la prescrizione;

Letto il ricorso dell’Inps;

Vista la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c. di manifesta fondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, giacche’ con la sentenza impugnata si e’ ritenuto che la prescrizione dei contributi fosse rimasta decennale – nonostante la riduzione di cui alla L. n. 335 del 1995 – in considerazione dell’atto interruttivo del 1994; che dopo il decreto ingiuntivo del 1994, l’Inps aveva interrotto la prescrizione nel 1997, ma che il termine si fosse ugualmente maturato perche’, dopo l’interruzione del 1997, l’atto successivo, ossia, il precetto era stato notificato il 26 ottobre 2006 e quindi dopo il quinquennio, tale essendo ormai il nuovo termine;

Ritenuto che invece il termine medesimo restava decennale, perche’ e’ stato affermato (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5784 del 04/03/2008) che “In tema di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 35, commi 9 e 10 il termine di prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti l’entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dall’INPS nel periodo tra la data suddetta ed il 31 dicembre 1995, i quali – tenuto conto dell’intento del legislatore di realizzare un effetto annuncio idoneo ad evitare la prescrizione dei vecchi crediti – valgono a sottrarre a prescrizione i contributi maturati nel decennio precedente l’atto interruttivo;

dalla data di questo inizia a decorrere un nuovo termine decennale di prescrizione”.

Ritenuto che il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata e che, non essendovi necessita’ di ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con il rigetto della opposizione a precetto proposta dal N. e che le spese, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la opposizione a precetto proposta da N. D.; condanna il medesimo al pagamento delle spese a favore dell’Inps, liquidate, quanto al primo grado, in Euro trenta/00 per spese, millecinquecento/00 per diritti e quattromila/00 per onorari e, quanto al presente giudizio, in euro 30,00 per spese ed in Euro cinquemila/00 per onorari, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 22 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

 

 

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