Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11662 del 13/05/2010
Cassazione civile sez. II, 13/05/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 13/05/2010), n.11662
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 3799-2007 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
S.W.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 483/2005 del GIUDICE DI PACE di LAGONEGRO del
2.12.05, depositata il 30/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il giudice di pace di Lagonegro con sentenza del 30 dicembre 2005 accoglieva l’opposizione proposta da S.W. avverso il Ministero dell’Interno per l’annullamento del verbale di contestazione n. (OMISSIS), relativo alle sanzioni irrogate per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8.
Riteneva che l’apparecchio autovelox utilizzato per il rilevamento non desse garanzia di attendibilità, a causa della mancanza di certificazione dell’operazione di taratura secondo le norme UNI 30012.
Il Ministero, invano difeso in primo grado dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 19 gennaio 2007. Parte opponente è rimasta intimata.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato.
Il ricorso con unico motivo denuncia violazione dell’art. 45 C.d.S. e art. 142 C.d.S., comma 6, e relative norme regolamentari di esecuzione.
Deduce la piena legittimità dell’uso dell’apparecchiatura, conforme alle caratteristiche di cui all’art. 345 reg. esec. C.d.S., nonchè l’estraneità alla materia delle norme sul sistema nazionale e comunitario di taratura.
Il motivo è fondato. Questa sezione ha già statuito che in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall’art. 142 C.d.S., non devono sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia ed metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie (Cass. 23978/07). La sentenza citata, come le altre coeve, ha esaminato e risolto tutte le problematiche in argomento e a questo orientamento occorre dare seguito (v. in particolare Cass. 29333/08).
Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice di pace di Lagonegro per il nuovo esame in relazione al motivo accolto e per lo scrutinio dei motivi di opposizione non esaminati in prime cure.
Il giudice di rinvio provvedere alla liquidazione delle spese di questo giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altro giudice di pace di Lagonegro, che provvedere anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, tenuta il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010