Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7738 del 12/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7738 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LUCONI MARCO N. IL 04/03/1975
avverso l’ordinanza n. 3795/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 15/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 12/11/2013
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma
respingeva l’istanza avanzata da Marco Luconi, volta all’applicazione della misura
alternativa della semilibertà.
Avverso tale ordinanza il predetto dichiarava di voler proporre ricorso per
cassazione, ma non provvedeva al deposito dei motivi e successivamente faceva
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile ai sensi del combinato
disposto degli artt. 591, primo comma, lett. c) e 581, lett. c), cod. proc. pen..
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento, ai sensi dell’ art.
616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 12 novembre 2013.
pervenire dichiarazione di rinuncia all’impugnazione.